Strumenti di accessibilità

Migranti di lungo periodo

Può accadere che il contratto di lavoro subordinato non sia stipulato direttamente dall’azienda che necessita del lavoratore, ma tramite una agenzia di somministrazione (es. Temporay, Adecco, Gi Group) a cui l’azienda utilizzatrice ha chiesto la fornitura di personale.
Il contratto con il lavoratore in questo caso è stipulato dall’agenzia di somministrazione e può anch’esso essere a tempo indeterminato (c.d. staff leasing: in tal caso il contratto deve indicare l’importo dell’indennità mensile di disponibilità, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione) ovvero a termine.
I lavoratori somministrati hanno diritto a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello assunti direttamente dall’azienda.
L’azienda utilizzatrice è obbligata in solido con l’agenzia di somministrazione a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ed a versare i relativi contributi previdenziali. 

Mercoledì, 25 Luglio 2018

Il lavoratore che riceva una lettera di licenziamento ha 60 giorni di tempo per proporre impugnazione.
L’impugnazione deve essere inviata in forma scritta e con un mezzo idoneo a dare data certa (raccomandata a.r., pec,etc...).
Tale atto non richiede particolari formalità e può essere fatto personalmente o con l’assistenza di un sindacato o di un avvocato.
I lavoratori possono ottenere assistenza ed essere messi in contatto con legali con esperienza in diritto del lavoro dagli uffici tecnici delle principali organizzazioni sindacali.
Dalla data di invio dell’impugnazione decorrono ulteriori 180 giorni per la proposizione di eventuale ricorso giudiziale al Giudice del lavoro, con l’assistenza obbligatoria di un avvocato.
Le conseguenze di un licenziamento illegittimo mutano in base alla data di assunzione ed alle dimensioni aziendali oltre che ai motivi di licenziamento.
Nel caso di soci di cooperativa che vengano contestualmente licenziati ed esclusi da socio, il termine per proporre il ricorso giudiziale avverso l’esclusione da socio è di soli 60 giorni dalla data di comunicazione dell’esclusione stessa, è necessario pertanto rivolgersi al un legale nel tempo più breve possibile.
Tutti i lavoratori entro 68 giorni dal licenziamento devono fare anche la domanda di Naspi (indennità disoccupazione) all’INPS. La procedura è telematica e può essere fatta personalmente o per il tramite di un patronato o CAF.

Mercoledì, 25 Luglio 2018

Il contratto di lavoro subordinato è stipulato quando un datore di lavoro intenda assumere un lavoratore alle proprie dipendenze affinché lo stesso svolga specifiche mansioni sotto le sue direttive, in un determinato luogo ed in un orario vincolato.
Le principali caratteristiche del rapporto di lavoro (orario settimanale, retribuzione, maggiorazioni per straordinario o festivo, ferie etc.) sono indicate nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) che fissa anche i minimi retributivi. Il CCNL applicato viene generalmente indicato nella lettera/contratto di assunzione e nella comunicazione UNILAV.
Il contratto di lavoro subordinato può essere a tempo pieno, quando l’orario lavorativo è pari a 40 ore settimanali o alla diversa durata prevista per il tempo pieno dal CCNL oppure a tempo parziale, se l’orario di lavoro è ridotto. In questo secondo caso la percentuale di part time e la collocazione oraria devono essere indicati nel contratto.
Il contratto di lavoro subordinato può essere:

  • a tempo determinato, in questo caso nel contratto di assunzione è indicato il termine del rapporto che potrà essere di durata massima fino a 12 mesi, estendibile a 24 mesi ma solo al ricorrere di determinate condizioni (casi previsti dai CCNL, esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, sostituzione di altri lavoratori).
  • a tempo indeterminato, in questo caso non è previsto un termine di durata ed il rapporto di lavoro prosegue fino a quando il datore di lavoro non procede al licenziamento o il lavoratore non si dimette o interviene un'altra causa di interruzione.

Mercoledì, 25 Luglio 2018

Possano partecipare ai concorsi pubblici per tutte le posizioni di lavoro che non comportino l’esercizio di pubbliche funzioni, e fatta salva la necessaria conoscenza della lingua italiana, oltre ai cittadini italiani anche:

  • i cittadini comunitari ed i loro familiari regolarmente soggiornanti;
  • i cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • i titolari di permesso per protezione internazionale (status di rifugiato o di protezione sussidiaria).

Le posizioni di lavoro pubblico che comportano lo svolgimento diretto o indiretto di pubblici poteri o che attengono alla tutela dell’interesse nazionale restano riservate ai cittadini italiani (esempi: dirigenza pubblica, magistratura, avvocatura dello Stato, funzionari di alcuni ministeri).

Tutti i permessi che recano la dicitura “permesso unico lavoro” consentono di lavorare, anche alcuni permessi che non recano tale dicitura consentono l'esercizio di attività lavorativa, talvolta senza condizioni, altre con limitazioni. 

È possibile lavorare con diverse tipologie di permesso:

  • lavoro subordinato;
  • lavoro autonomo;
  • lavoro stagionale (per attività stagionali);
  • motivi familiari;
  • richiesta protezione internazionale (dopo 60 giorni dalla richiesta);
  • protezione sussidiaria;
  • asilo politico;
  • apolidia;
  • protezione umanitaria/protezione sociale/calamità;
  • protezione speciale (consente di lavorare ma la sua convertibilità o meno in permesso per lavoro dipende dalla data in cui è stato richiesto e conseguente normativa che è stata applicata per il suo rilascio);
  • attesa occupazione;
  • studio, tirocini formativi (consente di lavorare part time fino a 20 ore settimanali);
  • permesso soggiorno UE di lungo periodo;
  • permesso per titolari carta Blu UE (inizialmente limitatamente alla tipologia di lavoro per cui è rilasciato);
  • residenza elettiva;
  • assistenza minori (art. 31 T.U. Immigrazione) (consente di lavorare ed è convertibile in permesso per lavoro);
  • permesso ex art. 27 T.U. Immigrazione (limitatamente alla specifica categoria di attività per cui è stato concesso);
  • permesso familiari cittadini italiani;
  • carta familiari cittadini UE.

I permessi per lavoro subordinato /lavoro autonomo /attesa occupazione/ motivi familiari, consentono di svolgere qualsiasi attività lavorativa, e al momento del rinnovo è rilasciato permesso per l’effettiva attività svolta (es: un cittadino straniero titolare di permesso per motivi familiari può lavorare ed alla scadenza ottenere permesso per lavoro subordinato o autonomo se sta svolgendo tale attività senza dover aspettare l’emanazione di un decreto flussi).

Il permesso per studio o tirocinio può essere convertito in permesso per lavoro nell’ambito delle quote stabilite dal decreto flussi.

Non è più necessario verificare disponibilità di quote per procedere alla conversione, serve tuttavia munirsi di nulla osta da richiedere con procedura telematica al SUI di competenza. L’invio telematico avviene tramite il Portale servizi del Ministero dell’Interno (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm).

Può essere convertito in permesso di lavoro al di fuori delle quote il permesso per studio di stranieri che abbiano conseguito, a seguito di frequenza del relativo corso di studi in Italia, un titolo di studi universitario (diploma di laurea triennale, specialistica o magistrale, dottorato, master, diploma di specializzazione o di perfezionamento post laurea in presenza di specifiche caratteristiche quanto a crediti e durata).

I cittadini extraeuropei regolarmente residenti in Italia in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure di permesso di soggiorno di una durata non inferiore ad un anno.

Non possono presentare domanda di ricongiungimento familiare:

  • i richiedenti asilo/protezione internazionale;
  • coloro i quali godono di una protezione temporanea.

Il diritto all’unità familiare, inteso quale diritto a mantenere, a creare o a ricostituire il proprio nucleo familiare, è un diritto fondamentale della persona previsto e tutelato dalla nostra Costituzione ed da altri testi convenzionali internazionali ed europei.
Il ricongiungimento familiare è l’istituto giuridico che permette ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale di ottenere l’ingresso e la conseguente autorizzazione al soggiorno di uno o più familiari che si trovano nel Paese di origine.

Decorsi 5 anni di permanenza in Italia il beneficiario di protezione internazionale, in presenza di determinati requisiti, ha il diritto di chiedere il rilascio del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Il calcolo del periodo di soggiorno è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.
Il titolare di protezione internazionale, a differenza dei titolari di diverso titolo di soggiorno, non deve produrre la documentazione relativa all’idoneità dell’alloggio, né dimostrare il superamento del test di conoscenza della lingua italiana, ma deve indicare un luogo di residenza.

Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo riporta l’indicazione dello Stato che ha riconosciuto la protezione internazionale e la data del riconoscimento.

Si tratta di un permesso di soggiorno che viene rilasciato al cittadino straniero, già residente ad altro titolo, per svolgere le procedure relative al riconoscimento della cittadinanza (es. riconoscimento della cittadinanza per nascita in presenza di ascendenti cittadini italiani).

Il cittadino straniero nato in Italia puo' fare la dichiarazione di elezione (cioè dichiarare di voler acquistare la cittadinanza italiana) al compimento dei 18 anni a condizione che abbia mantenuto ininterrottamente la residenza in Italia fino alla maggiore età. La dichiarazione di elezione deve essere fatta davanti all’ufficiale di stato civile entro il compimento dei 19 anni. In relazione al mantenimento della residenza in Italia fino alla maggiore età non è obbligatoria la mancanza di interruzioni dell’iscrizione anagrafica ma l’interessato puo' provare in altro modo la continuità della sua presenza in Italia.
Il Comune di residenza ha l’obbligo di inviare comunicazione scritta ai residenti che si trovino nelle condizioni di presentare la dichiarazione di elezione.

Il richiedente deve essere in possesso di un reddito personale (o familiare) per i 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda pari a:

  • euro 8.263,31 per il solo richiedente senza persone a carico
  • euro 11.362,05 per il richiedente con coniuge a carico
  • euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico.

Il richiedente deve presentare le dichiarazioni dei redditi (modello UNICO, modello 730, CUD) relative ai redditi degli ultimi 3 anni.

La richiesta di cittadinanza italiana per naturalizzazione deve essere presentata tramite la procedura on line del sito del Ministero dell’Interno - Dipartimento delle Libertà Civili e l’Immigrazione.

Il richiedente deve essere in possesso del sistema di autenticazione SPID e presentare la domanda in formato telematico sul sito https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

Alla domanda devono essere allegati in formato PDF:

  1. Certificato di nascita tradotto e legalizzato;
  2. Carta di identità italiana;
  3. Passaporto;
  4. Permesso di soggiorno;
  5. Certificato penale rilasciato dal paese di origine;
  6. Ricevuta del pagamento del contributo di 250 euro
  7. La certificazione relativa al livello di conoscenza della lingua italiana;
  8. Documentazione relativa ai redditi.

La domanda è valutata dal Ministero dell’Interno e il provvedimento di concessione è emesso dal Presidente della Repubblica.

I casi di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione sono regolati dall’art. 9 L. 91/1992. Sono necessari:

  • 10 anni per il cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea;
  • 4 anni per i cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
  • 5 anni per i titolare di protezione internazionale e gli apolidi residenti in Italia;
  • 5 anni per i maggiorenni adottati da cittadino italiano;
  • 3 anni per i cittadini comunitari o non comunitari il cui genitore o nonno sia stato cittadino italiano;
  • 3 anni per i cittadini comunitari e non comunitari nati in Italia.

La residenza legale, intesa come iscrizione anagrafica, deve essere ininterrotta e la cittadinanza non puo' essere conferita a chi abbia poi successivamente trasferito la propria residenza fuori dall’Italia.

È cittadino italiano per nascita il bambino nato o trovato in stato di abbandono in Italia i cui genitori rimangano ignoti.
È cittadino italiano per nascita il bambino nato in Italia da entrambi genitori apolidi.
È cittadino italiano per nascita il bambino nato in Italia da genitori cittadini di uno Stato la cui legge prevede che i figli non seguano la cittadinanza dei genitori. Deve trattarsi di una impossibilità totale di acquistare la cittadinanza del genitore quindi non si applica se l’acquisto della cittadinanza dei genitori è possibile attraverso dichiarazione di volontà o altri adempimenti amministrativi.

Martedì, 1 Maggio 2018

Lo sportello Extra-Titoli offre supporto al riconoscimento in Italia dei titoli di studio e delle competenze professionali conseguiti all’estero.
In particolare fornisce informazione e orientamento su:

  • possibilità di riconoscimento formale finalizzato all’ingresso nel mercato del lavoro;
  • possibilità di accesso a nuovi percorsi formativi;
  • opportunità del sistema educativo di istruzione e formazione;
  • opportunità di sostegno allo sviluppo di una progettualità personale e professionale;
  • opportunità di approfondimento delle competenze linguistiche generali e tecnico specifiche (italiano L2).

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