Portale per l'aggiornamento professionale in materia di immigrazione

istituzionale

istituzionale (53)

Seleziona un articolo da leggere

Cosa accade se il richiedente asilo accolto nella struttura si rifiuta di ricevere il provvedimento o di firmare la ricevuta?
Nel caso in cui il richiedente la protezione internazionale, ospite in una struttura di accoglienza, si rifiuti di ricevere il provvedimento di cui è destinatario oppure si rifiuti di sottoscrivere la ricevuta pur ritirando una copia del provvedimento, il responsabile della struttura deve darne immediata comunicazione tramite PEC alla Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale. In questo caso la notificazione si considera avvenuta nel momento in cui la comunicazione di rifiuto della notificazione diviene disponibile nella casella PEC della Commissione (cioè quando il responsabile della struttura riceve la comunicazione automatica di consegna della PEC nella casella della Commissione destinataria). ATTENZIONE : la nuova procedura di notificazione è stata sospesa con la Circolare del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2017
Come funziona la nuova disciplina delle notificazioni per il richiedente asilo accolto?
Nel caso in cui il richiedente la protezione internazionale sia ospite in una struttura di accoglienza le notificazioni degli atti e dei provvedimenti sono effettuate presso il centro o la struttura. Il provvedimento è trasmesso dalla Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale all’indirizzo PEC del responsabile della struttura, indirizzo a ciò dedicato e previamente comunicato alla Commissione. Il responsabile della struttura provvederà a consegnare copia del provvedimento al richiedente asilo facendo sottoscrivere una ricevuta. Una volta avvenuta la notificazione con la consegna del provvedimento al destinatario, il responsabile della struttura invierà immediata comunicazione sempre tramite PEC alla Commissione indicando la data e l’ora della notifica. ATTENZIONE : la nuova procedura di notificazione è stata sospesa con la Circolare del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2017
Quando entreranno in vigore le diverse disposizioni introdotte con la L. 46/17 (cd. “Decreto Minniti”)?
Il nuovo sistema di notifica delle comunicazioni ai richiedenti asilo tramite la casella Pec del responsabile della struttura di accoglienza entrerà in vigore il 17 agosto 2017. ATTENZIONE : la nuova procedura di notificazione è stata sospesa con la Circolare del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2017
Le disposizioni relative alla videoregistrazione dell’audizione del richiedente la protezione internazionale riguarderanno le domande presentate con la sottoscrizione del Modello C3 a partire dal 17 agosto 2017.
Le modifiche relative alla procedura delle impugnazioni al Tribunale e l’abrogazione del grado di appello saranno operative per i ricorsi presentati a partire dal 17 agosto 2017.
Cosa sono le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale?
Sono organi amministrativi istituiti nell’ambito delle Prefetture con il compito di decidere sulle domande di protezione internazionale. Sono composte da 4 figure: 1) il presidente, funzionario di carriera prefettizia;2) un funzionario della Polizia di Stato; 3) un rappresentante dell'ente locale; 4) un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). Le Commissioni territoriali sono sono attualmente 20 titolari più le sottosezioni. La Commissione di Torino ha una sezione a Torino (competente le provincia di Torino, Cuneo e Asti e per la Valle d’Aosta); una a Novara (competente per le province di Novara, Vercelli, Biella e Verbania) ed una a Genova (competente per la Liguria e per la provincia di Alessandria). Al vertice opera la Commissione Nazionale che ha funzioni di raccordo, coordinamento, raccolta dati ed è competente per le procedure di revoca e cessazione degli status riconosciuti.pdfElenco Commissioni e Sezioni
Con quali modalità il titolare di protezione internazionale circola nel territorio dell’Unione Europea?
I titolari della protezione internazionale hanno diritto di viaggiare all’interno dell’Area Schengen (tutti i Paesi dell’Unione Europea, tranne Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda, Bulgaria, Romania e Cipro) senza nessun visto e con il solo documento di viaggio, per un periodo non superiore a 3 mesi e senza autorizzazione al lavoro. Nel caso, invece, di trasferimento per studio o lavoro in un Paese dell’Unione Europea è necessario richiedere un visto di ingresso prima di partire. Nel caso di viaggio al di fuori dell’Unione Europea valgono le regole per il rilascio del visto relative ai cittadini del Paese di origine del rifugiato.
A seguito del rilascio del permesso di soggiorno per attesa riconoscimento della protezione internazionale è possibile svolgere attività lavorativa?
Il permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo non consente lo svolgimento di attività lavorativa a meno che la procedura per l’esame della domanda superi i 60 giorni. Alla scadenza di tale periodo, qualora il ritardo non possa essere attribuito al richiedente, il permesso di soggiorno per richiesta protezione internazionale consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento. Nel caso, poi, di emissione di un provvedimento di diniego della protezione e di proposizione del ricorso, l’interessato potrà mantenere la titolarità del permesso di soggiorno e continuare a svolgere attività lavorativa fino alla decisione dell’Autorità Giudiziaria.
Quali sono i requisiti che il titolare di protezione internazionale deve dimostrare per effettuare il ricongiungimento familiare?
A seguito del D.Lgs. n. 18 del 21 febbraio 2014 che ha equiparato i titolari di status di rifugiato ai titolari di protezione sussidiaria, gli stranieri cui è stati riconosciuta una forma di protezione internazionale esercitano il ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 bis D.lgs. 286/98. Pertanto sono esonerati dai requisiti di reddito e di alloggio e, nel caso di mancanza di documenti atti a provare il legame di parentela, possono dare la dimostrazione del vincolo familiare con altri mezzi (per es. con l’esame del DNA).
Quale tipo di permesso di soggiorno viene rilasciato ai titolari di protezione internazionale?
Con il D.Lgs. n. 18 del 21 febbraio 2014 i titolari di protezione sussidiaria sono stati equiparati ai titolari dello status di rifugiato. Pertanto tutti coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di una forma di protezione internazionale ottengono il rilascio un permesso di soggiorno di durata quinquennale.
Il titolare di protezione internazionale o sussidiaria o di permesso di soggiorno per motivi umanitari può accedere alla cd. “Carta Blu”?
No, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. 5209 del 3.8.2012, sono esclusi dalla procedura per ottenere la cd. “Carta Blu” coloro che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari o che hanno richiesto tale tipo di permesso e sono in attesa di una decisione, nonché coloro che soggiornano a titolo di protezione internazionale o sussidiaria.
Il titolare di protezione internazionale può ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo?
Con il D.Lgs. n. 12 del 13 febbraio 2014 lo Stato Italiano ha dato attuazione alla Direttiva dell’Unione Europea n. 2011/51/UE, estendendo anche ai beneficiari di protezione internazionale la possibilità di accedere al rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo-periodo con alcune differenze rispetto agli altri cittadini non comunitari. In particolare: per i titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria il termine di cinque anni richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno UE inizia a decorrere dal momento della presentazione della domanda di riconoscimento. Inoltre il permesso è rilasciato anche in assenza della certificazione relativa all’idoneità abitativa e non è necessario aver superato il test di conoscenza della lingua italiana. Infine, nel caso di cessazione della protezione temporanea, lo straniero conserva il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (a cui viene eliminata la relativa dicitura) o potrà comunque ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo.
In quali casi può essere rilasciato il permesso di soggiorno per motivi umanitari?
Può essere rilasciato allo straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale qualora la Commissione Territoriale non accolga la richiesta ma decida di trasmettere gli atti alla Questura per il rilascio di detto permesso ritenendo sussistenti “gravi motivi di carattere umanitario”. 
Viene, inoltre, rilasciato allo straniero vittima di violenza o grave sfruttamento che risulti destinatario di un programma di protezione ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. 286/98.
A sensi dell’art. 22, co. 12 quater e co. 12 quinquies del D. Lgs. 286/98 così come modificato dal D.Lgs. 109/2012 può ora essere rilasciato al lavoratore che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento nei confronti del datore di lavoro nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo.
Vi è poi il caso di permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato a seguito di emanazione da parte del Governo di misure di protezione temporanea ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 286/98 (come avvenuto nel caso della cd. “Emergenza Nord Africa”.
L’art. 11, co. 1, lett. c) ter del D.P.R. 394/99 prevede che possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari previa acquisizione dall’interessato di documentazione riguardante oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l’allontanamento dal Territorio Nazionale.

Quali categorie sono esonerate dal test di lingua italiana?
Non deve sostenere il test di lingua italiana per richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo: il cittadino non comunitario che ha preso il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado in un istituto scolastico appartenente al sistema di istruzione italiano o in un Centro provinciale per l’istruzione degli adulti (CTP)
il cittadino non comunitario che frequenta un corso di studi in una Università italiana statale
o non statale legalmente riconosciuta oppure un dottorato o un master universitario.
I cittadini stranieri che si trovano in una di queste situazioni non
devono fare il Test ma devono procurarsi la documentazione
che provi la loro condizione.
Come posso sostenere il test di lingua italiana per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo?
Il superamento del test di conoscenza della lingua italiana è ora necessario per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  ai sensi dell’art. 9, co. 2 bis del D.Lgs. 286/98. Il richiedente deve registrarsi sul sito www.testitaliano.interno.it ed inviare il modulo di domanda. Successivamente verrà contattato tramite lettera o SMS e gli verrà indicato il giorno e la scuola ove deve recarsi per sostenere l’esame. L’invio della domanda può essere effettuato anche tramite CAF o Patronato.
Come posso conoscere l'esito del test di conoscenza della lingua italiana?
A seguito del compimento dell'esame la scuola comunica l'esito alla Prefettura che ne informa la Questura ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il richiedente può conoscere l'esito collegandosi nuovamente al sito www.testitaliano.interno.it con le stesse credenziali utilizzate per la prenotazione dell'esame oppure recandosi al CAF o al Patronato che lo aveva assistito nella presentazione della richiesta. Dal gennaio del 2013 gli esiti del test  vengono anche pubblicati sul sito della Prefettura www.prefettura.it/torino/contenuti/1543170.htm ove è possibile controllare la propria pratica tramite il codice identificativo della domanda, nonché il giorno e la scuola in cui si è sostenuto il test.  

Quali sono le categorie di stranieri per le quali è vietata l’espulsione?
L’art. 19 del D.Lgs. 286/98 indica quali sono le categorie di persone per le quali è vietata l’espulsione ovvero i minori di anni 18, i titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (salvi i casi di pericolosità sociale), coloro che convivono con il coniuge o con un parente entro il secondo grado italiani ed infine le donne incinte e fino a sei mesi di vita del bambino (nonchè il marito/padre convivente).
In base al comma 1 dell’art. 19 cit. è inoltre sempre vietata l’espulsione di uno straniero verso uno Stato in cui possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religiose o opinioni politiche o altre condizioni personali o sociali .
La stessa disposizione prevede, infine, che l’esecuzione dell’espulsione di persone particolarmente vulnerabili quali disabili, anziani, genitori in famiglie monoparentali ovvero vittime di violenza devono essere effettuate con modalità compatibili con le singole condizioni dei destinatari del provvedimento.

E’ possibile l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario dei genitori ultrasessantacinquenni a carico e quali sono le tariffe?
Con l’accordo sul documento contente “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane” volto a uniformare le varie prassi sul Territorio Nazionale si sono stabilite le modalità per l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario dei genitori a carico ultra-sessantacinquenni che abbiano fatto ingresso in Italia dopo il 5.11.08.
L’iscrizione avviene tramite il versamento di un contributo direttamente alla Regione o Provincia Autonoma, tramite conto corrente postale o F24.
Per quanto riguarda le tariffe si richiama il DM 8.10.1986 che prevede che l'iscrizione volontaria comporta il pagamento di un contributo annuale rapportato al reddito complessivo fissato nella misura del 7,50% (fino a 20.658,27 € annui) e del 4,00% (sulla quota eccedente da 20.658,27 € fino al limite di 51.645,68 € annui).
L'ammontare del contributo non può mai essere inferiore a 387,34 €.
L’iscrizione volontaria ha validità per l’anno solare e prescinde dall’eventuale scadenza infra-annuale del permesso di soggiorno, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.

A chi viene riconosciuto l’assegno per il nucleo familiare numeroso?
Ai titolari di permesso soggiorno di lungo periodo, ai familiari non UE di cittadini comunitari, ai titolari di protezione internazionale (previsto dalla circolare INPS n. 9 del 22/01/2010).
RImangono, quindi, esclusi i titolari di permesso unico lavoro e titolari di carta blu. L’esclusione dei titolari di permesso unico lavoro è attualmente al giudizio della Corte di Giustizia Europea nel frattempo i titolari di permesso unico lavoro possono rivolgersi al Giudice.
A chi viene riconosciuto l’assegno di maternità ai sensi dell’art 74 D.lgs. 151/2001?
Ai titolari di permesso di lungo periodo, ai familiari non cittadini UE di cittadini comunitari (in base alla Circolare INPS n.  35 dd. 09.03.2010), ai titolari di protezione internazionale (indicato sul sito INPS, ma senza una circolare che lo confermi). RImangono esclusi i titolari di permesso unico lavoro, cioè per motivi familiari, di lavoro, di attesa occupazione ed i titolari di carta blu. La mancata estensione del beneficio a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti è attualmente al giudizio della Corte Costituzionale. Coloro che fanno parte delle categorie degli esclusi hanno la possibilità di agire davanti al Giudice.
La concessione dell’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori avviene sulla base dell'ISE o dell'ISEE?
  Il calcolo del beneficio avviene confrontando l'indicatore della situazione economica ISE (e non ISEE) con la soglia del diritto riparametrata, secondo i criteri fissati all'allegato A del decreto 452/2000 come modificato dal decreto 337/2001. (fonte INPS)  
Può essere concesso l’assegno del Comune in forza di un provvedimento con il quale il tribunale ha disposto il collocamento provvisorio del minore?
No, in quanto gli eventi contemplati dall'art. 74 del D.Lgs. 151/2001 sono tassativamente la nascita, l'affidamento preadottivo e l'adozione senza affidamento. (fonte INPS)
L’assegno di maternità del Comune può essere richiesto nel caso di figlio nato morto?
Si, purché l’interruzione della gravidanza sia avvenuta dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione, coincidente con il 300° giorno antecedente alla data presunta del parto. (fonte iNPS)
L’assegno di maternità del Comune può essere richiesto nel caso di decesso del figlio dopo la nascita ?
Si può essere richiesto. (fonte INPS)
Può presentare la domanda di assegno di maternità del Comune una madre italiana residente all’estero (AIRE) al momento del parto?
No, in quanto la madre - sia essa cittadina italiana, comunitaria o extracomunitaria in possesso di carta di soggiorno - deve essere residente in Italia al momento della nascita del figlio secondo quanto disposto al comma 3 dell'art. 10, D.P.C.M. 452/2000. Pertanto l'assegno non può essere concesso neanche qualora la quale trasferisca in Italia la propria residenza entro sei mesi dalla nascita del figlio. (fonte INPS)
Chi può chiedere l’assegno di maternità dei Comuni nel caso in cui entrambi i genitori siano minorenni (o, altrimenti, incapaci di agire)?
In tale ipotesi la richiesta di assegno può essere presentata, in nome e per conto della madre minorenne, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante. (fonte INPS)
Chi può chiedere l’assegno di maternità dei Comuni in caso di madre minore di età e nelle altre ipotesi di incapacità di agire?
Il padre maggiorenne, a condizione che: 1) la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto; 2) il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà. Qualora non risultino verificate le predette condizioni relativamente al padre del bambino, la domanda di assegno può essere presentata, in nome e per conto della madre minorenne, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante. (fonte INPS)
Qual è l'importo dell'assegno sociale per il 2014?
L'importo dell'assegno sociale per il 2014 ammonta ad euro ad 447,61 € al mese, pari a 5.818,93 € l’anno (13 mensilità)..
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno sociale?
I requisiti per poter richiedere l'assegno sociale sono: A) la cittadinanza italiana o comunitaria oppure la titolarità di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per lungo soggioranti;
B) la residenza effettiva ed abituale in Italia;
C) il compimento del 65° anno di età (dal 1.1.2013 65 anni + 3 mesi);
D) per l'anno 2014, un reddito inferiore ad euro 5.818,93 annui se pensionato solo, ed euro 11.637,86 se pensionato con coniuge.

A partire dal 01/01/2009, inoltre, occorre aver soggiornato in Italia per almeno 10 anni,

Il coniuge non comunitario dello stesso sesso del cittadino italiano ha diritto al rilascio della carta di soggiorno?
Si, il coniuge cittadino extracomunitario ha diritto alla carta di soggiorno ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.30 del 2007 in qualità di coniuge del cittadino italiano, rientrando tra i familiari indicati nell'art. 2 del D.Lgs 30/2007. La nozione di coniuge non viene infatti valutata sulla base dell'ordinamento italiano ma in base all'ordinamento dello Stato in cui è stato contratto il vincolo matrimoniale.
I coniugi aventi cittadinanza straniera possono avviare la procedura di separazione in Italia?
Si, due coniugi stranieri di cui almeno uno residente in Italia, possono avviare la procedura di separazione o di scioglimento del matrimonio avanti al Giudice Italiano,  sia nel caso in cui il matrimonio sia stato celebrato in Italia sia nel paese di origine. In base all’art. 31 della L. 218/1995 la legge applicabile è quella comune dei coniugi o, in mancanza, la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.
Qual è il limite di reddito necessario per la richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare?
Ai fini della determinazione del reddito per il ricongiungimento familiare occorre fare riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale. L’importo annuo dell’assegno sociale per il 2017 non ha subito variazioni e sarà sempre pari ad euro 5.824,91 (euro 448,07 mensili per 13 mensilità). Con un importo di euro 5.824,91 i limiti minimi di reddito sono:
Richiedente : 5.824,91 annui
Richiedente e 1 familiare : 8.737,36 € annui
Richiedente 3 2 familiari - 11.649,82 € annui
Più familiari aumento di € 2.912,45 per ogni familiare
Richiedente e 2 o più minori di 14 anni - 11.649,82 € annui
Richiedente e 2 o più minori di 14 anni e un familiare - 14.562,27 € annui

Qual è il limite di reddito per ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato?
Il nuovo limite di reddito annuo imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito (cioè il reddito netto) fissato dal Ministero della Giustizia, sulla base di una variazione rilevata dell’1,3%, è ora fissato a 10.766,33 euro annui, rispetto al precedente di 10.628,16 euro.

E’ possibile chiedere la cittadinanza italiana in assenza di redditi propri?
Si, lo straniero che ha maturato i requisiti di residenza in Italia previsti può presentare la richiesta di concessione della cittadinanza italiana allegando il reddito di uno o più componenti del nucleo familiare purché conviventi e presenti sul medesimo stato di famiglia (coniuge, genitori, fratelli).
E’ possibile ottenere la cittadinanza italiana dopo una condanna penale?
Nel caso di richiesta di cittadinanza per matrimonio le condanne che impediscono l'acquisto della cittadinanza sono indicate nell'art. 6, co. 1 della L. 91 del 1992. Si tratta di condanne per reati contro la personalità dello Stato ed, in ogni caso, per delitti non colposi per i quali la legge prevede una pena non inferiore nel massimo a tre anni. Sono ostative anche le condanne straniere ad una pena detentiva superiore ad un anno se riconosciute in Italia. L'art. 6, co. 3 stabilisce, tuttavia, che la riabilitazione fa cessare l'effetto preclusivo della condanna.
Nel caso di richiesta di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, lett. f) L. 91 del 1992 ovvero dopo dieci anni di residenza è sempre opportuno chiedere ed ottenere la riabilitazione o l'estinzione del reato. Tuttavia occorre tenere ben presente che nel caso di richiesta di cittadinanza "per naturalizzazione" la valutazione dell'Amministrazione comprende tutti gli aspetti della vita e della condotta del richiedente. Il Ministero, quindi, valuterà sia il fatto storico della commissione del reato, sia il tempo eventualmente trascorso dal fatto e l'intervenuta eliminazione degli effetti penali, dando adeguato conto di tali considerazioni nella motivazione del provvedimento finale.
E’ possibile avere informazioni sullo stato di avanzamento della pratica di cittadinanza?
Si, occorre collegarsi al sito del Ministero dell’Interno ed accedere all’area tramite il codice della propria istanza. Nel caso in cui vi sia indicato che “l'istruttoria è completa, la domanda è in fase di valutazione" significa che l’ufficio Cittadinanza del Ministero dell’Interno che si occupa delle istanze presentata ai sensi dell’art. 9 L. 91/92 (Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione -Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze) dispone di tutti gli elementi, compresi
quelli forniti dalla competente Prefettura, per poter valutare le condizioni per il rilascio della cittadinanza italiana. Se la valutazione fosse negativa, il Ministero dell’Interno, farà pervenire una comunicazione scritta di "preavviso di rigetto” con le motivazioni del diniego. L’interessato potrà, entro dieci giorni dall’arrivo di questa comunicazione, far presente le sue ragioni che dovrenno essere prese in considerazione dal Ministero per la decisione finale. Gli interessati, anche tramite legale possono inviare al Ministero le comunicazioni relative alle istanze di naturalizzazione ( solleciti, diffide, richieste di accesso e altro) utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
        » area3citt@pecdlci.interno.it; ( n. protocollo finale 0,1,2 )
        » area3biscitt@pecdlci.interno.it; ( n. protocollo finale 3,4,5,6 )
        » area3tercitt@pecdlci.interno.it, ( n. protocollo finale 7,8,9 )
           specificando con esattezza nell’oggetto il numero identificativo della pratica di riferimento ( K10/C….)
Analoghe considerazioni valgono per le richieste di cittadinanza per matrimonio ai sensi dell’art. 5 L. 91/92, per le quali sarà però la competente Prefettura a contattare l’interessato nel caso di una valutazione negativa, indicando le motivazioni del diniego. Ogni ulteriore informazione dovrà essere chiesta all’Ufficio
Cittadinanza della Prefettura di Torino, tramite mail cittadinanza.pref_torino@interno.it o tramite il sito www.nuovicittadini-prefto.it Sportello cittadinanza on line.
Quali documenti sono necessari per richiedere la cittadinanza italiana?
Tutte le informazioni relative alla documentazione richiesta per fare domanda di cittadinanza per residenza in Italia o per matrimonio con cittadino italiano, insieme alla relativa modulistica (scaricabile),  sono disponibili sul sito del progetto della Prefettura di Torino "Lo Stato per i Nuovi Cittadini" . Sullo stesso sito è inotre disponibile un servizio di prenotazione on-line per fissare l'appuntamento per presentare l'istanza di cittadinanza.
Quali sono i casi di acquisto dalla cittadinanza italiana per ius soli ovvero nascita sul suolo italiano?
In base all’art. 1 della L. 91 del 1992, è cittadino italiano chi e' nato nel territorio  della  Repubblica  se  entrambi  i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se  il  figlio  non  segue  la cittadinanza dei genitori secondo  la  legge  dello  Stato  al  quale questi appartengono. Acquista, inoltre, la cittadinanza italiana per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso  di altra cittadinanza. Infine, in base all’art. 4, co. 2 della L. 91 del 1992, lo straniero nato in Italia, che vi abbia  risieduto  legalmente senza  interruzioni  fino  al  raggiungimento  della  maggiore  eta', diviene cittadino se dichiara di  voler  acquistare  la  cittadinanza italiana entro un anno dal compimento del diciottesimo anno.
Quanti anni di residenza occorrono per richiedere la cittadinanza italiana?
La richiesta di cittadinanza italiana per residenza, prevista dall’art. 9 della L. 91 del 1992 può essere presentata dopo un periodo di residenza anagrafica nel territorio italiano che varia a seconda della cittadinanza dello straniero. I cittadini comunitari possono presentare la domanda di concessione dopo 4 anni di residenza, gli apolidi ed i rifugiati dopo 5 anni ed i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea dopo 10 anni.  
Ai sensi dell’art. 9 cit. la cittadinanza italiana può essere concessa anche allo straniero del quale il padre  o  la  madre  o  uno  degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati  cittadini  per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da  almeno  tre  anni oppure allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano  che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da  almeno  cinque anni successivamente alla adozione.
 
Quali sono le modalità di richiesta della cittadinanza per il coniuge straniero di cittadino italiano?
La richiesta di cittadinanza iure matrimonii può essere presentata dopo 2 anni dalla data di celebrazione del matrimonio se i coniugi risiedono in Italia, dopo 3 anni se risiedono all’estero. I predetti termini sono ridotti della metà in caso di figli nati o adottati dalla coppia. Nel caso in cui il coniuge non sia cittadino italiano per nascita ma per naturalizzazione i termini sopra citati vanno conteggiati dalla data del giuramento come cittadino italiano.
La domanda deve essere presentata avanti alla Prefettura (se residenti all’estero avanti all’Autorità Diplomatico - consolare) ed è soggetta al pagamento di un contributo di euro 200,00.
Dal 1° giugno 2012, la competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessione o diniego della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani è del Prefetto.
Rimane, invece, la competenza  del capo del dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero, e del Ministro dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Nel caso di acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore quali sono le conseguenze per i figli minorenni?
L’art. 14 della L. 91 del 1992 prevede che i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.
In base alle disposizioni contenute nell’art. 12 del D.P.R. 572/1993 la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione, come per esempio l'iscrizione anagrafica.
La giurisprudenza ha, tuttavia, affermato più volte che il genitore che acquista la cittadinanza italiana la trasmette anche al figlio minore, sebbene questi non conviva più fisicamente con esso a seguito di separazione, purché continui a sussistere l’esercizio della potestà genitoriale. Il requisito della convivenza deve essere interpretato estensivamente, non come mera convivenza “fisica” bensì come “continuità di uno stabile rapporto familiare”, che, dunque, non viene meno con la separazione personale dei coniugi. Pertanto l’art. 14 della L. 91/1992 deve trovare applicazione anche nel caso di acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore separato, sebbene non affidatario del minore a seguito di separazione giudiziale o provvedimento di separazione consensuale omologato dal tribunale, qualora questi mantenga la potestà genitoriale ed eserciti il diritto di visita previsto nella sentenza di separazione.
Quanto tempo occorre per ottenere la risposta sulla richiesta di cittadinanza italiana?
Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 362/1994, il termine per la conclusione del procedimento relativo alle istanze di cittadinanza italiana è di 730 giorni (ovvero 2 anni).
Con riferimento alle istanze di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 L. 91/1992 (cd. “naturalizzazione") la giurisprudenza ha affermato che la scadenza del termine biennale non comporta di per sé l’accoglimento tacito dell’istanza, tuttavia il ritardo nella definizione del procedimento costituisce violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di determinarsi tempestivamente come stabilito dall’art. 2 della L. 241/90, violazione sanzionabile da parte dell' Autorità Giudiziaria.
Deve, invece, sottolinearsi il carattere perentorio del termine biennale per le istanze di acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 L. 91/1992 (acquisto per matrimonio). La giurisprudenza ha, infatti, affermato che decorso il termine biennale, il richiedente diventa titolare di un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza italiana, essendo precluso ai sensi dell’art. 8, co. 2 L. 91/1992 l’adozione di un provvedimento negativo.
Qual è il limite di reddito necessario per la richiesta della cittadinanza italiana e quali documenti fiscali è necessario presentare?
Nel caso di richiesta di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n.91 è necessario essere in possesso di un reddito personale (o familiare) negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda pari a
- euro 8.263,31 per il solo richiedente senza persone a carico
- euro 11.362,05 per il richiedente con coniuge a carico
- euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico.
Si devono presentare i modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi degli ultimi 3 anni.

Search