Il permesso di soggiorno per “assistenza minori” viene rilasciato al genitore straniero (o ad altro familiare) che abbia ottenuto l'autorizzazione del Tribunale per i Minorenni ad entrare e/o soggiornare in Italia ai sensi dell'art. 31, co. 3 del T.U. Immigrazione cioè nell'interesse dello sviluppo psicofisico del minore. Nella maggior parte dei casi le autorizzazione sono concesse a causa di gravi problemi di salute del bambino.
Tale permesso di soggiorno, pur essendo valido per lo svolgimento di attività lavorativa. non può essere convertito per lavoro ai sensi dell'art. 29, co. 6 del T.U.immigrazione ma solo per coesione familiare nel caso il coniuge abbia i requisiti per il ricongiungimento.
