In pratica la procedura di questi nuovi ingressi fuori quota dovrebbe essere la seguente:

  • le organizzazioni datoriali di settore “manifestano” al Ministero del lavoro il loro fabbisogno;
  • il Ministero predispone i piani di formazione professionale e civico-linguistica di cui al comma 1dell’art. 23 T.U. Immigrazione;
  • il Ministero del lavoro comunica al Ministero dell’interno, entro sette giorni dall’inizio dei corsi, i nominativi degli iscritti ai fini dei controlli su eventuali cause ostative all’ingresso;
  • l’impresa richiede il nulla osta che viene rilasciato al di fuori dei limiti numerici del decreto flussi;
  • entro sei mesi dalla conclusione del corso il frequentante (che può anche essere un apolide o un rifugiato riconosciuto dall’Alto Commissario) richiede il visto di ingresso corredando la domanda con la conferma della disponibilità all’assunzione da parte del datore di lavoro.

La nuova procedura prevede che oltre ai lavoratori che rientrano in speciali categorie /art 27 Dlgs 286/1998 possano fare ingresso fuori quota, ex art. 23 T.U. Immigrazione anche i lavoratori che abbiano seguito particolari corsi professionalizzanti nel paese di origine.

Il codice fiscale numerico provvisorio viene rilasciato all’utente in caso di impossibilità di attribuire quello definitivo.
È composto di 11 caratteri numerici e sostituisce a tutti gli effetti il codice fiscale definitivo fino all’attribuzione di quest’ultimo.  Il soggetto interessato è tenuto a chiedere il codice definitivo entro 6 mesi dalla data di emissione dello stesso codice provvisorio. A tale regola fanno eccezione i richiedenti protezione internazionale, che mantengono il codice numerico sino all’accoglimento della domanda.

Lo straniero che si presenti ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato italiano viene respinto dalla polizia. In questo caso il vettore con cui stava viaggiando è tenuto a ricondurlo nello Stato di provenienza o in quello che ha rilasciato il visto di cui lo straniero sia eventualmente in possesso.
Il respingimento dall’Italia determina un divieto di rientro nel Paese e la segnalazione i fini della non ammissione nell’area Schengen qualora la persona straniera sia fermata all'ingresso o subito dopo e, in tali circostanze, sia stata temporaneamente ammessa nel territorio per necessità di pubblico soccorso.
Il cittadino straniero che entri nel territorio italiano sottraendosi ai controlli di frontiera e vi permanga irregolarmente, se fermato dalle forze dell’ordine, può essere destinatario di un decreto di espulsione, eventualmente corredato da un divieto di rientro per almeno tre anni e dalla segnalazione ai fini della non ammissione nell’area Schengen.
Le condotte di fare ingresso o trattenersi irregolarmente nel territorio italiano sono punite anche dal reato penale di cui all’art. 10 bis del D.Lgs. n. 286 del 1998, per il quale è prevista la pena dell'ammenda da 5.000 a 10.000 €, che può essere sostituita con l’espulsione.

In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. Parimenti non è permesso l’allontanamento dall’Italia di chi rischi di essere sottoposta a tortura.
Pertanto non possono essere disposti il respingimento e l’espulsione degli stranieri che abbiano presentato domanda di asilo in Italia sino alla conclusione della procedura di valutazione dell’istanza.
Infine non possono essere espulsi:
- i familiari di cittadino italiano, entro il secondo grado, con lo stesso conviventi;
- le donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto, nonché il loro coniuge se regolarmente sposato;
- i minori stranieri non accompagnati.

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