Faq

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con una sentenza n. C-304/14 del 13 settembre 2016, ha confermato un principio già presente nelle disposizioni comunitarie e nella giurisprudenza che garantisce il diritto al soggiorno allo straniero non comunitario che abbia legami familiari importanti nel territorio di uno stato dell’Unione Europea, anche nel caso di commissione di reati. In particolare, si trattava di uno straniero genitore ed unico affidatario di un minore cittadino comunitario che avrebbe dovuto lasciare il territorio dell’Unione Europea e rinunciare ai diritti connessi al suo status di cittadino europeo nel caso di allontanamento del genitore. L’allontanamento del soggetto, ribadisce la Corte,  potrà avvenire solo nel caso in cui la sua condotta costituisca una minaccia effettiva, reale e sufficientemente grave per lo Stato membro.

pdfCGUE 13 settembre 2016

Con la circolare del 5 agosto 2016, il Ministero dell’Interno fornisce utili elementi per l’applicazione del diritto al ricongiungimento familiare nel caso di unione civile tra persone dello stesso sesso. Il cittadino straniero residente in Italia potrà, dunque, presentare richiesta di ricongiungimento familiare a favore del partner con cui ha contratto l’unione in Italia o all’estero e la Rappresentanza diplomatica italiana provvederà al rilascio del visto di ingresso a seguito degli accertamenti sull’autenticità dei documenti comprovanti l’unione civile.

pdfCirc. Ricongiungimento familiare unioni civili

Il Tribunale di Torino, con l'ordinanza del 19 luglio 2016, ha riconoscuto la protezione umanitaria ad un cittadino gambiano, richiedente asilo, che durante la sua permanenza in Italia aveva dimostrato un elevato grado di inserimento sociale sia grazie all'apprendimento della lingua italiana che con la frequenza di corsi di formazione e lo svolgimento di attività di volontariato. Il Giudice, nella decisione, ha sottolineato il carattere di clausola di salvaguardia del permesso di soggiorno per motivi umanitari che consente la permenenza in Italia in quei casi che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa ma nei quali ricorrono situazioni meritevoli di tutela per motivi umanitari.  

pdfOrdinanza Tribunale TO 19.7.16

Con l’ordinanza dell’8 luglio 2016, il Tribunale di Milano ha dichiarato il carattere discriminatorio delle disposizioni che prevedono il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno. La decisione si pone nel solco delle diverse sentenze che sono intervenute negli ultimi mesi e che hanno affermato il carattere di discriminatorio e sproporzionato della tassa sul permesso di soggiorno. Il Tribunale di Milano ha anche condannato l’Amministrazione alla restituzione ai ricorrenti di quanto illegittimamente versato.

pdfTribunale di Milano 8 luglio 2016

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2730 del 22 giugno 2016, ha stabilito un importante principio in tema di rinnovo del permesso di soggiorno quando il richiedente abbia stipulato un contratto di lavoro poco prima della scadenza del suo titolo di soggiorno. Nella sentenza si legge che l’Amministrazione, in presenza di un contratto di lavoro stipulato da pochi mesi, non può limitarsi a valutare il reddito storico maturato, quasi sicuramente insufficiente, ma deve tenere conto delle caratteristiche del contratto, delle ora lavorative e della durata dello stesso, al fine di compiere una prognosi sull’idoneità del contratto di lavoro a produrre un reddito corrispondente al limite previsto dall’ordinamento per il rinnovo del permesso di soggiorno.pdfConsiglio di Stato 2730/16

 

 

Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 31 marzo 2016, ha riconosciuto ad un cittadino gambiano la protezione umanitaria al fine di garantire un livello di vita adeguato per questi e per la sua famiglia a fronte delle condizioni di estrema povertà del paese di origine, tali da mettere in pericolo il diritto alla vita e alla salute del richiedente. Il Giudice ha, infatti, ritenuto che gli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato Italiano comprendano anche la tutela del diritto più generale all'integrità fisica, di cui il diritto alla salute e all'accesso all'alimentazione costituiscono una declinazione. A fronte quindi di una indagine approfondita sulle condizioni di vita del Gambia, il Tribunale ha ritenuto adeguato al caso il riconoscimento della protezione umanitaria.

pdfTribunale di Milano 31 marzo 2016

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