Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4855 del 26 settembre 2014, ha stabilito che nell’ambito della procedura di emersione/regolarizzazione del 2012, a fronte della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro del datore spetta alla Prefettura provare, invece, l’inesistenza del rapporto lavorativo. Ciò in quanto le disposizioni di cui all’art. 5 D.Lgs. 109/12 attribuiscono rilievo alla dichiarazione di emersione presentata dal datore di lavoro e relativa ad un rapporto di lavoro irregolare e quindi, per sua natura, privo di riscontri documentali. Spetta, invece, all’Amministrazione contestare, con elementi concreti, la veridicità della dichiarazione concernente il detto rapporto e fornire la relativa prova della sua inesistenza, anche nell’ambito del procedimento penale che sia stato avviato a carico del datore di lavoro.
