La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29593 del 10 novembre 2025, ha stabilito che le modifiche introdotte con il D.L. n. 20 del 2023 (cd. Decreto “Cutro”) non hanno portato al venire meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero comunque presente in Italia, poiché nella norma rivisitata rimangono presenti i riferimenti ai principi costituzionali e internazionali. Nella sentenza di legge che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Pertanto, nonostante l’abrogazione del riferimento normativo all’art. 8 CEDU ad opera del decreto n. 20 del 2023, la protezione cd. “umanitaria” deve essere garantita in base ai vincoli sia costituzionali, che internazionali in virtù dell’art. 117 Cost..
