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Iscrizione al Servizio Sanitario dei richiedenti asilo privi di iscrizione anagrafica.

La Direzione Sanità della Regione Piemonte ha recentemente fornito indicazioni in relazione all’iscrizione al Servizio Sanitario dei richiedenti asilo privi di iscrizione anagrafica. In particolare, ha affermato l’obbligatorietà dell’iscrizione al SSN nel luogo del domicilio che deve essere individuato in linea generale in quello dichiarato alla Questura al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale oppure nell’indirizzo del centro per i richiedenti asilo dimoranti presso strutture di accoglienza. Nel caso di mancata indicazione del domicilio sul permesso di soggiorno oppure in caso di mutamento dell’indirizzo, l’iscrizione al SSN avverrà sulla base di una autodichiarazione di effettiva dimora e/o domicilio effettuata dal cittadino straniero presso la ASL competente. Nessuna ulteriore documentazione dovrà essere richiesta al tal fine. Nella circolare si ricorda, infine, che lo status di regolarmente soggiornante per richiesta protezione internazionale può essere dimostrato, oltre che con il permesso di soggiorno, tramite la ricevuta rilasciata al momento della formalizzazione del Mod. C3 o il cedolino della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o, infine, con il ricorso contro il diniego della richiesta di protezione internazionale.

pdfCircolare Regione Piemonte

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