Tutti i permessi che recano la dicitura “permesso unico lavoro” consentono di lavorare, anche alcuni permessi che non recano tale dicitura consentono l'esercizio di attività lavorativa, talvolta senza condizioni, altre con limitazioni.
È possibile lavorare con diverse tipologie di permesso:
- lavoro subordinato;
- lavoro autonomo;
- lavoro stagionale (per attività stagionali);
- motivi familiari;
- richiesta protezione internazionale (dopo 60 giorni dalla richiesta);
- protezione sussidiaria;
- asilo politico;
- apolidia;
- protezione umanitaria/protezione sociale/calamità;
- protezione speciale (consente di lavorare ma la sua convertibilità o meno in permesso per lavoro dipende dalla data in cui è stato richiesto e conseguente normativa che è stata applicata per il suo rilascio);
- attesa occupazione;
- studio, tirocini formativi (consente di lavorare part time fino a 20 ore settimanali);
- permesso soggiorno UE di lungo periodo;
- permesso per titolari carta Blu UE (inizialmente limitatamente alla tipologia di lavoro per cui è rilasciato);
- residenza elettiva;
- assistenza minori (art. 31 T.U. Immigrazione) (consente di lavorare ed è convertibile in permesso per lavoro);
- permesso ex art. 27 T.U. Immigrazione (limitatamente alla specifica categoria di attività per cui è stato concesso);
- permesso familiari cittadini italiani;
- carta familiari cittadini UE.
I permessi per lavoro subordinato /lavoro autonomo /attesa occupazione/ motivi familiari, consentono di svolgere qualsiasi attività lavorativa, e al momento del rinnovo è rilasciato permesso per l’effettiva attività svolta (es: un cittadino straniero titolare di permesso per motivi familiari può lavorare ed alla scadenza ottenere permesso per lavoro subordinato o autonomo se sta svolgendo tale attività senza dover aspettare l’emanazione di un decreto flussi).
Il permesso per studio o tirocinio può essere convertito in permesso per lavoro nell’ambito delle quote stabilite dal decreto flussi.
Non è più necessario verificare disponibilità di quote per procedere alla conversione, serve tuttavia munirsi di nulla osta da richiedere con procedura telematica al SUI di competenza. L’invio telematico avviene tramite il Portale servizi del Ministero dell’Interno (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm).
Può essere convertito in permesso di lavoro al di fuori delle quote il permesso per studio di stranieri che abbiano conseguito, a seguito di frequenza del relativo corso di studi in Italia, un titolo di studi universitario (diploma di laurea triennale, specialistica o magistrale, dottorato, master, diploma di specializzazione o di perfezionamento post laurea in presenza di specifiche caratteristiche quanto a crediti e durata).
