Con la pubblicazione della legge n. 74 del 23 maggio 2025, di conversione del D.L. n. 36 del 28 marzo 2025, sono in vigore le modifiche che riguardano le modlaità di acquisto della cittadinanza italiana per nascita e per beneficio di legge. In particolare, non sarà più riconosciuto come cittadino italiano per nascita colui o colei che nati all'estero non abbiano un genitore o un nonno che possiede (o possedeva al momento della morte) esclusivamente la cittadinanza italiana. Sono stati inoltre inseriti dei correttivi per l'acquisto della cittadinanza per i figli minori conviventi di colui o colei che acquista la cittadinanza italiana. Le prime indicazioni operative sono contenute nlla Circolare del Ministero dell'Interno n. 26185 del 28 maggio 2025.
Tra i quesiti del prossimo referendum vi è quello relativo alla modifica della legge sull’acquisto della cittadinanza italiana in cui si chiede di abrogare il termine di dieci anni per la richiesta di cittadinanza da parte del cittadino non comunitario maggiorenne. Nel caso di approvazione il termine verrà ridotto a cinque anni. Si vota l’8 giugno dalle 7 alle 23 e il 9 giugno dalle 7 alle 15 e gli elettori e le elettrici riceveranno una scheda di colore giallo.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 25 del 7 marzo 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che impone, senza possibilità di eccezione, la prova della conoscenza della lingua italiana per tutti coloro che richiedono la cittadinanza italiana. La Consulta ha stabilito che devono essere esonerate dall’esame di lingua le persone che abbiano gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da disabilità. Tale condizione dovrà essere attestata mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.
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La Corte Costituzionale. con la sentenza n. 195 del 23 luglio 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 5 L. 91/1992 relativo alla cittadinanza italiana per matrimonio. In particolare, la Corte ha stabilito che il decesso del coniuge, avvenuto dopo la presentazione della domanda, non può essere considerato elemento ostativo all’acquisto della cittadinanza italiana, trattandosi di avvenimento del tutto indipendente dalla volontà del richiedente e che non fa venire meno i diritti derivanti dall’aver fatto parte di una comunità familiare basata sulla solidarietà coniugale.
Dall'8 luglio 2022, il pagamento del contributo di euro 250,00 dovuto per la presentazione della domanda di cittadinanza italiana potrà avvenire solo on line, tramite la piattaforma telematica PagoPa. Non sarà più dunque possibile utilizzare metodi alternativi come il bollettino postale. Anche il pagamento della marca da 16,00 euro portà avvenire con la stessa modlaità e quindi non sarà più possibile provvedere al pagamento acquistando la marca da bollo.
Il Tribunale di Roma, con una ordinanza del 7 novembre 2021, ha riconosciuto la cittadinanza italiana ai sensi art. 4 co. 2 l. 91/92 in un caso in cui la domanda, anche se presentata prima del compimento del diciannovesimo anno di età, era stata dichiarata poi irricevibile poichè il richiedente non aveva adempiuto all’onere di integrazione documentale e quindi non aveva formalizzato la dichiarazione di cui all’art.4 comma 2 L.91/92 entro il dicannovesimo anno di età.
Nella pronuncia in oggetto, il giudice chiarisce che è sufficiente che l’istante presenti la domanda di acquisto della cittadinanza entro il compimento del diciannovesimo anno di età, a nulla rilevando i tempi richiesti per il completamento del procedimento amministrativo.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29297/2021 del 28 settembre 2021, ha affermato la giurisdizione del Tribunale Amministrativo in tutti i casi relativi alla concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione. La Suprema Corte ha stabilito che le decisioni sulla cittadinanza richiesta dopo dieci anni di residenza in Italia sono caratterizzate da una ampia discrezionalità e vanno, dunque, attribuite al Giudice Amministrativo, escludendo che i ricorsi possano essere proposti alle Sezioni Specializzate sull’Immigrazione dei Tribunali Ordinari.
Il Ministero dell’Interno ha emanato in data 12 maggio 2021, una circolare relativa alla revisione del procedimento di concessione della cittadinanza italiana. In particolare, la Circolare spiega come il procedimento in questione sia destinato ad una completa digitalizzazione con l'abolizione delle convocazioni in presenza degli interessati sia per il deposito della documentazione, sia per la notifica di avvisi o atti. A tal fine i richiedenti devono dotarsi obbligatoriamente di identità digitale (SPID), sistema che sostituisce a tutti gli effetti il documento di identità, ed indicare al momento dell’invio della domanda una email che verrà utilizzata per le comunicazioni. Anche per la notifica dei provvedimenti finali, la modalità telematica sarà da preferire, soprattutto per quanto riguarda i provvedimenti di concessione.
Il Ministero dell'Interno ha comunicato che dal 18/1/2021 è disponibile all'indirizzo www. portaleservizi.dlci.interno.it la nuova sezione Cittadinanza dove sarà possibile provvedere alla compilazione ed all'invio telematico delle richieste di concessione della cittadinanza italiana. Tramite lo stesso portale sarà possibile conoscere lo stato della domanda e prendere visione delle comunicazioni accedendo alla propria area riservata con il sistema SPID. La casella di posta elettronica certificata dell'Ufficio rimane quella già comunicata ovvero comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it. Rimangono attivi i numeri di telefono per avere informazioni dalle ore 10 alle ore 12: 06/46539955 - lunedì/mercoledì; 3346909996 - mercoledì; 3346909859 - venerdì.