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Quali sono le modalità di richiesta della cittadinanza per il coniuge straniero di cittadino italiano?

La richiesta di cittadinanza iure matrimonii può essere presentata dopo 2 anni dalla data di celebrazione del matrimonio se i coniugi risiedono in Italia, dopo 3 anni se risiedono all’estero. I predetti termini sono ridotti della metà in caso di figli nati o adottati dalla coppia. Nel caso in cui il coniuge non sia cittadino italiano per nascita ma per naturalizzazione i termini sopra citati vanno conteggiati dalla data del giuramento come cittadino italiano.
La domanda deve essere presentata avanti alla Prefettura (se residenti all’estero avanti all’Autorità Diplomatico - consolare) ed è soggetta al pagamento di un contributo di euro 200,00.
Dal 1° giugno 2012, la competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessione o diniego della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani è del Prefetto.
Rimane, invece, la competenza  del capo del dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero, e del Ministro dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.

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