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Quali sono i requisiti che il titolare di protezione internazionale deve dimostrare per effettuare il ricongiungimento familiare?

A seguito del D.Lgs. n. 18 del 21 febbraio 2014 che ha equiparato i titolari di status di rifugiato ai titolari di protezione sussidiaria, gli stranieri cui è stati riconosciuta una forma di protezione internazionale esercitano il ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 bis D.lgs. 286/98. Pertanto sono esonerati dai requisiti di reddito e di alloggio e, nel caso di mancanza di documenti atti a provare il legame di parentela, possono dare la dimostrazione del vincolo familiare con altri mezzi (per es. con l’esame del DNA).

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