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Come è noto il contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno è stato cancellato dal Tar del Lazio nel maggio 2016 in ossequio alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del settembre 2015 che aveva ritenuto sproprorzionato il carico del contributo. Successivamente però il governo ha presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar, chiedendo anche la sospensione della decisione che bloccava i pagamenti. Questa richiesta è stata accolta in via provvisoria Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 26 ottobre 2016 n. 44087, ha respinto il ricorso proposto dal Governo contro la sentenza del T.A.R. Lazio che aveva ritenuto sproporzionato e quindi illegittimo il carico del contributo per la richiesta del permesso di soggiorno. Il 27 ottobre il Ministero ha, dunque, emanato una circolare per confermare il blocco delle richieste di pagamento.
La legge 28 giugno 2012, n. 92 contenente "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" ha modificato l'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del Testo Unico Immigrazione.
In base a tali modifiche, il lavoratore che perde il posto di lavoro otterrà un permesso per attesa occupazione "per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)».
Ai sensi dell'art. 9 T.U Immigrazione lo straniero che fa istanza di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo deve essere in possesso di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiare di un reddito calcolato in base ai parametri del ricongiungimento familiare.
La più recente giurisprudenza ha affermato che il reddito in questione può derivare anche da contratti di lavoro a tempo determinato o cd. "contratti atipici".
La costante giurisprudenza ha avuto modo di affermare che il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non è perentorio. Lo straniero che abbia presentato la domanda oltre tale termine ha diritto che la stessa sia valutata dall'Amministrazione che terrà conto della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge senza pervenire al rigetto dell'istanza per il solo fatto del ritardo. Quindi fino all'esito del procedimento di rinnovo, anche chi ha presentato in ritardo la richiesta si trova nella stessa situazione di chi ha invece presentato la richiesta entro il sessantesimo giorno.
Allo straniero che sia in possesso del permesso di soggiorno scaduto e della ricevuta del rinnovo sono assicurati tutti i diritti connessi alla regolarità del soggiorno (iscrizione al SSN, iscrizione al Centro per l'impiego, assunzione con contratto di lavoro, ecc..).
Recentemente il D.L. 24.1.2012 (cd. "Decreto Monti") ha modificato l'art. 5 del T.U.Immigrazione introducendo il comma 9 bis che prevede che:
9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma (rilascio del permesso di soggiorno rinnovato), il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso. (come modificato dal comma 3, dell'articolo 40, del Decreto Legge n. 201/2011)