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Anche quest’anno il Centro Studi e Ricerche IDOS, in partenariato con il Centro Studi e Rivista Confronti ha presentato un’edizione aggiornata del Dossier, la 29esima, cofinanziata dall’Otto per mille della Chiesa Valdese - Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, alla cui realizzazione hanno contribuito decine di studiosi ed esperti in materia.
L’apporto differenziato di questa pluralità di contributi intende fare del Dossier non solo un sussidio conoscitivo puntualmente aggiornato con i dati più recenti sui diversi aspetti in cui l’immigrazione si articola, ma anche uno strumento che aiuti la riflessione e l’approfondimento su un fenomeno di cruciale importanza per l’Italia e per l’intero contesto globale.
Anche quest’anno il Centro Studi e Ricerche IDOS, in partenariato con il Centro Studi e Rivista Confronti ha presentato un’edizione aggiornata del Dossier, la 29esima, cofinanziata dall’Otto per mille della Chiesa Valdese - Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, alla cui realizzazione hanno contribuito decine di studiosi ed esperti in materia.
L’apporto differenziato di questa pluralità di contributi intende fare del Dossier non solo un sussidio conoscitivo puntualmente aggiornato con i dati più recenti sui diversi aspetti in cui l’immigrazione si articola, ma anche uno strumento che aiuti la riflessione e l’approfondimento su un fenomeno di cruciale importanza per l’Italia e per l’intero contesto globale.
Video che illustra le principali Domande e Risposte sul tema dell'acquizione della cittadinanza italiana.
Contenuti tratti dalla guida pratica per cittadini stranieri ed operatori "Vivere, Studiare, Lavorare in Italia"
Scheda completa sul tema CITTADINANZA
Prodotto nell'ambito del Piano Integrato degli Interventi in materia di inserimento lavorativo e di integrazione sociale dei migranti. (Fondo Politiche Migratorie)
La legge n. 132/2018 ha introdotto la revoca della cittadinanza italiana acquisita per matrimonio, naturalizzazione o a seguito di dichiarazione di elezione al diciottesimo anno di età per coloro che abbiano riportato una condanna definitiva per alcuni reati in materia di terrorismo ed eversione dell’ordinamento costituzionale. La revoca è adottata entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno.
A seguito dell’approvazione della L. 132/2018, è richiesta la dimostrazione di un’adeguata conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. I richiedenti che non abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione o non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sono tenuti a depositare il titolo di studio conseguito presso un istituto di istruzione pubblico o paritario oppure a produrre apposita certificazione.
Cerchi un servizio per cittadini/e stranieri? Consulta M-APP, la mappatura georeferenziata di attività e servizi rivolti ai cittadini e alle cittadine di paesi terzi, realizzata nell'ambito del progetto FAMI 2014-2020 Capacity Metro Italia.
M-APP: Migranti APP è una mappa online che copre la Regione Piemonte, 4 città metropolitane (Venezia, Milano, Napoli e Bari) e alcuni comuni limitrofi ad esse, dove è possibile trovare tutti i servizi specificatamente rivolti a cittadini stranieri offerti sia dal settore pubblico che dal privato sociale.
M-APP fornisce una scheda per ogni servizio individuato sul territorio, con informazioni sulla tipologia dell’ente promotore, i settori di intervento, il target a cui è rivolto e una descrizione sintetica dei servizi forniti, oltre alla sua ubicazione, il nome e i contatti di riferimento.
In collaborazione con il progetto Fatti Ri/Conoscere! è stato data particolare attenzione ai servizi funzionali al sostegno dell’attivazione di percorsi di accesso allo studio e al lavoro con valorizzazione del pregresso.
Rivolta principalmente ad operatori dei servizi, mediatori interculturali e amministratori locali, M-APP è concepita come strumento di conoscenza e consultazione utile sia a conoscere “chi fa cosa” in un dato territorio, sia a mettersi in contatto con i servizi stessi: per questo, invitiamo tutti e tutte a segnalarci eventuali modifiche alle informazioni contenute nell'app (ad es. segnalazione di un servizio rivolto specificatamente a cittadini stranieri non mappato, modifica dell'indirizzo della sede, dell'email del servizio o del numero di telefono, ...) via email scrivendo a: info@piemonteimmigrazione.it.
M-APP è disponibile in versione Desktop per PC e in versione per Smartphone/Tablet SO Android e IoS.

Il percorso di formazione su "Lavoro e Migrazione" nell'ambito del Piano Integrato degli interventi in materia di inserimento lavorativo e di integrazione sociale dei migranti della Regione Piemonte (finanziato dal Fondo Politiche Migratorie) è stato avviato da una prima sessione plenaria il 14 giugno 2017 a Torino, e a partire da ottobre è continuato su quattro territori (Torino, Asti, Cuneo e Novara).
Il provvedimento di diniego deve essere motivato e notificato al cittadino straniero.
Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del luogo in cui ha sede la questura che ha emanato il provvedimento entro 60 giorni dalla data della notifica del provvedimento.
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è revocato:
Più precisamente, quando:
- per quanto riguarda lo status di rifugiato, il titolare del relativo status si sia avvalso di nuovo della protezione del Paese di cui è cittadino, abbia riacquistato la cittadinanza, avendola persa, abbia acquistato la cittadinanza italiana o di altro Paese e goda della protezione offerta dal relativo Paese, non possa rinunciare alla protezione del Paese di cui è cittadino ovvero, se apolide, sia in grado di tornare nel Paese ove aveva dimora abituale, in tali ultimi due casi per essere venute meno le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, si sia reso responsabile di crimini contro la pace, di guerra o contro l’umanità od altro reato grave al di fuori del territorio italiano o sia considerato un pericolo per la sicurezza dello Stato ovvero per l’ordine e la sicurezza pubblica, od abbia presentato falsa documentazione o narrato fatti in modo erroneo, al fine di ottenere il riconoscimento della protezione;
- per quanto riguarda lo status della protezione sussidiaria, le circostanze che hanno indotto al riconoscimento di tale protezione siano venute meno o siano mutate in misura tale da non rendere più necessaria la stessa, ovvero se il titolare del relativo status abbia commesso crimini contro la pace, di guerra o contro l’umanità od altro reato grave al di fuori del territorio italiano o sia considerato un pericolo per la sicurezza dello Stato ovvero per l’ordine e la sicurezza pubblica, od abbia presentato falsa documentazione o narrato fatti in modo erroneo, al fine di ottenere il riconoscimento della protezione.
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ove non si debba procedere all’espulsione, consente il rilascio di altro tipo di permesso di soggiorno sussistendone i presupposti.
Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può:
La domanda è presentata presso gli Uffici postali abilitati su appositi moduli presentando la seguente documentazione:
Non possono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo:
I periodi di soggiorno per i motivi indicati ai numeri a, b, c e d sono tuttavia computati ai fini del calcolo del periodo di cinque anni.
I requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sono:
Per il titolare di protezione internazionale, il calcolo del periodo di soggiorno è effettuato a partire dalla data della domanda.
Il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, fatta eccezione per i titolari di protezione internazionale e per gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attività di ricerca.
È un permesso di soggiorno che ha validità europea e che consente di circolare e lavorare liberamente in ogni stato membro dell’Unione Europea.
È valido per 10 anni ed è automaticamente rinnovato alla scadenza previa presentazione della domanda corredata da fotografie e costituisce documento personale di identificazione. Per gli stranieri di età inferiore agli anni diciotto la validità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è di cinque anni. L’amministrazione deve rilasciarlo entro 90 giorni dalla richiesta.
Il beneficio assumeva la denominazione di Pensione di cittadinanza se il nucleo familiare era composto esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni. Poteva essere concesso anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivessero con una o più persone di età inferiore se queste si trovano in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE.
La Pensione di Cittadinanza si rinnovava in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda e durava quindi al sussistere dei requisiti di reddito.
Valgono le stesse considerazioni di cui sopra per gli eventuali procedimenti di recupero o penali pendenti.
L’assegno spetta:
La legge non richiede che il familiare sia “a carico” o sia convivente, ma prevede una rilevante differenza tra italiani e stranieri a seconda del luogo in cui i familiari risiedono:
A seguito di due sentenze della Corte di Giustizia Europea del 25 novembre 2020 e della sentenza Corte Cost. 67/2022, questo trattamento differenziato è stato dichiarato in contrasto con le direttive UE sui titolari di permesso di lungo periodo e sui titolari di permesso unico lavoro. Pertanto i titolari di questi due tipi di permesso possono ora ottenere, per i 5 anni antecedenti la domanda, il pagamento degli assegni in relazione ai familiari residenti in Patria o comunque all’estero, producendo i documenti indicati nella circolare INPS n. 95 del 2.8.2022, nei limiti delle effettive possibilità di reperimento della documentazione dello stato estero.
In caso di risposta negativa dell’INPS devono proporre ricorso amministrativo e poi ricorso al giudice, rivolgendosi a patronati e associazioni.
Spetta alle donne lavoratrici che non percepiscono l’indennità di maternità ordinaria e che abbiano requisiti contributivi minimi (la lavoratrice deve infatti far valere o tre mesi di contribuzione nel periodo tra 18 e 9 mesi antecedenti il parto, oppure tre mesi di lavoro anche in periodi antecedenti purché non siano passati più di 9 mesi tra la perdita del trattamento di disoccupazione e la data del parto).
Se ci sono questi requisiti contributivi è conveniente chiedere questa indennità e non l’indennità di maternità "dei Comuni", perché questa è di importo più elevato (per il 2024 € 2.488,14).
Per quanto riguarda i titoli di soggiorno, valgono le medesime questioni sopra esposte per l’indennità di maternità dei Comuni.
La prestazione (introdotta con legge n. 46/21 e con d.lgs. 230/2021) è entrata in vigore il 1° marzo 2022 ed è attribuita alle famiglie per ogni figlio minorenne a carico e fino alla maggiore età o, al ricorrere di determinate condizioni, fino ai 21 anni di età; in caso di disabilità del figlio, l’assegno unico è riconosciuto senza limiti di età.
Per figli “a carico” si intendono quelli inclusi nel nucleo familiare ai fini ISEE e dunque, se minorenni, i figli che convivono con i genitori; i figli maggiorenni (18-21 anni) sono considerati a carico anche se non conviventi, purché siano a carico ai fini IRPEF (quindi con redditi inferiori a 4.000 euro), non siano sposati e non abbiano figli.
L’importo è stabilito in base al valore ISEE del nucleo familiare e al numero figli, tra un minimo di 57 euro e un massimo di 199 €. L’AUU assorbe quasi tutte le altre prestazioni a sostegno della famiglia, ovvero: premio alla nascita o all’adozione, assegno al nucleo familiare, assegno di natalità - cd. bonus bebè, detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni (restano applicate le detrazioni per i figli 21 – 24 anni se studenti e quelle per il coniuge a carico).
A differenza dei precedenti assegni al nucleo familiare, si tratta di una prestazione “universale” cioè non più collegata alla condizione di lavoratore: spetta quindi anche a lavoratori autonomi e disoccupati.
Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, che non viene considerato come rapporto di lavoro subordinato. È una misura formativa che consente ai tirocinanti una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Per realizzare un tirocinio formativo è necessaria una convenzione tra l’ente promotore (es: università, scuole superiori pubbliche e private, CPI, agenzie per l’impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento) e il soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, enti pubblici), corredata da un progetto formativo redatto dal soggetto ospitante e dal tirocinante, dove sono stabiliti i rispettivi diritti e doveri. Non è previsto un compenso ma una indennità minima, che quindi non contrasta con il percepimento della Naspi (indennità disoccupazione).
È previsto altresì che il soggetto promotore assicuri il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la responsabilità civile.
Esistono due tipi di tirocini:
Il lavoro domestico è il lavoro svolto da coloro che prestano assistenza all’interno di un’abitazione, ad una singola persona oppure ad un nucleo familiare. Il lavoratore domestico è un lavoratore subordinato. L’assunzione del lavoratore domestico può avvenire a tempo determinato o indeterminato e può prevedere o meno la convivenza dello stesso con il nucleo familiare o il singolo. La lettera di assunzione di un lavoratore domestico deve indicare il livello di inquadramento, che varia con il variare delle mansioni, la retribuzione oraria o mensile, l’inclusione o meno del vitto e dell’alloggio, la collocazione dell’orario di lavoro.
L’assunzione con tali specifiche deve essere comunicata dal datore di lavoro all’Inps attraverso apposita procedura online.
Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore mensilmente le buste paga e la Certificazione Unica al termine dell’anno. Il lavoratore domestico ha gli stessi diritti di tutti i lavoratori dipendenti in termini di ferie, orario di lavoro ordinario e straordinario, malattia, maternità.
Trattandosi, tuttavia, di un rapporto di lavoro che si svolge tra le mura domestiche è importante il rapporto fiduciario tra datore e lavoratore, con la conseguenza che si tratta dell’unica tipologia di rapporto di lavoro in cui è previsto il licenziamento senza necessità di motivazione specifica e non sindacabile. In caso di licenziamento improvviso, dunque, il lavoratore avrà diritto all’indennità sostitutiva del preavviso e alle spettanze di fine rapporto ma non potrà contestare la legittimità del recesso. Il lavoratore domestico ha diritto all’indennità di disoccupazione.
Nel caso vengano svolti unicamente piccoli lavori domestici (quali lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione, assistenza domiciliare a bambini, persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare) è possibile per i datori di lavoro persone fisiche ricorrere allo strumento del Libretto di Famiglia.
Si tratta in sostanza di un "portafoglio" telematico gestito dalla piattaforma telematica dell'INPS in cui il datore di lavoro versa gli importi di denaro e l'Inps provvede poi a riversare al prestatore del servizio quanto dovuto, sulla base delle comunicazioni ricevute, dopo circa 15 giorni, con un compenso minimo prefissato di € 10 lordi (che comprendono € 8 di retribuzione, contributi e assicurazione INAIL).
Ricorrono però dei limiti economici annui, ovvero: € 5.000 per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, € 10.000 per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, € 2.500 per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.
Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro subordinato, riservato ai lavoratori di età tra i 15 ed i 29 anni, in cui è prevista insieme all’attività lavorativa anche un’attività di formazione sia pratica che teorica.
Al termine del periodo di apprendistato, se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Al contratto di apprendistato è associato un piano formativo che - salvo il caso dell’apprendistato professionalizzante - è predisposto da un’istituzione formativa con il coinvolgimento di un’impresa.
Sotto il profilo del trattamento retributivo, vige il divieto di retribuzione a cottimo e inoltre il datore di lavoro può inoltre sotto-inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante agli addetti alle medesime mansioni al cui conseguimento il contratto è finalizzato.
Esistono 3 tipologie di apprendistato:
2. apprendistato professionalizzante,
3. apprendistato di alta formazione e ricerca,
Può capitare che il contratto di apprendistato si risolva in un rapporto di lavoro ordinario in cui non è svolta attività formativa e semplicemente il lavoratore viene pagato meno: in tali casi è possibile rivolgersi ad una organizzazione sindacale o ad un legale per verificare la possibilità di rivendicare la costituzione di un ordinario rapporto di lavoro, con diritto al pagamento delle differenze retributive spettanti.
Il contratto con soggetto titolare di partita iva è stipulato in occasione di un lavoro autonomo e non subordinato.
Un esempio tipico è il contratto di prestazione d’opera, che è caratterizzato dalla mancanza del vincolo di subordinazione poiché il lavoratore lavora autonomamente, non è sottoposto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del proprio committente. Il lavoratore può dunque organizzare autonomamente il proprio lavoro, orari, modalità, organizzazione con mezzi propri in virtù dell’obbiettivo che il contratto prefigge cioè la realizzazione di un’opera materiale o intellettuale. Viene previsto un compenso che però è legato al risultato da raggiungere e non all’orario di lavoro.
Generalmente le parti si accordano in merito al corrispettivo da pagare e alle tempistiche per la realizzazione del lavoro commissionato o attraverso un contratto di prestazione d’opera o attraverso una lettera di incarico.
Tutti i lavori in cui di fatto è prevista una subordinazione gerarchica e organizzativa (il lavoratore ha orari fissi, lavora con mezzi propri dell’imprenditore, in luoghi di sua proprietà e riceve direttive precise a cui si deve attenere) dovrebbero essere stipulati con la forma del lavoro subordinato e non con il pagamento della retribuzione mediante partita iva.
In caso di svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo occasionale (ossia aventi carattere episodico e in assenza di coordinamento con l’attività del committente), fino alla soglia di reddito di € 5.000 nell’anno solare - considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali -, si ha diritto all’esenzione dall’obbligo contributivo.
Si tratta di un contratto di lavoro subordinato in cui il datore di lavoro ha la facoltà di chiamare il lavoratore che abbia sottoscritto il contratto secondo le proprie necessità cioè “a chiamata”, nel rispetto di un termine minimo di preavviso. Il lavoratore viene pagato solo per i giorni di effettivo lavoro (salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità’ a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l’indennità’ di disponibilità) e dunque non ha alcuna garanzia di svolgere la prestazione lavorativa.
I casi di utilizzo sono individuati nei CCNL e in appositi decreti.
Questa tipologia di contratto può, in ogni caso, essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, o con più di 55 anni.
La legge stabilisce un numero massimo di 400 giornate in cui il lavoratore può essere chiamato nel corso di un triennio. Tale limite non opera nei settori del turismo, pubblici esercizi e spettacoli.
L’appalto è il contratto con cui un datore di lavoro (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l’obbligazione di compiere in favore di un altro soggetto (committente o appaltante) un’opera o un servizio, in cambio di un corrispettivo economico.
Può accadere dunque che l’attività lavorativa del dipendente sia svolta in favore di un soggetto terzo (è il caso ad esempio delle cooperative che svolgono servizi di logistica).
La società appaltante è obbligata in solido con l’appaltatore, entro 2 anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali maturati nell’appalto.
L’appalto è legittimo se l’appaltante svolge l’effettiva gestione di un servizio con propri uomini e mezzi.
Capita talvolta che, dietro formali contratti di appalto, si nascondano invece intermediazioni illegittime di manodopera, cioè situazioni in cui, di fatto, il lavoratore opera sotto le direttive dell’appaltante ed è inserito nella sua organizzazione aziendale, pur essendo formalmente assunto da altro soggetto. In tali casi è possibile rivolgersi ad una organizzazione sindacale o ad un legale per verificare la possibilità di rivendicare la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dirette dell’appaltante.
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