Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1327 del 5 aprile 2016, ha affermato che al momento della revoca del permesso di soggiorno UE per lungosoggiornanti l’Amministrazione deve sempre valutare se sussistano i requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno ordinario. Il destinatario di una revoca del permesso UE non può, infatti, essere considerato come un soggetto privo del titolo di soggiorno e nei suoi confronti non può essere adottato il respingimento o l’espulsione, salvi i casi di pericolosità sociale che devono comunque essere adeguatamente motivati.
