Il Tar del Lazio, con la sentenza n. 6095 del 2016, ha disposto l’annullamento di alcuni articoli del Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2011 nella parte in cui si riferiscono al pagamento del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno introdotto nel 2009 all’art. 5, co. 2 ter del T.U. Immigrazione. Il Tribunale Amministrativo ha preso atto della Sentenza del 2 settembre 2015 con la quale la Corte di Giustizia UE aveva dichiarato illegittimo, perché sproporzionato, il contributo richiesto per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno. Da questo momento, dunque, la tassa non è più dovuta mentre la strada per ottenere il rimborso appare ancora lunga.
TAR Lazio n.6095/2016
L'11 maggio 2016 è stata approvata in via definitiva alla Camera la legge che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso. L'unione, formalizzata avanti all'ufficiale di Stato civile, estende alle coppie omosessuali i diritti previsti dal matrimonio. Nella legge si stabilisce che, al fine di tutelare diritti e doveri, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio in altre leggi e quelle che contengono la parola "coniuge/i" si intendono applicate anche alle persone che si uniscono civilmente. Questo avrà importanti ripercussioni anche per i cittadini stranieri in materia, tra l'altro, di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, di ricongiugimento familare e di acquisto della cittadinanza italiana.
Con il decreto del 10 marzo 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato il 27 aprile 2016, sono stati sensibilmente aumentati gli importi previsti per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico che salgono a: 30,46 euro per la stampa del documento da parte del Poligrafico dello Stato; 110,46 euro di contributo per i permessi di durata inferiore a un anno; 130,46 euro per quelli di durata fino a due anni e 230,46 euro per la richiesta del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Sono rimasti, invece, invariati i ulteriori costi: 16 euro per marca da bollo e 30 euro per la spedizione tramite Poste Italiane.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1382 depositata il 7 aprile 2016, ha confermato il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per minore età di un ragazzo originario del Bangladesh a seguito di esame auxologico che aveva evidenziato un quadro di maturazione scheletrica compatibile con l'età di 19 anni. In particolare, pur essendo stati allegati al ricorso copie di un certificato di nascita ed un passaporto rilasciati all'interessato dal Consolato Generale del Bangladesh di Milano, il Consiglio di Stato ha ritenuto attendibile e correttamente eseguito l'accertamento medico effettuato sul ragazzo ed ha quindi confermato il diniego del permesso di soggiorno richiesto.
Con l’ordinanza del 16 aprile 2016, il Tribunale di Bergamo, ha riconosciuto il diritto al cd “bonus bebé” anche alla madre non comunitaria e priva di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo bensì titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari. Questo perché una recente direttiva comunitaria prevede parità di trattamento in materia di prestazioni assistenziali tra tutti i cittadini non comunitari purché regolarmente soggiornanti e titolari di un permesso di soggiorno valido per lavoro.
Il Tribunale ha, dunque, accertato il carattere discriminatorio della disposizione dell'INPS ed ha intimato l’Amministrazione a riconoscere l'assegno relativo alla nascita della figlia fino al compimento del terzo anno di età.
Tribunale Bergamo 15 aprile 2016
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1327 del 5 aprile 2016, ha affermato che al momento della revoca del permesso di soggiorno UE per lungosoggiornanti l’Amministrazione deve sempre valutare se sussistano i requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno ordinario. Il destinatario di una revoca del permesso UE non può, infatti, essere considerato come un soggetto privo del titolo di soggiorno e nei suoi confronti non può essere adottato il respingimento o l’espulsione, salvi i casi di pericolosità sociale che devono comunque essere adeguatamente motivati.