L'art. 9 del decreto legge n. 76 del 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28/6/2013, contiene alcune modifiche alle disposizioni relative all’emersione del rapporto di lavoro irregolare introdotte con l’art. 5 del D.Lgs. n.109/2012. Al comma 10 dell’art. 9 si stabilisce che, nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia stata rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, al lavoratore viene comunque rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione con conseguente archiviazione dei procedimenti penali ed amministrativi. In ogni caso il lavoratore deve dare la prova della presenza in Italia al 31.12.11 ed il datore di lavoro deve aver provveduto al pagamento dei contributi per tutta la durata del rapporto di lavoro. Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro oggetto della dichiarazione di emersione prima della conclusione della procedura, il lavoratore ottiene il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione o per lavoro, qualora si sia in presenza di una richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro.
