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Permessi di soggiorno

Quando è necessario provvedere all’aggiornamento del permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo?

In base alle istruzioni del Ministero è necessario aggiornare il permesso Ue nel caso di :
- cambio della provincia di residenza;
- inserimento figlio minore nato in Italia o del figlio infraquattordicenne entrato per ricongiungimento familiare;
- rilascio di nuovo passaporto;
- rettifica di dati anagrafici come nome cognome luogo e data di nascita;
- cambio di cittadinanza.
Inoltre se il documento viene aggiornato con nuove fotografie ogni 5 anni ha anche validità di documento di identità.

Anche i minorenni devono pagare il costo del permesso di soggiorno elettronico?

Si, a partire dal 23 luglio 2016 sono entrate in vigore le disposizioni contenute nella Legge n. 122 del 7 luglio 2016, che prevedono il rilascio del permesso di soggiorno individuale per minori stranieri. Il Ministero dell'Interno con la circolare n. 33530 del 3 agosto 20116 ha precisato che il costo pari ad euro 30,46 per la produzione del permesso di soggiorno elettronico è posto a carico di ogni singolo utente, ancorchè minore. Sul punto è necessario provvedere al pagamento con l'apposito bollettino, indicando nella sezione "Eseguito da" il nome ed il cognome del minore.

 

E’ possibile rinnovare il permesso di soggiorno per attesa occupazione?

Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è rilasciato per almeno un anno. Ai sensi dell’art. 37, co. 5 D.P.R. 394/99 il permesso di soggiorno per attesa occupazione non può essere rinnovato a meno che il titolare non abbia stipulato un nuovo contratto di lavoro o che, comunque, il permesso di soggiorno  possa essere rinnovato ad altro titolo (ad es. per motivi familiari).
Tuttavia, nel caso di presenza sul territorio nazionale di familiari ricongiunti o di figli nati in Italia, anche in mancanza di uno dei requisiti richiesti per il rinnovo del permesso di soggiorno (in questo caso il contratto di lavoro) l'Amministrazione non può pervenire al rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno ritiene prevelente la sussistenza di effettivi e pregnanti legami familiari.
Con la Circolare n. 40579 del 3 ottobre 2016, il Ministero dell’Interno ha fornito importanti indicazioni in relaziona al rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, precisando che l’art. 22, co. 11 D.Lgs. 286/98 prevede un termine minimo di validità del permesso per attesa occupazione non inferiore ad un anno. Questo, dunque, non impedisce che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato per un periodo più lungo o che lo stesso possa essere rinnovato con la stessa motivazione. L’Amministrazione, inoltre, ha affermato che al momento del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno deve sempre tenersi in considerazione il grado di integrazione sociale del richiedente e la presenza di altri redditi in capo ai suoi familiari
Si segnala, infine, che il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche nel caso di stipula di un contratto di lavoro durante la fase di rinnovo del permesso di soggiorno.

In quali casi può essere revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo?

Il permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti è revocato: a) se e' stato acquisito fraudolentemente; b) in caso di espulsione del titolare per motivi di pericolosità sociale; c) quando il titolare viene ritenuto una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;
d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione Europea per un periodo di dodici mesi consecutivi; e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione Europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.

Non è prevista invece la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per mancanza di reddito o per disoccupazione.

Il divorzio o l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione incide sul diritto di soggiorno dei loro familiari non comunitari?

Il coniuge non comunitario del cittadino dell'Unione Europea conserva il diritto al soggiorno anche dopo lo scioglimento del matrimonio a condizione che abbia acquisito il diritto al soggiorno permanente o che si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) il matrimonio è durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento;
b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;
c) l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare;
d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.

Dopo quanto tempo il familiare non comunitario di cittadino dell’Unione ha diritto al soggiorno permanente?

Il familiare non comunitario del cittadino dell'Unione Europea acquista il diritto al soggiorno permanenza dopo aver soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale con il cittadino dell'Unione. Questo diritto viene meno nel caso di assenza dall'Italia per più di due anni consecutivi.

In quali casi viene rilasciato il permesso di soggiorno per residenza elettiva?

Il permesso di soggiorno per residenza elettiva viene rilasciato a colui che, anche a seguito del rilascio del visto per residenza elettiva, intenda stabilirsi in Italia e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare attività lavorativa. Il permesso viene, dunque, rilasciato a chi sia in grado di fornire idonee garanzie sulla disponibilità di una abitazione e di risorse economiche autonome, stabili e regolari, per sé e per eventuali familiari a carico derivanti da rendite, pensioni o attività gestite all’estero.

Al compimento dei 14 anni il figlio titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo con i genitori deve richiedere il rilascio di un permesso autonomo?

Si, al compimento del 14° anno di età occorre chiedere alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno CE separato dei genitori. Tuttavia non si tratta di un vero e proprio rinnovo ma di un aggiornamento quindi non sarà necessario dare la dimostrazione dei requisiti previsti per il rilascio.

Qual è il limite di reddito necessario per la richiesta di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo?

I parametri di reddito per la richiesta di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo sono gli stessi di quelli richiesti per il ricongiungimento familiare.

L’importo annuo dell’assegno sociale per il 2017 è pari ad euro 5.824,91 (euro 448,07 mensili per 13 mensilità).

Con un importo di euro 5.824,91 i limiti minimi di reddito per il 2015 sono:
Richiedente : 5.824,91 annui
Richiedente e 1 familiare : 8.737,36 € annui
Richiedente 3 2 familiari - 11.649,82 € annui
Più familiari aumento di € 2.912,45 per ogni familiare
Richiedente e 2 o più minori di 14 anni - 11.649,82 € annui
Richiedente e 2 o più minori di 14 anni e un familiare - 14.562,27 € annui

 

Per quanto tempo occorre essere stati titolari di permesso di soggiorno per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo?

Ai sensi dell'art. 9 T.U Immigrazione lo straniero che fa istanza di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo deve essere in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità. Con sentenza del 17 luglio 2014 la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che anche il familiare del lungo soggiornante deve dimostrare di aver risieduto per un periodo di cinque anni prima di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Questa è, secondo la Corte, la corretta interpretazione delle disposizioni contenute nella direttiva  n.109/2003 sullo status dei lungosoggiornanti, disposizioni che non consentono deroghe al requisito della residenza quinquennale né consentono agli stati membri di adottare norme più favorevoli. La decisione in questione avvalla, dunque, un orientamente restrittivo in contrasto con alcune decisioni di giudici nazionali che avevano invece ritenuto non necessaria la previa residenza quinquennale del familiare.

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