Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 25 marzo 2021 n. 2525, ha stabilito importanti principi in tema di conversione del permesso di soggiorno per minore età al compimento del 18° anno. Nella decisione viene ribadito che, nella procedura di conversione relativa al minore soggetto a tutela o affidamento, non è necessario richiedere il parere della Direzione Centrale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione e che lo stesso parere non presenta, comunque, natura vincolante. Tuttavia, la decisione della Questura può, discostarsi dal parere solo in presenza di nuovi elementi forniti direttamente dal richiedente e relativi alla scolarizzazione, alla formazione ed all’inserimento lavorativo ed alla sua condotta in Italia. Su tali elementi l’Amministrazione sarà chiamata ad eseguire approfondimenti istruttori prima di concludere il procedimento, mentre, in mancanza di partecipazione da parte dell’interessato, nessuna istruttoria ulteriore verrà svolta e la decisione si baserà, soltanto, sul parere.