Con la circolare congiunta n. 4417 del 10 luglio 2013, il Ministero dell’Interno ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, hanno inteso fornire alcune indicazioni operative per l’applicazione delle novità in tema di regolarizzazione 2012 introdotte con il cd. Decreto del Fare. In primo luogo, la circolare si occupa del caso in cui la pratica sia stata respinta poiché il datore di lavoro era stato inserito nella cd. black list (ovvero non aveva provveduto in passato a ritirare un nulla osta già concesso o ad assumere il lavoratore dopo la firma del contratto di soggiorno). Qui si specifica che il datore di lavoro deve essere ammesso a giustificare il suo comportamento e le motivazioni dovranno essere valutate caso per caso in base a principi di ragionevolezza e buona fede. Con riferimento, poi, alle pratiche di emersione rigettate per cause imputabili al solo datore di lavoro (ovvero in tutti i casi in cui vi sia stato parere negativo della Questura o della Direzione Territoriale del Lavoro) dovrà essere rilasciato al lavoratore un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Qui la Circolare informa gli Sportelli Unici che dovranno provvedere alla notifica del rigetto dell’istanza di regolarizzazione e contestualmente alla convocazione del lavoratore per la consegna del kit postale per la presentazione dell’istanza di permesso di soggiorno. Analogamente la convocazione dovrà essere inviata anche a coloro che abbiano già avuto la notifica del rigetto. Infine, nel caso di interruzione del rapporto di lavoro prima del termine della procedura, è previsto il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Qui si chiarisce che, nel caso in cui il lavoratore, a seguito dell’invio della richiesta di rilascio del permesso, sia in grado di dimostrare l’avvenuta assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro al momento della presentazione alla Questura per i rilievi dattiloscopici (tramite la produzione della comunicazione obbligatoria), potrà ottenere direttamente un permesso di soggiorno per lavoro.
Circolare su Regolarizzazione 2012
A seguito dell’ingresso della Croazia come ventottesimo Stato Membro dell’Unione Europea, il Ministero dell'Interno ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno emanato la Circolare congiunta del 2 luglio 2013, n. 4175
Nella circolare si comunica che il Governo Italiano ha deciso di avvalersi del regime transitorio per un periodo di 2 anni prima di liberalizzare completamente l'accesso al lavoro subordinato per i cittadini della Croazia. Rimane, invece, privo di ogni limitazione l’accesso al lavoro autonomo.
Nessuna limitazione anche per i lavoratori delle categorie previste dall’art. 27, co. 1 (ad eccezione delle lettere g e i), dall’ art. 27-ter (ricercatori), dall’art. 27-quater (lavoratori altamente qualificati) e dall’art. 24 (lavoratori stagionali) del D. Lgs. 286/98. Non sono, infine, previste restrizioni per coloro che svolgono lavoro domestico e per coloro che, alla data del 1° luglio 2013, risultino occupati per un periodo non inferiore a 12 mesi.
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 5568 del 4 giugno 2013, ha annullato il decreto con il quale il Ministero dell’Interno aveva dichiarato l’inammissibilità della richiesta di concessione della cittadinanza italiana sottoscritta dall’amministratore di sostegno a favore di persona affetta da handicap. Si trattava di richiesta inoltrata dall’amministratore di sostegno di persona affetta da grave disabilità consistente in un deficit intellettivo di grado medio grave, con assenza di linguaggio verbale. Nel ricorso si sottolinea, tuttavia, che la richiedente è nata in Italia, qui ha frequentato la scuola e comprende la lingua italiana, considerandosi, pertanto, cittadina italiana. Il TAR del Lazio ha ritenuto di annullare il decreto affermando che l’amministratore di sostegno ben poteva sottoscrivere l’istanza essendo stato autorizzato a gestire i rapporti dell’amministrato nei confronti della pubblica amministrazione. In relazione poi all’asserita incapacità della richiedente di manifestare la volontà di acquistare la cittadinanza italiana, il Tribunale afferma che tale concreta capacità dovrà essere valutata nell’ambito del procedimento con adeguata istruttoria e non può essere escluso a priori soltanto sulla base delle carenze intellettive ed espressive del soggetto.
L'art. 9 del decreto legge n. 76 del 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28/6/2013, contiene alcune modifiche alle disposizioni relative all’emersione del rapporto di lavoro irregolare introdotte con l’art. 5 del D.Lgs. n.109/2012. Al comma 10 dell’art. 9 si stabilisce che, nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia stata rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene comunque rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione con conseguente archiviazione dei procedimenti penali ed amministrativi. In ogni caso il lavoratore deve dare la prova della presenza in Italia al 31.12.11 ed il datore di lavoro deve aver provveduto al pagamento dei contributi per tutta la durata del rapporto di lavoro. Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro oggetto della dichiarazione di emersione prima della conclusione della procedura, il lavoratore ottiene il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione o per lavoro, qualora si sia in presenza di una richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro.
Con la Sentenza a Sezioni Unite n. 15115 del 17 giugno 2013, la Corte di Cassazione ha stabilito la competenza del giudice ordinario a decidere sul ricorso proposto avverso il decreto di respingimento emesso dal Questore. Ciò in quanto, premesso che il provvedimento del Questore diretto al respingimento dello straniero incide su situazioni soggettive aventi consistenza di diritto soggettivo, in mancanza di una norma specifica che assegni tale competenza al giudice amministrativo, deve trovare applicazione il criterio generale secondo cui la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi, proprio in ragione della inesistenza di margini di ponderazione di interessi in gioco da parte della Amministrazione, spetta al giudice ordinario.
Nel Decreto Legge contenente “Disposizioni Urgenti per il rilancio dell’economia” del 21 giugno 2013, n. 69 sono state introdotte due importanti novità relative al procedimento di acquisto della cittadinanza italiana al diciottesimo anno da parte del cittadino straniero nato in Italia ai sensi dell’art. 4, co. 2 L. 91/1992.
All’art. 33 del D.L. si stabilisce al primo comma che al richiedente non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.
Il comma 2 dello stesso articolo prevede, poi, che gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di età a comunicare all’interessato, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di elezione della cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno. In mancanza di tale comunicazione il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.