È entrato in vigore il 5 aprile, il Decreto Interministeriale del 29 febbraio 2024 che stabilisce le modalità di rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per i cd. “nomadi digitali”. Si tratta di lavoratori autonomi o subordinati altamente qualificati che svolgono la loro attività da remoto grazie alla tecnologia. Per ottenere l’ingresso in Italia sarà necessario dimostrare un reddito pari a tre volte quello previsto per l’esenzione dalla spesa sanitaria, la disponibilità di un alloggio e di una assicurazione sanitaria ed una esperienza pregressa di almeno sei mesi. Il nomadi digitali otterranno un permesso della validità di un anno, rinnovabile se permangono le condizioni e sarà consentito loro di effettuare il ricongiungimento familiare.

pdfDecreto Interministeriale Nomadi digitali

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Con un DPCM in corso di pubblicazione è rimandata di oltre un mese la presentazione delle domande per gli ingressi in Italia dei lavoratori non comunitari  nell’ambito del decreto flussi 2024.  

A fronte del ritardo nell’apertura del Portale del Ministero per la compilazione delle domande, il calendario dei click day (inizialmente in programma il 5, il 7 e il 12 febbraio) è stato così modificato:

- dalle ore 9:00 del 18 marzo potranno essere inviate le domande per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia;

- dalle ore 9:00 del 21 marzo potranno essere inviate le domande per gli altri lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria);

- dalle ore 9:00 del 25 marzo potranno essere inviate le domande per i lavoratori stagionali.

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Il 3 ottobre 2023 è stato pubblicato il decreto flussi relativo alle annualità 2023, 2024, 2025. Nel provvedimento vengono indicati i settori produttivi interessati che sono stati ampliati rispetto all’ultimo decreto, le quote di ingresso per i lavoratori per i contratti non stagionali, stagionali e per il lavoro autonomo. Sono, inoltre, indicate le scadenze per l’invio delle domande che partiranno dal prossimo 2 dicembre. Con la Circolare Interministeriale di prossima pubblicazione verranno fornite le indicazioni operative.

pdfGazzetta Ufficiale 3 ottobre 2023

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Aggiornata, in particolare alla luce delle nuove normative e delle nuove politiche attive del lavoro, la Guida alle imprese per l'inserimento lavorativo dei rifugiati.

La guida è indirizzata ai datori di lavoro, ai responsabili delle risorse umane delle imprese, ma anche ai consulenti del lavoro, ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli operatori delle organizzazioni del Terzo Settore che si occupano di orientamento e inserimento lavorativo di richiedenti asilo e rifugiati.

 

pdfGuida alle imprese per l'inserimento lavorativo dei rifugiati (alta risoluzione)

pdfGuida alle imprese per l'inserimento lavorativo dei rifugiati (bassa risoluzione)

 

E' stata realizzata nell'ambito del progetto FAMI PRIMA - PRogetto per ’Integrazione lavorativa dei MigrAnti ‘Pensare prima al Dopo’, PRogetto per ’Integrazione lavorativa dei MigrAnti ‘Pensare prima al Dopo’, conclusosi nel 2021, con capofila la Regione Piemonte e partner Agenzia Piemonte Lavoro e IRES Piemonte, cui aveva aderito l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), volto a favorire l’inclusione socio-lavorativa dei rifugiati e dei cittadini di paesi terzi con una pluralità di interventi, tra cui il coinvolgimento delle imprese del territorio e la promozione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro per persone, come i richiedenti asilo e i rifugiati, che hanno minore accesso a reti sociali e quindi maggiori difficoltà a trovare un impiego.


Fino al giugno 2024, presso le sedi EnAIP Piemonte ETS, è attivo il servizio IVC (Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze), servizio aperto a tutti, compresi cittadine e cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, senza limiti di età.

Attraverso questo servizio, gli interessati potranno accedere ad un percorso per ottenere crediti formativi per frequentare un corso e/o il riconoscimento delle competenze acquisite in contesti anche non formali per ricollocarsi nel mercato del lavoro.

Il percorso è disponibile per diverse aree professionali (per es. mediazione culturale, servizi alla persona, servizi turistici) ed è completamente gratuito.

A  questo link tutte le informazioni e le testimonianze di coloro che hanno già partecipato al progetto.

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Con l’entrata in vigore della l. n. 50 del 2023 (di conversione del D.L. 20 del 2023), il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio, tirocinio o formazione può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ed autonomo, senza necessità di rientrare nel sistema dei flussi di ingresso, essendo stata abrogata la disposizione che subordinava la conversione alla susssistenza di una quota. Questi permessi potranno essere convertiti, prima della scadenza, in qualsiasi periodo dell’anno e senza limiti numerici.

La richiesta di conversione può essere fatta anche prima della conclusione del ciclo di studi, nel caso di permessi rilasciati per frequentare l’universitaria (corsi di laurea, master o dottorato di ricerca) o nel caso di stranieri già presenti in Italia al compimento della maggiore età. Nel caso, invece, di permessi per studio rilasciati per frequentare corsi di formazione o svolgere  tirocini formativi in Italia, la conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione o del tirocinio.

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Con la Nota del 21 marzo 2023 n. 2066, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce importanti indicazioni alla luce delle nuove disposizioni introdotte con il D.L. n. 20 del 2023 con particolare riferimento alle misure di semplificazione della procedura. 

In primo luogo, le verifiche sulla capacità economica dell’azienda che vuole effettuare l’assunzione dal lavoratore che si trova all'estero saranno di norma svolte da un professionista (consulente del lavoro) che predisporrà una asseverazione da produrre all’Amministrazione, la quale svolgerà soltanto dei controlli a posteriori.

Inoltre, a seguito della presentazione della domanda, il nulla osta dovrà essere rilasciato nel termine di 60 giorni, qualora successivamente emergano elementi ostativi lo stesso sarà revocato.

Infine, il rilascio del nulla osta autorizza a svolgere attività lavorativa, nell’attesa di ottenere il permesso di soggiorno.

pdfNota Ispettorato Nazionale Lavoro 21 marzo 2023

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In data 30 gennaio 2023 è stata emanata la Circolare esplicativa in relazione al Decreto Flussi per l’anno 2022 da attivarsi a partire dal 27 marzo 2023. Nel provvedimento si danno, tra l’altro, indicazioni relative agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale, con particolare riferimento alla gestione degli ingressi dei lavoratori da impiegarsi nelle aziende di autotrasporto ed agli adempimenti necessari in relazione alla patente di guida richiesta. Ulteriori spiegazioni vengono fornite per gli ingressi per lavoro stagionale e per lavoro autonomo. Infine, la Circolare fornisce le indicazioni per la presentazione telematica delle domande in relazione alla tempistica, alle tipologie di moduli previsti ed ai documenti da allegare.

pdfCircolare Interministeriale flussi_2022.pdf

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Per rendere più fruibili i contenuti del percorso formativo del progetto "MIGLIORA 2 - L'inserimento lavorativo di richiedenti asilo e rifugiati" sono stati realizzati 5 video animati di pochi minuti e 2 brevi brochure che sintetizzano i principali apprendimenti.

Ciascun video/brochure è accompagnato da link che rimandano ai materiali di approfondimento, per scaricare i materiali: https://www.formazione-migliora.it/strumenti_smart/

Il T.A.R. Veneto, con la sentenza n. 1812 del 23 novembre 2022 ha chiarito che il permesso per protezione speciale può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro a fronte della sussistenza di un contratto di lavoro. Il Tribunale ha affermato che tale possibilità deve essere garantita sia a coloro che hanno ottenuto il permesso a seguito di una domanda di protezione internazionale (o a seguito di una decisione del Tribunale Ordinario) sia a coloro che lo hanno ottenuto dopo aver presentato richiesta direttamente al Questore. Nella decisione si legge, infatti, che  il permesso, pur potendo conseguire a due diversi procedimenti, è unico in quanto, in entrambi i casi, viene rilasciato in base ai presupposti contenuti nell’art. 19 T.U.Immigrazione e deve, dunque, essere sottoposto alla medesima disciplina.

pdfTar Veneto_n. 1812 del 2022

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