Con la sentenza n. 18609 del 2021, la Corte di Cassazione ha ribadito che il diniego di autorizzazione alla permanenza in Italia ai sensi dell’art. 31, co. 3 T.U.I. non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati ostativi all’ingresso e soggiorno in Italia, nè la stessa sola condanna può rilevare ai fini della valutazione della pericolosità sociale, giudizio che deve essere emesso all’esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l’interesse del minore. Inoltre, continua la Suprema Corte, l’autorizzazione non può essere negata per il solo fatto che il minore sia in tenerissima età e in base al presupposto non adeguatamente motivato che non si sia ancora affermato un radicamento dello stesso in Italia o un legame affettivo con il genitore.