Il Tribunale di Milano, con una decisione del 30 agosto 2019, ha ritenuto che debba essere riconosciuta la cittadinanza italiana anche alla minore che non sia formalmente convivente con il genitore che acquista la cittadinanza italiana ma che abbia, comunque, con quest’ultimo un legame effettivo di condivisione morale e materiale. Nel caso di specie la madre della minore si era allontanata dal nucleo familiare con la bambina e solo dopo diversi anni il padre era riuscito a riprendere i contatti con la figlia, passando dei periodi di vacanza con lei, fino ad ottenerne nuovamente l’affidamento da parte dell’Autorità Giudiziaria. Al momento dell’acquisto della cittadinanza italiana da parte del padre, dunque, la figlia non si trovava presso la sua residenza ma viveva con la madre. La convivenza richiesta dalla disposizione, afferma il Tribunale, non deve essere intesa nel senso della mera coabitazione ma deve caratterizzarsi in quel complesso di rapporti che attengono alla condivisione, all’aiuto materiale e al sostegno morale che, in questo caso, il padre aveva in modo fattivo mantenuto con la bambina.