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Con quali modalità il titolare di protezione internazionale circola nel territorio dell’Unione Europea?

I titolari della protezione internazionale hanno diritto di viaggiare all’interno dell’Area Schengen (tutti i Paesi dell’Unione Europea, tranne Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda, Bulgaria, Romania e Cipro) senza nessun visto e con il solo documento di viaggio, per un periodo non superiore a 3 mesi e senza autorizzazione al lavoro. Nel caso, invece, di trasferimento per studio o lavoro in un Paese dell’Unione Europea è necessario richiedere un visto di ingresso prima di partire. Nel caso di viaggio al di fuori dell’Unione Europea valgono le regole per il rilascio del visto relative ai cittadini del Paese di origine del rifugiato.

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