Con la sentenza n. 281 del 3 marzo 2016, il TAR Piemonte ha accolto il ricorso presentato avverso il diniego di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per minore età in permesso di soggiorno per lavoro. Nel caso in esame, il richiedente, entrato in Italia all’età di 17 anni, aveva ottenuto un permesso per minore età nonostante fosse stato affidato allo zio tramite kafala. Poichè, dunque, egli si trovava in Italia unitamente ad un adulto di riferimento, a parere del Tribunale, non poteva essere considerato un minore non accompagnato e la Questura avrebbe dovuto concedergli il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro indipendentemente dalla presenza degli ulteriori requisiti quali l’inserimento, per un periodo non inferiore a due anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato.
Con la Circolare del 4 marzo 2016 la Regione Piemonte ha chiarito che al richiedente asilo deve essere riconosciuto il diritto all’esenzione dalla spesa sanitaria. Durante i primi sei mesi di permanenza, periodo in cui il richiedente non può accedere all’attività lavorativa, la sua posizione sarà assimilata a quella dei disoccupati attraverso l'attribuzione del codice E02. Successivamente, il richiedente asilo continuerà ad avere diritto all'esenzione ticket, attraverso l'assimilazione ai disoccupati, fino a quando non inizierà a svolgere regolare attività lavorativa, attraverso il codice di esenzione E92.
Il permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti è revocato: a) se e' stato acquisito fraudolentemente; b) in caso di espulsione del titolare per motivi di pericolosità sociale; c) quando il titolare viene ritenuto una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;
d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione Europea per un periodo di dodici mesi consecutivi; e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione Europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.
Non è prevista invece la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per mancanza di reddito o per disoccupazione.
Il coniuge non comunitario del cittadino dell'Unione Europea conserva il diritto al soggiorno anche dopo lo scioglimento del matrimonio a condizione che abbia acquisito il diritto al soggiorno permanente o che si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il matrimonio è durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento; b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria; c) l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare; d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.
Il familiare non comunitario del cittadino dell'Unione Europea acquista il diritto al soggiorno permanenza dopo aver soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale con il cittadino dell'Unione. Questo diritto viene meno nel caso di assenza dall'Italia per più di due anni consecutivi.
Con la sentenza del Consiglio di Stato n. 692 del 19 febbraio 2016 è stato ribadito il principio in base al quale spetta all’Amministrazione verificare accuratamente la capacità economica dell’impresa che chiede l’autorizzazione all’assunzione nell’ambito dei flussi di ingresso di un lavoratore che si trovi ancora all’estero. Tuttavia, nell’ambito di detta valutazione, lo Sportello Unico competente deve prendere in considerazione tutti gli elementi che il datore di lavoro ritenga di sottoporre ivi compreso il reddito derivante dall’ultimo esercizio di bilancio o dall’anno ancora in corso.