Con la Circolare del 10 febbraio 2014, il Ministero dell’Interno detta le modalità di verifica dell’adempimento degli accordi di integrazione che giungono a scadenza a partire dal 10 marzo. La verifica è demandata allo Sportello Unico per l’Immigrazione tramite una procedura automatizzata. In particolare lo Sportello comunicherà al cittadino straniero l’avvio della fase di verifica inviandolo a produrre entro quindici giorni la documentazione necessaria per il riconoscimento dei crediti e, nel caso di figli minori, la certificazione relativa all’assolvimento dell’obbligo scolastico. Molto importante è la prova relativa al livello di conoscenza della lingua italiana e della cultura civica da fornire tramite certificazioni rilasciate a seguito della frequenza di corsi svolti presso istituzioni convenzionate. Nel caso lo straniero non disponga della documentazione richiesta potrà richiedere allo Sportello Unico di sostenere un test in proposito. L’Amministrazione provvederà, invece, all’accertamento d’ufficio di eventuali provvedimenti che comportano la decurtazione dei crediti (condanne penali e/o sanzioni amministrative). A seguito della verifica, nel caso il numero di crediti sia pari o superiore a 30, il Prefetto adotta il provvedimento di estinzione dell’accordo per adempimento positivo. Se, invece, il numero dei crediti è compreso tre 0 e 29, il Prefetto proroga l’accordo per un ulteriore anno, cui seguirà un’ulteriore verifica. Nel caso lo straniero abbia invece subito la decurtazione di tutti i crediti, il Prefetto dichiarerà l’inadempimento dell’accordo. Nessuna verifica sull’Accordo è invece prevista per i titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari.
Circolare Accordo Integrazione
