Il richiedente protezione internazionale che, dopo il rigetto del ricorso da parte del Tribunale Ordinario abbia proposto appello in base alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della L. 46 del 2017, non può essere espulso. Ciò in quanto, l'art. 19, co 4 D.Lgs. 150/2011 (ora abrogato ma ancora in vigore per i dinieghi notificati prima del 17/08/2017) stabilisce la sospensione dell'esecutività del rigetto fino al termine della procedura di impugnazione con il passaggio in giudicato della decisione. Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sez. VI con l'ordinanza n. 699/2018.
