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Con la sentenza n. 1208 del 24 aprile 2012, il TAR Lombardia ha annullato il provvedimento del Prefetto che dichiarava inammissibile la domanda di cittadinanza italiana poiché il richiedente era stato dichiarato irreperibile e cancellato dall’anagrafe nell’arco dei dieci anni di residenza. In particolare il cittadino straniero era in possesso del certificato storico di residenza che presentava una cancellazione per irreperibilità per un periodo di circa due anni. In relazione a tale periodo, tuttavia, egli era in grado di dimostrare di avere risieduto comunque nel proprio Comune tramite la documentazione relativa alla sua attività lavorativa, documentazione non contestata dall’Amministrazione ma non adeguatamente valutata. Il Tribunale, all’esito di detta valutazione, ha invece concluso che il richiedente risiedeva in Italia anche nel periodo in cui era stato dichiarato irreperibile non rispondendo alla realtà dei fatti quanto affermato nel certificato di residenza storico con conseguente difetto di istruttoria nel procedimento di concessione della cittadinanza. Il TAR ha, dunque, annullato il provvedimento di inammissibilità e chiesto al Ministero dell’Interno di pronunciarsi sull’istanza.

pdfTAR Lombardia n.1208/12

 

Come è noto con la legge n. 99 del 2013 (di conversione del D.L. n. 76 del 2013) è stata introdotta anche per agli studenti stranieri non comunitari che abbiano conseguito in Italia la laurea triennale o la laurea specialistica la possibilità di prorogare per un ulteriore anno il soggiorno in Italia (in attesa di una occupazione) e/o di convertire il permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro, in caso di reperimento di un’occupazione entro questo termine. In particolare il nuovo art. 22, co. 11 bis D.Lgs. 286/98 ha introdotto tale possibilità per lo studente straniero che abbia “conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica”. Con la Circolare n. 7438 dell’11 dicembre 2013, il Ministero dell’Interno ha chiarito che rientrano nella suddetta categoria anche coloro che abbiano conseguito in Italia il master universitario di I livello.

pdfCircolare Min. Interno del 11.12.13

Al fine di semplificare le procedure di rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi umanitari il Ministero dell’Interno ha diramato la Circolare n. 2696 del 31 ottobre 2013. Nella Circolare si prevede che la Questura, al momento del rinnovo del permesso di soggiorno, provveda a richiedere in via telematica il parere alla Commissione Territoriale competente. Unitamente alla richiesta di parere la Questura deve inviare anche eventuali informazioni relative alla posizione dello straniero sotto il profilo della sicurezza. Nel caso di richiesta priva di segnalazioni, il termine per l’emissione del parere è di 15 giorni, scaduto il quale la Questura provvederà comunque al rinnovo del permesso di soggiorno, anche in assenza del parere. In presenza di segnalazioni, il termine sale a 30 giorni ma la Questura dovrà però attendere il parere prima di procedere al rinnovo del permesso di soggiorno.

pdfCircolare 31 ottobre 2013

Lo ha stabilito il TAR Lombardia, Sezione di Brescia, con la sentenza n. 785/2013, affermando che che, nel caso di lavoro subordinato, è il datore di lavoro il soggetto tenuto al versamento dei contributi previdenziali mentre il lavoratore ha soltanto un potere di verifica e di sollecitazione dell’avvenuto versamento ma non può essere considerato direttamente responsabile dell’omissione. Non è dunque corretto, prosegue il Tribunale, privare il lavoratore straniero del titolo di soggiorno per inadempimenti che dipendono dalla condotta di terzi. Per tale motivo il TAR ha disposto l’annullamento del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno. Occorre, però precisare che, nel caso di specie, il datore di lavoro aveva provveduto al versamento dei contributi richiesti in epoca succcessiva all’adozione del provvedimento di diniego ma, comunque, prima della notifica dello stesso al richiedente.

pdfTar Lombardia n.785/2013

Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 19 novembre 2013, ha stabilito il carattere discriminatorio del bando per la selezione dei volontari per il servizio civile pubblicato lo scorso ottobre che prevede il requisito della cittadinanza italiana. Il Giudice ha, infatti, affermato che il termine “cittadino” contenuto nella legge che disciplina il servizio civile deve essere costituzionalmente interpretato e deve, perciò, includere tutti coloro che appartengono stabilmente alla comunità italiana. Il Giudice ha quindi ordinato la riapertura del bando per ulteriori 10 giorni al fine di garantire la partecipazione anche ai giovani stranieri.

pdfOrdinanza Servizio Civile

Con il decreto legge istruzione n.104/13, convertito in legge n.128/13 sono state apportate modifiche all’art. 5 del D.Lgs. 286/98 con particolare riferimento alla durata del permesso di soggiorno per studio. L’art. 9 della L 128/13 ha stabilito che la durata del permesso di soggiorno per studio non può essere “inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto  secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall’articolo 22, comma 11-bis”. Tale modifiche entreranno tuttavia in vigore a seguito dell’adeguamento sul punto del regolamento di attuazione D.P.R. 394/99 da approvarsi entro sei mesi.

pdfNuovo art. 5

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