Hanno diritto al permesso per grave sfruttamento lavorativo, previsto dall’art. 18 del T. U. Immigrazione, gli stranieri vittime dei reati di “riduzione e mantenimento in schiavitù o tratta” e dunque gli stranieri vittime di violenza o grave sfruttamento, da cui possono sorgere concreti pericoli per l’incolumità.La situazione che dà diritto al permesso deve essere segnalata o dai servizi sociali degli enti locali o da associazioni che operano nel settore o da enti e associazioni che gestiscono progetti rivolti alle vittime di sfruttamento o dalla Procura della Repubblica, quando l’esistenza delle vittime emerga a seguito di indagini su reati.Per il rilascio del permesso è necessario il parere favorevole del Pubblico Ministero che conduce l’indagine e l’adesione al progetto di inserimento da parte dello straniero.Il permesso ha una durata di 6 mesi ed è rinnovabile fino ad un anno o al maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito in permesso per lavoro alla scadenza nel caso in cui il titolare abbia reperito un’occupazione