Il TAR Piemonte, con la sentenza n. 248 del 23 gennaio 2014, ha accolto il ricorso del lavoratore che si era visto rifiutare la richiesta di regolarizzazione a causa del datore di lavoro. In particolare il datore di lavoro non era in grado di dimostrare il reddito e non aveva provveduto al pagamento dei contributi per l’intero periodo in cui il lavoratore era stato alle sue dipendenza. Il Tribunale Amministrativo ha invece chiarito che, a seguito delle modifiche introdotte con il D.L. n. 76/2013 poi convertito nella legge n. 99/2013, nel caso di diniego dell’istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare per cause imputabili al solo datore di lavoro, al lavoratore deve comunque essere rilasciato il permesso di soggiorno per attesa occupazione a patto che questi sia in grado di dimostrare la sua presenza in Italia in epoca anteriore al 31.12.11 e che i contributi siano stati versati per un periodo minimo di sei mesi. Nel caso in esame i contributi del primo semestre erano stati regolarmente versati in epoca antecedente all’adozione del provvedimento di diniego, pertanto il successivo inadempimento del datore di lavoro costituisce un’irregolarità amministrativa non imputabile al lavoratore e, come tale, non rilevante ai fini della regolarizzazione della sua posizione sul Territorio Nazionale.
TAR Piemonte n. 248/2014
