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Permesso di soggiorno per lavoro autonomo e reddito minimo

Con la sentenza n. 6070 del 10 dicembre 2014, il Consiglio di Stato conferma l’orientamento giurisprudenziale in base al quale il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero costituisce condizione per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno ciò al fine di evitare la presenza sul Territorio Nazionale di persone che non contribuiscano alla comunità in termini di lavoro e di partecipazione fiscale. Tuttavia tale principio deve essere interpretato nel senso di consentire ragionevole tollerabilità a temporanee o parziali carenze di reddito per i soggetti che comunque dimostrino o abbiano dimostrato in passato la capacità di produrre reddito, questo a maggior ragione per il lavoro autonomo in ragione della maggiore variabilità dei redditi derivanti dal tipo di attività, soprattutto in una fase di prolungata crisi economica come quella attuale. Nel caso, dunque, il lavoratore autonomo abbia avuto per alcuni periodi un reddito inferiore a quello richiesto l’Amministrazione non potrà automaticamente rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno poiché la dimostrazione di requisiti di reddito sono rivolte a regolare in modo specifico la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno e del suo rinnovo, momento in cui il requisito di reddito deve sussistere, ma non disciplinano in modo esplicito gli effetti di trascorse e temporanee carenze di reddito ovvero di difficoltà di dimostrare la continuità di quel livello di reddito per tutto il periodo di validità del precedente permesso di soggiorno.

Consiglio di Stato n.6070/14

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