L’accordo di integrazione è un documento che il cittadino straniero di età compresa tra i 16 e i 65 anni deve sottoscrivere all’atto della richiesta di un permesso di soggiorno di almeno un anno, con il quale si impegna verso lo Stato italiano a raggiungere specifici obiettivi diintegrazione, tramite il compimento di un percorso linguistico, civico e sociale, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.
La stipula dell’Accordo è condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno.
All’atto della sottoscrizione, allo straniero vengono assegnati 16 crediti, che potranno essere incrementati mediante l’acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana livello A2, principi fondamentali della Costituzione, vita civile in Italia) o lo svolgimento di attività.
L’accordo prevede che entro due anni lo straniero raggiunga la quota di 30 crediti per poter rimanere sul territorio nazionale.
I crediti subiscono decurtazione in caso di commissione di illeciti penali, amministrativi e tributari.
Sono esclusi dall’obbligo di sottoscrizione:

  1. i minori non accompagnati, affidati o sottoposti a tutela
  2. le vittime di tratta o sfruttamento

Si indicano i seguenti casi di conversione del permesso di soggiorno:

  • senza vincolo di quote:
  1. lavoro subordinato, in lavoro autonomo o residenza elettiva;
  2. lavoro autonomo, in lavoro subordinato o residenza elettiva;
  3. motivi di studio, in lavoro subordinato;
  4. ogni permesso in permesso per motivi familiari;
  5. motivi familiari, in lavoro subordinato o autonomo, studio, attesa occupazione, esigenze sanitarie o di cura e residenza elettiva;
  6. casi speciali per grave sfruttamento lavorativo, in lavoro subordinato o autonomo;
  7. protezione sociale o per vittime di violenza domestica, in lavoro subordinato o autonomo e studio;
  8. per atti di particolare valor civile, in lavoro subordinato o autonomo;
  9. motivo di studio, di cui siano titolari che abbiano conseguito in Italia un titolo universitario o un dottorato; in attesa occupazione o lavoro subordinato o autonomo.

È possibile convertire il permesso di soggiorno per motivi di studio senza la necessità di apposite quote a seguito del conseguimento di uno dei seguenti titoli:
- laurea (3 anni, 180 crediti formativi universitari o CFU);
- laurea specialistica o magistrale (300 CFU, comprensivi dei 180 crediti universitari della laurea o 180 CFU della laurea oltre ai 120 CFU per la laurea magistrale);
- diploma di specializzazione (minimo 2 anni);
- dottorato di ricerca (minimo 3 anni);
- master universitario di I livello (durata minima 1 anno – 60 crediti);
- master universitario di II livello (minimo 60 crediti universitari);
- attestato o diploma di perfezionamento (durata annuale – 60 crediti).

Sono altresì convertibili in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, i titoli rilasciati:

  • per residenza elettiva in favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia;
  • per acquisto della cittadinanza o dello status di apolide, in favore dello straniero che in precedenza era titolare di un permesso ad altro titolo tranne che per richiesta asilo;
  • per attività sportiva professionistica presso Società sportive italiane;
  • per lavoro in casi particolari solo se rilasciato a chi abbia fatto ingresso in Italia al di fuori delle quote del c.d. “decreto flussi” in qualità di personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto, nonché ballerini e artisti o musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
  • per motivi religiosi;
  • per assistenza minori.
  • entro quote:
  1. lavoro stagionale, in lavoro subordinato sin dalla prima stagione;
  2. permessi di soggiorno per lungo soggiornanti rilasciati da altri Stati UE.

Per quote si intendono le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato e per lavoro autonomo annualmente definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari nonché contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, alla protezione internazionale, alla protezione speciale o alla carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione Europea, è ammesso ricorso avanti alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea del Tribunale del luogo in cui ha sede la Corte d’Appello in cui risiede l’interessato.

Contro i provvedimenti del questore in materia di diniego di rilascio del permesso di soggiorno, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del luogo in cui ha sede la questura che ha emanato il provvedimento entro 60 giorni dalla notifica.
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese di giustizia, in particolare al versamento del contributo unificato, non richiesto in ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Salvo che debba disporsi il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando la richiesta di permesso di soggiorno è rifiutata il questore avvisa l'interessato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione.

Il Tribunale ordinario o il TAR, a seconda della competenza, su istanza del ricorrente, può sospendere l’esecutività del provvedimento di diniego.

Il cittadino straniero deve mostrare il permesso di soggiorno ogni volta che gli viene richiesto dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
È richiesta l’esibizione del permesso di soggiorno per il rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti nell’interesse dello straniero, fatta eccezione per i provvedimenti attinenti:

  1. ad attività sportive e ricreative a carattere temporaneo;
  2. all’accesso alle prestazioni sanitarie dello straniero non iscritto al Servizio sanitario nazionale;
  3. a prestazioni scolastiche obbligatorie.

Il permesso di soggiorno consente di svolgere le attività per le quali esso è stato rilasciato. È possibile svolgere attività differenti da quelle per le quali esso è stato concesso, senza necessità di conversione e per il periodo di validità dello stesso, nei seguenti casi:

  • il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo, subordinato e per motivi familiari può essere utilizzato per le altre attività consentite. In particolare:
  1. il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato (non stagionale) consente l’esercizio di lavoro autonomo e viceversa;
  2. il permesso di soggiorno per motivi familiari, al pari di quelli per protezione speciale, casi speciali e integrazione minori, consentono l’esercizio del lavoro sia subordinato che autonomo.
  • il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente l’esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.

Non può essere rinnovato il permesso di soggiorno:

  1. rilasciato per motivi di turismo, decorso il termine di validità originario (novanta giorni);
  2. rilasciato per studio universitario oltre il terzo anno fuori corso;
  3. rilasciato a qualunque titolo, quando lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia:
    -- per un periodo superiore a 6 mesi, nel caso di permesso di soggiorno annuale
    -- per un periodo superiore alla metà del periodo di validità del permesso, nel caso in cui il permesso di soggiorno originario fosse almeno biennale salvo che l’interruzione del soggiorno sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi;
  4. rilasciato a qualunque titolo, tranne che per i titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE e di carta di soggiorno, quando sono venuti meno i requisiti richiesti per il legale soggiorno nel territorio dello Stato per mancanza dei requisiti di reddito o quando lo straniero è divenuto destinatario di condanne penali per la commissione di reati che impediscono l’ingresso in Italia e non vi siano elementi sopravvenuti che ne giustificano il rinnovo.

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