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La richiesta di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso per lavoro deve avvenire prima della scadenza

Con la sentenza n. 1530 del 30 settembre 2015, il TAR Piemonte ha ribadito che, ai sensi del comma 6 dell’art. 14 del DPR 394/99, il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro solo prima della scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello Unico. Non è dunque prevista dalle disposizioni vigenti la possibilità di chiedere dapprima il rinnovo del permesso di soggiorno per studio e solo successivamente rivolgersi allo Sportello Unico per il rilascio del nulla osta alla conversione. Il Tribunale osserva, infatti, che se è vero che i termini relativi al rinnovo del permesso di soggiorno (e quindi anche alla sua conversione) non hanno natura perentoria, bensì ordinatoria ed acceleratoria, tuttavia è necessario evitare che sia rimessa alla totale discrezionalità dell'interessato la scelta relativa ai tempi di presentazione.

pdfTAR Piemonte n. 1530 del 2015

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