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Novità legislative

L’INPS ha reso noto il nuovo importo dell’assegno sociale aggiornato al 2013 pari a 5.749,90 euro (442,30 euro per 13 mensilità).
Come è noto la misura dell’assegno sociale (prestazione economica che attualmente spetta a coloro che hanno raggiunto i 65 anni e 3 mesi di età e vivono in condizioni economiche disagiate) costituisce un parametro importantissimo per gli stranieri residenti in Italia.
Al fine di avviare la procedura di ricongiungimento familiare, ad esempio, lo straniero deve dimostrare un reddito almeno pari all’importo dell’assegno sociale annuo aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere. Stesso ammontare è richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Infine, all’assegno sociale annuo viene normalmente fatto riferimento al momento del rinnovo del permesso di soggiorno al fine di verificare se il richiedente è titolare di risorse economiche sufficienti al sostentamento proprio e dei familiari a carico.

Il TAR Puglia, con la sentenza n. 2103/2012, ha affermato che il requisito della residenza quinquennale non è richiesto per i familiari di cui all’art. 29, co. 1 D.Lgs 286/98, i quali possono ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in ragione del loro collegamento con il familiare richiedente e titolare, oltre ai requisiti alloggiativi e reddituali, anche della residenza almeno quinquennale.
I familiari di cui all’art. 29, co. 1 D.Lgs. 286/98, secondo l’interpretazione del TAR Puglia, si trovano, dunque, in condizione di complementarietà rispetto al “capofamiglia” e, pur se privi autonomamente dei requisiti per ottenere il titolo di soggiorno a tempo indeterminato, mutuano dal familiare, in via di riflesso, i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno CE.
Questa lettura della disposizione di cui all’art. 9 D.Lgs. 286/98 si allinea, dunque, ai principi costituzionali e comunitari volti alla tutela dell’integrità del nucleo familiare e si inserisce nel solco già tracciato da alcune precedenti sentenze che avevano escluso la necessità del requisito della residenza quinquennale per i familiari del richiedente principale (cfr. TAR Lazio, sentenza n. 5530 del 21.6.2011 - TAR Piemonte, sentenza n. 1129 del 27.10.2011).

pdfSentenza TAR Puglia n.2103 del 2012.pdf

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