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Migranti e lavoro

Anche quest’anno il Centro Studi e Ricerche IDOS, in partenariato con il Centro Studi e Rivista Confronti ha presentato un’edizione aggiornata del Dossier, la 29esima, cofinanziata dall’Otto per mille della Chiesa Valdese - Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, alla cui realizzazione hanno contribuito decine di studiosi ed esperti in materia.
L’apporto differenziato di questa pluralità di contributi intende fare del Dossier non solo un sussidio conoscitivo puntualmente aggiornato con i dati più recenti sui diversi aspetti in cui l’immigrazione si articola, ma anche uno strumento che aiuti la riflessione e l’approfondimento su un fenomeno di cruciale importanza per l’Italia e per l’intero contesto globale.

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intervista Dott. Allasino

pdfslides di presentazione

pdfscheda di sintesi

 

Anche quest’anno il Centro Studi e Ricerche IDOS, in partenariato con il Centro Studi e Rivista Confronti ha presentato un’edizione aggiornata del Dossier, la 29esima, cofinanziata dall’Otto per mille della Chiesa Valdese - Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, alla cui realizzazione hanno contribuito decine di studiosi ed esperti in materia.
L’apporto differenziato di questa pluralità di contributi intende fare del Dossier non solo un sussidio conoscitivo puntualmente aggiornato con i dati più recenti sui diversi aspetti in cui l’immigrazione si articola, ma anche uno strumento che aiuti la riflessione e l’approfondimento su un fenomeno di cruciale importanza per l’Italia e per l’intero contesto globale.

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intervista Dott. Allasino

Venerdì, 18 Gennaio 2019

Il video illustra le principali Domande e Risposte sul tema del lavoro.

I contenuti sono tratti dalla guida pratica per cittadini stranieri ed operatori "Vivere, Studiare, Lavorare in Italia"

 

Sezione completa sul tema del LAVORO

 

Prodotto nell'ambito del Piano Integrato degli Interventi in materia di inserimento lavorativo e di integrazione sociale dei migranti (Fondo Politiche Migratorie)

Il percorso di formazione su "Lavoro e Migrazione" nell'ambito del Piano Integrato degli interventi in materia di inserimento lavorativo e di integrazione sociale dei migranti della Regione Piemonte (finanziato dal Fondo Politiche Migratorie) è stato avviato da una prima sessione plenaria il 14 giugno 2017 a Torino, e a partire da ottobre è continuato su quattro territori (Torino, Asti, Cuneo e Novara).

Se il collaboratore/collaboratrice convivente ha già una residenza in Italia, il datore di lavoro non è obbligato a concederla presso il proprio alloggio.
Se invece ne fa richiesta, il datore di lavoro deve concederla all'interno della sua casa. Questo non vuol dire che l'assistente famigliare convivente entrerà a far parte della famiglia anagrafica dell'assistito preso cui vive e lavora, ma si procederà all'iscrizione in una scheda di famiglia a parte, a meno che non dichiarino di essere legati da tempo alla famiglia da vincoli affettivi.

Mercoledì, 25 Luglio 2018

Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, che non viene considerato come rapporto di lavoro subordinato. È una misura formativa che consente ai tirocinanti una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Per realizzare un tirocinio formativo è necessaria una convenzione tra l’ente promotore (es: università, scuole superiori pubbliche e private, CPI, agenzie per l’impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento) e il soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, enti pubblici), corredata da un progetto formativo redatto dal soggetto ospitante e dal tirocinante, dove sono stabiliti i rispettivi diritti e doveri. Non è previsto un compenso ma una indennità minima, che quindi non contrasta con il percepimento della Naspi (indennità disoccupazione).
È previsto altresì che il soggetto promotore assicuri il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la responsabilità civile.

Esistono due tipi di tirocini:

  • i tirocini “curriculari”, rivolti a giovani che frequentino un percorso di istruzione o formazione, finalizzati a integrare l'apprendimento con un'esperienza di lavoro; si tratta di una tipologia di tirocinio disciplinata dai Regolamenti di istituto o di ateneo, promossa da scuole, università o enti di formazione accreditati;
  • i tirocini extracurriculari, finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani tramite un periodo formativo in un ambiente di lavoro; si tratta di una tipologia di tirocinio disciplinata dalle Regioni e dalle Province autonome, mentre a livello nazionale sono definiti degli standard minimi comuni (in materia di elementi qualificanti, modalità di svolgimento dell’attività, indennità minima, etc).

Mercoledì, 25 Luglio 2018

Il lavoro domestico è il lavoro svolto da coloro che prestano assistenza all’interno di un’abitazione, ad una singola persona oppure ad un nucleo familiare. Il lavoratore domestico è un lavoratore subordinato. L’assunzione del lavoratore domestico può avvenire a tempo determinato o indeterminato e può prevedere o meno la convivenza dello stesso con il nucleo familiare o il singolo. La lettera di assunzione di un lavoratore domestico deve indicare il livello di inquadramento, che varia con il variare delle mansioni, la retribuzione oraria o mensile, l’inclusione o meno del vitto e dell’alloggio, la collocazione dell’orario di lavoro.
L’assunzione con tali specifiche deve essere comunicata dal datore di lavoro all’Inps attraverso apposita procedura online.
Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore mensilmente le buste paga e la Certificazione Unica al termine dell’anno. Il lavoratore domestico ha gli stessi diritti di tutti i lavoratori dipendenti in termini di ferie, orario di lavoro ordinario e straordinario, malattia, maternità.
Trattandosi, tuttavia, di un rapporto di lavoro che si svolge tra le mura domestiche è importante il rapporto fiduciario tra datore e lavoratore, con la conseguenza che si tratta dell’unica tipologia di rapporto di lavoro in cui è previsto il licenziamento senza necessità di motivazione specifica e non sindacabile. In caso di licenziamento improvviso, dunque, il lavoratore avrà diritto all’indennità sostitutiva del preavviso e alle spettanze di fine rapporto ma non potrà contestare la legittimità del recesso. Il lavoratore domestico ha diritto all’indennità di disoccupazione.

Nel caso vengano svolti unicamente piccoli lavori domestici (quali lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione, assistenza domiciliare a bambini, persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare) è possibile per i datori di lavoro persone fisiche ricorrere allo strumento del Libretto di Famiglia.

Si tratta in sostanza di un "portafoglio" telematico gestito dalla piattaforma telematica dell'INPS in cui il datore di lavoro versa gli importi di denaro e l'Inps provvede poi a riversare al prestatore del servizio quanto dovuto, sulla base delle comunicazioni ricevute, dopo circa 15 giorni, con un compenso minimo prefissato di € 10 lordi (che comprendono € 8 di retribuzione, contributi e assicurazione INAIL).

Ricorrono però dei limiti economici annui, ovvero: € 5.000 per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, € 10.000 per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, € 2.500 per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.

Mercoledì, 25 Luglio 2018

Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro subordinato, riservato ai lavoratori di età tra i 15 ed i 29 anni, in cui è prevista insieme all’attività lavorativa anche un’attività di formazione sia pratica che teorica.
Al termine del periodo di apprendistato, se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Al contratto di apprendistato è associato un piano formativo che - salvo il caso dell’apprendistato professionalizzante - è predisposto da un’istituzione formativa con il coinvolgimento di un’impresa.

Sotto il profilo del trattamento retributivo, vige il divieto di retribuzione a cottimo e inoltre il datore di lavoro può inoltre sotto-inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante agli addetti alle medesime mansioni al cui conseguimento il contratto è finalizzato.

Esistono 3 tipologie di apprendistato:

  1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione ed è riservato ai giovani tra i 15 ai ed i 25 anni.
  • La durata è determinata dalla qualifica o diploma da conseguire e non può essere superiore a 3 anni (estesa fino a 4 anni in specifici casi ).
  • Il datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro.

2. apprendistato professionalizzante,

  • è volto al conseguimento di una qualifica professionale, ai fini contrattuali ed è rivolto ai giovani tra i 18 ed i 29 anni (17 se hanno già la qualifica).
  • Gli accordi interconfederali e i CCNL fissano, in relazione alla qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità’ della formazione nonché la  durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a 3 anni.
  • La formazione svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata dall’offerta formativa pubblica, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore massimo di 120, nel triennio, disciplinata dalle regioni e dalle province autonome.

3. apprendistato di alta formazione e ricerca,

  • si tratta di un contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, che può essere stipulato con soggetti di età’ compresa tra i 18 e i 29 anni, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o altri titoli ritenuti dalla norma equipollenti a tal fine.
  • Il datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità della formazione a carico del datore di lavoro. La formazione esterna all’azienda è svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto.

Può capitare che il contratto di apprendistato si risolva in un rapporto di lavoro ordinario in cui non è svolta attività formativa e semplicemente il lavoratore viene pagato meno: in tali casi è possibile rivolgersi ad una organizzazione sindacale o ad un legale per verificare la possibilità di rivendicare la costituzione di un ordinario rapporto di lavoro, con diritto al pagamento delle differenze retributive spettanti.

Il contratto con soggetto titolare di partita iva è stipulato in occasione di un lavoro autonomo e non subordinato.
Un esempio tipico è il contratto di prestazione d’opera, che è caratterizzato dalla mancanza del vincolo di subordinazione poiché il lavoratore lavora autonomamente, non è sottoposto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del proprio committente. Il lavoratore può dunque organizzare autonomamente il proprio lavoro, orari, modalità, organizzazione con mezzi propri in virtù dell’obbiettivo che il contratto prefigge cioè la realizzazione di un’opera materiale o intellettuale. Viene previsto un compenso che però è legato al risultato da raggiungere e non all’orario di lavoro.
Generalmente le parti si accordano in merito al corrispettivo da pagare e alle tempistiche per la realizzazione del lavoro commissionato o attraverso un contratto di prestazione d’opera o attraverso una lettera di incarico.
Tutti i lavori in cui di fatto è prevista una subordinazione gerarchica e organizzativa (il lavoratore ha orari fissi, lavora con mezzi propri dell’imprenditore, in luoghi di sua proprietà e riceve direttive precise a cui si deve attenere) dovrebbero essere stipulati con la forma del lavoro subordinato e non con il pagamento della retribuzione mediante partita iva.

Mercoledì, 25 Luglio 2018

In caso di svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo occasionale (ossia aventi carattere episodico e in assenza di coordinamento con l’attività del committente), fino alla soglia di reddito di € 5.000 nell’anno solare - considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali -, si ha diritto all’esenzione dall’obbligo contributivo.

Si tratta di un contratto di lavoro subordinato in cui il datore di lavoro ha la facoltà di chiamare il lavoratore che abbia sottoscritto il contratto secondo le proprie necessità cioè “a chiamata”, nel rispetto di un termine minimo di preavviso. Il lavoratore viene pagato solo per i giorni di effettivo lavoro (salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità’ a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l’indennità’ di disponibilità) e dunque non ha alcuna garanzia di svolgere la prestazione lavorativa.
I casi di utilizzo sono individuati nei CCNL e in appositi decreti.
Questa tipologia di contratto può, in ogni caso, essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, o con più di 55 anni.
La legge stabilisce un numero massimo di 400 giornate in cui il lavoratore può essere chiamato nel corso di un triennio. Tale limite non opera nei settori del turismo, pubblici esercizi e spettacoli.

Mercoledì, 25 Luglio 2018

L’appalto è il contratto con cui un datore di lavoro (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l’obbligazione di compiere in favore di un altro soggetto (committente appaltante) un’opera o un servizio, in cambio di un corrispettivo economico.

Può accadere dunque che l’attività lavorativa del dipendente sia svolta in favore di un soggetto terzo (è il caso ad esempio delle cooperative che svolgono servizi di logistica).


La società appaltante è obbligata in solido con l’appaltatore, entro 2 anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali maturati nell’appalto.
L’appalto è legittimo se l’appaltante svolge l’effettiva gestione di un servizio con propri uomini e mezzi.
Capita talvolta che, dietro formali contratti di appalto, si nascondano invece intermediazioni illegittime di manodopera, cioè situazioni in cui, di fatto, il lavoratore opera sotto le direttive dell’appaltante ed è inserito nella sua organizzazione aziendale, pur essendo formalmente assunto da altro soggetto. In tali casi è possibile rivolgersi ad una organizzazione sindacale o ad un legale per verificare la possibilità di rivendicare la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dirette dell’appaltante.

Può accadere che il contratto di lavoro subordinato non sia stipulato direttamente dall’azienda che necessita del lavoratore, ma tramite una agenzia di somministrazione (es. Temporay, Adecco, Gi Group) a cui l’azienda utilizzatrice ha chiesto la fornitura di personale.
Il contratto con il lavoratore in questo caso è stipulato dall’agenzia di somministrazione e può anch’esso essere a tempo indeterminato (c.d. staff leasing: in tal caso il contratto deve indicare l’importo dell’indennità mensile di disponibilità, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione) ovvero a termine.
I lavoratori somministrati hanno diritto a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello assunti direttamente dall’azienda.
L’azienda utilizzatrice è obbligata in solido con l’agenzia di somministrazione a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ed a versare i relativi contributi previdenziali. 

Mercoledì, 25 Luglio 2018

Il lavoratore che riceva una lettera di licenziamento ha 60 giorni di tempo per proporre impugnazione.
L’impugnazione deve essere inviata in forma scritta e con un mezzo idoneo a dare data certa (raccomandata a.r., pec,etc...).
Tale atto non richiede particolari formalità e può essere fatto personalmente o con l’assistenza di un sindacato o di un avvocato.
I lavoratori possono ottenere assistenza ed essere messi in contatto con legali con esperienza in diritto del lavoro dagli uffici tecnici delle principali organizzazioni sindacali.
Dalla data di invio dell’impugnazione decorrono ulteriori 180 giorni per la proposizione di eventuale ricorso giudiziale al Giudice del lavoro, con l’assistenza obbligatoria di un avvocato.
Le conseguenze di un licenziamento illegittimo mutano in base alla data di assunzione ed alle dimensioni aziendali oltre che ai motivi di licenziamento.
Nel caso di soci di cooperativa che vengano contestualmente licenziati ed esclusi da socio, il termine per proporre il ricorso giudiziale avverso l’esclusione da socio è di soli 60 giorni dalla data di comunicazione dell’esclusione stessa, è necessario pertanto rivolgersi al un legale nel tempo più breve possibile.
Tutti i lavoratori entro 68 giorni dal licenziamento devono fare anche la domanda di Naspi (indennità disoccupazione) all’INPS. La procedura è telematica e può essere fatta personalmente o per il tramite di un patronato o CAF.

Mercoledì, 25 Luglio 2018

Il contratto di lavoro subordinato è stipulato quando un datore di lavoro intenda assumere un lavoratore alle proprie dipendenze affinché lo stesso svolga specifiche mansioni sotto le sue direttive, in un determinato luogo ed in un orario vincolato.
Le principali caratteristiche del rapporto di lavoro (orario settimanale, retribuzione, maggiorazioni per straordinario o festivo, ferie etc.) sono indicate nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) che fissa anche i minimi retributivi. Il CCNL applicato viene generalmente indicato nella lettera/contratto di assunzione e nella comunicazione UNILAV.
Il contratto di lavoro subordinato può essere a tempo pieno, quando l’orario lavorativo è pari a 40 ore settimanali o alla diversa durata prevista per il tempo pieno dal CCNL oppure a tempo parziale, se l’orario di lavoro è ridotto. In questo secondo caso la percentuale di part time e la collocazione oraria devono essere indicati nel contratto.
Il contratto di lavoro subordinato può essere:

  • a tempo determinato, in questo caso nel contratto di assunzione è indicato il termine del rapporto che potrà essere di durata massima fino a 12 mesi, estendibile a 24 mesi ma solo al ricorrere di determinate condizioni (casi previsti dai CCNL, esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, sostituzione di altri lavoratori).
  • a tempo indeterminato, in questo caso non è previsto un termine di durata ed il rapporto di lavoro prosegue fino a quando il datore di lavoro non procede al licenziamento o il lavoratore non si dimette o interviene un'altra causa di interruzione.

Tutti i permessi che recano la dicitura “permesso unico lavoro” consentono di lavorare, anche alcuni permessi che non recano tale dicitura consentono l'esercizio di attività lavorativa, talvolta senza condizioni, altre con limitazioni. 

È possibile lavorare con diverse tipologie di permesso:

  • lavoro subordinato;
  • lavoro autonomo;
  • lavoro stagionale (per attività stagionali);
  • motivi familiari;
  • richiesta protezione internazionale (dopo 60 giorni dalla richiesta);
  • protezione sussidiaria;
  • asilo politico;
  • apolidia;
  • protezione umanitaria/protezione sociale/calamità;
  • protezione speciale (consente di lavorare ma la sua convertibilità o meno in permesso per lavoro dipende dalla data in cui è stato richiesto e conseguente normativa che è stata applicata per il suo rilascio);
  • attesa occupazione;
  • studio, tirocini formativi (consente di lavorare part time fino a 20 ore settimanali);
  • permesso soggiorno UE di lungo periodo;
  • permesso per titolari carta Blu UE (inizialmente limitatamente alla tipologia di lavoro per cui è rilasciato);
  • residenza elettiva;
  • assistenza minori (art. 31 T.U. Immigrazione) (consente di lavorare ed è convertibile in permesso per lavoro);
  • permesso ex art. 27 T.U. Immigrazione (limitatamente alla specifica categoria di attività per cui è stato concesso);
  • permesso familiari cittadini italiani;
  • carta familiari cittadini UE.

I permessi per lavoro subordinato /lavoro autonomo /attesa occupazione/ motivi familiari, consentono di svolgere qualsiasi attività lavorativa, e al momento del rinnovo è rilasciato permesso per l’effettiva attività svolta (es: un cittadino straniero titolare di permesso per motivi familiari può lavorare ed alla scadenza ottenere permesso per lavoro subordinato o autonomo se sta svolgendo tale attività senza dover aspettare l’emanazione di un decreto flussi).

Il permesso per studio o tirocinio può essere convertito in permesso per lavoro nell’ambito delle quote stabilite dal decreto flussi.

Non è più necessario verificare disponibilità di quote per procedere alla conversione, serve tuttavia munirsi di nulla osta da richiedere con procedura telematica al SUI di competenza. L’invio telematico avviene tramite il Portale servizi del Ministero dell’Interno (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm).

Può essere convertito in permesso di lavoro al di fuori delle quote il permesso per studio di stranieri che abbiano conseguito, a seguito di frequenza del relativo corso di studi in Italia, un titolo di studi universitario (diploma di laurea triennale, specialistica o magistrale, dottorato, master, diploma di specializzazione o di perfezionamento post laurea in presenza di specifiche caratteristiche quanto a crediti e durata).

Ad oggi, la partecipazione a concorsi pubblici o ad altre forme di accesso al pubblico impiego è concessa solo ai cittadini UE e ai cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo e ai loro familiari, nonché ai titolari di protezione internazionale (equiparati ai cittadini Ue).

È possibile partecipare ad un concorso pubblico o ad altre forme di accesso al pubblico impiego tramite procedura di equivalenza del titolo di studio estero ai fini della partecipazione ad una selezione che abbia, come requisito, il possesso di un certo titolo di studio. Il provvedimento di equivalenza è valido solo per il concorso a cui fa riferimento, per cui si inoltra la richiesta; per qualsiasi altro concorso pubblico sarà quindi necessario presentare una nuova domanda di equivalenza.
La documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza è la seguente:

  • titolo estero tradotto e legalizzato, con allegata Dichiarazione di Valore;
  • piano di studi/estratto esami tradotto e legalizzato (non richiesto per la licenza media);
  • bando del concorso pubblico/selezione cui si vuole partecipare.

È possibile trovare maggiori informazioni sui percorsi di equivalenza consultando il portale qualifyme.it, alla pagina dei percorsi per Fini specifici.

È possibile trovare maggiori informazioni sul portale https://qualifyme.it/ alla pagina del percorso Riconoscimento di un titolo o qualifica professionale.

Per svolgere in Italia una professione studiata o esercitata in un paese estero, se si tratta di una professione regolamentata in Italia (cioè una professione per cui sono previsti requisiti specifici di accesso definiti per legge), è necessario richiedere il riconoscimento della qualifica professionale al Ministero italiano competente per quella professione.
Se invece si tratta di una professione non regolamentata in Italia (una professione per cui non sono previsti requisiti specifici di accesso, cioè una professione ad accesso libero), è possibile svolgerla senza alcuna limitazione (ad eccezione delle professioni sanitarie).

Vi sono diverse tipologie di riconoscimento:

  1. Il riconoscimento con la logica dell’equipollenza, si intende il conferimento a un titolo di studio o professionale conseguito all’estero dello stesso valore legale del titolo italiano corrispondente; la valutazione da parte dell’ente competente avviene secondo una logica comparativa (vengono paragonati nel dettaglio i programmi di studio effettuati all’estero e quelli previsti per l’analogo percorso in Italia) e sulla base della situazione individuale del richiedente.

L’esito positivo può essere di riconoscimento immediato oppure di riconoscimento subordinato al superamento di misure integrative, dette “misure compensative”, cioè un esame, un tirocinio formativo-valutativo o l’acquisizione di crediti o annualità di studio; se i requisiti non sono sufficienti l’esito sarà di diniego (negativo).
Per i titoli di studio (diplomi di scuola secondaria di I e II grado e titoli accademici) avviene tramite rilascio, da parte dell’ente italiano competente per l’analogo percorso, di una dichiarazione di equipollenza.
Per le qualifiche professionali (titoli che afferiscono ad una professione regolamentata dalla legislazione nazionale, che ne stabilisce il titolo di studio indispensabile per l’accesso e i successivi requisiti per l’esercizio della professione, dal tirocinio, all’esame di Stato, alle norme di deontologia professionale) avviene tramite la pubblicazione di un decreto di riconoscimento della qualifica professionale da parte del Ministero italiano competente per quella professione;

2. Il riconoscimento con la logica dell’equivalenza, sono previste delle forme di riconoscimento finalizzate ad uno specifico scopo, che prevedono una valutazione più generale sul livello nel sistema educativo estero e sulle caratteristiche del titolo estero; gli effetti giuridici di un’equivalenza sono prodotti per lo specifico scopo per cui viene richiesta. Si tratta dunque di una richiesta valida soltanto per una singola occasione, da eventualmente ripresentarsi per una occasione seguente.

L’esito può essere negativo o positivo. Si tratta di percorsi di riconoscimento di un titolo di studio per proseguire in Italia un percorso di studi, di percorsi per l’accesso a concorsi pubblici e al pubblico impiego o ad altra forma di corso o concorso per il lavoro, a tirocini formativi specifici e al praticantato e per l’iscrizione ai Centri per l’Impiego.

Per lavorare non sempre è necessario attivare un percorso di riconoscimento. Le professioni non regolamentate in Italia, quelle cioè che non hanno requisiti specifici di accesso definiti per legge, sono ad accesso libero (mai nel caso delle professioni sanitarie).

I percorsi di studi e professionali che in Italia consentono di valorizzare quanto acquisito in un altro paese possono essere diversi, a seconda della finalità:

  • riconoscimento formale del titolo di studio o della qualifica professionale: è necessario presentare domanda di riconoscimento del titolo, allegando la documentazione richiesta, all’ente italiano competente. In caso di accettazione il titolo estero acquisisce in Italia lo stesso valore legale del titolo italiano corrispondente. L’ente competente può accettare la richiesta, respingerla o richiedere il superamento di misure compensative;
  • riconoscimento di un titolo di studio e di crediti formativi, per proseguire in Italia un percorso di studi (istruzione, formazione professionale, istruzione tecnica superiore, università o istituti AFAM, Alta Formazione Artistica e Musicale e Coreutica, Accademie di Belle Arti e Conservatori di musica: è necessario fare richiesta di iscrizione all’ente formativo responsabile del percorso di studi a cui si è interessati, allegando la documentazione necessaria, per la valutazione del proprio percorso di studi al fine dell’accesso e/o al fine di ottenere un’abbreviazione di carriera. Se la richiesta viene accetta è possibile iscriversi e completare il percorso di studi;
  • riconoscimento per l’accesso a concorsi pubblici e al pubblico impiego, ad altro tipo di corsi o concorsi per l’impiego, a tirocini formativi specifici e al praticantato: si chiede all’ente competente di valutare il proprio titolo come equivalente al titolo italiano richiesto per quella specifica finalità;
  • percorsi di validazione e certificazione delle competenze anche non formali e informali a livello regionale: si tratta di percorsi che riconoscono in tutto o in parte una certificazione regionale. In Piemonte è attualmente possibile accedervi tramite l’ingresso in progetti che ne prevedano la sperimentazione (si tratta di un sistema di recente avvio).

Il titolare di protezione internazionale ha libertà di circolazione nell’Area Schengen, in esenzione dal visto, per un periodo massimo di 90 giorni.
Il permesso di soggiorno per protezione internazionale rilasciato dallo Stato italiano non consente lo svolgimento di attività lavorativa in un altro Stato membro dell’UE.

Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale il richiedente può svolgere attività lavorativa.
Nei casi in cui la Questura non rilasci il permesso di soggiorno per richiesta asilo contestualmente alla ricezione della domanda di protezione internazionale, provvede comunque a rilasciare un attestato nominativo, che costituisce un permesso di soggiorno provvisorio e che consente la stipula di un contratto di lavoro.
In pendenza della procedura di rinnovo del permesso di soggiorno, e sempre che non sia stata adottata una decisione definitiva sulla domanda di protezione internazionale, il richiedente può svolgere l’attività lavorativa.
Il permesso di soggiorno per richiesta asilo non può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

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