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A febbraio sono previsti i click days relativi al “Decreto Flussi 2026” nei seguenti giorni:
il 9 Febbraio 2026, alle ore 9:00 per le domande relative al settore turistico del lavoro subordinato stagionale;
il 16 Febbraio 2026 alle ore 9:00: per le domande relative al lavoro subordinato non stagionale (modello B2020);
il 18 Febbraio 2026 alle ore 9:00 per il settore dell’assistenza familiare (modello A-bis).
Il Minitero comunica che sarà data priorità alle domande di nulla osta relative all’ingresso di lavoratori stagionali e, successivamente, all’istruttoria delle domande relative al nulla osta per i lavoratori subordinati non stagionali. I tempi di rilascio dei nulla osta previsti sono di 20 giorni per i lavoratori stagionali e di 60 giorni per i lavoratori subordinati non stagionali.
Con la pubblicazione del D.P.C.M. del 2 ottobre 2025, sono state rese note le modalità e i tempi delle procedure di ingresso tramite “decreto flussi” per il triennio 2026 – 2028. In particolare, il Decreto stabilisce le quote di lavoratori ammessi sul Territorio Nazionale per ciascun anno e le tipologie di attività lavorative consentite. Sono, inoltre, stabilite le date dei cd. “click days” in arrivo ad inizio 2026. Dal 23 ottobre al 7 dicembre 2025 è, infine, aperta la precompilazione delle domande sul Portale Servizi del Ministero dell’Interno.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2819 del 2 aprile 2025 ha affermato che qualsiasi impulso del cittadino, purché effettuato nelle forme e nei modi previsti, fa sorgere l’obbligo, in capo all’Amministrazione, di provvedere su tale richiesta, anche se nell’ambito della procedura è prevista l’interposizione di piattaforme informatiche esternalizzate a fornitori esterni. Nel caso in esame si trattava della richiesta di visto al Consolato italiano presentata tramite piattaforma informatica gestita da una società esterna di servizi, richiesta a cui il Consolato nel termine di 6 mesi, non aveva mai dato seguito né con fissazione dell’appuntamento, né tantomeno con il rilascio del visto.
Per il 2025, il decreto legge n. 145/2024 ha previsto l’ingresso in Italia di 181.450 lavoratori e lavoratrici non comunitarie secondo la seguente ripartizione: 72.720 per lavoro subordinato non stagionale, 730 per lavoro autonomoe 110.000 per lavoro subordinato stagionale. Le quote di lavoratori relative al settore agricolo riservate alle associazioni di categoria (tra le quali Confagricoltura) sono 47mila, più altre 26mila libere.
Il decreto flussi 2025, come noto, ha previsto la possibilità di precompilare le domande, attività che ha visto l’inserimento di 164.787 istanze trasmesse con i click day. Terminate le giornate dei click day, la presentazione di nuove istanze del Decreto Flussi 2025 sarà consentita fino al 31.12.2025 accedendo esclusivamente dalla sezione “Compila Domande”, raggiungibile dalla voce Sportello Unico Immigrazione.
Dal 1 al 30 novembre è possibile procedere alla precompilazione delle domande di nulla osta per gli ingressi relativi al decreto flussi 2025, accedendo al Portale Servizi del Ministero dell’Interno tramite utenza SPID. Per procedere alla compilazione, il datore di lavoro deve dotarsi di un domicilio digitale cioè di un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il sistema invia un codice di validazione necessario per accedere al modulo di domanda. Tutte le indicazioni sono contenute nella Circolare interministeriale n. 9032 del 24 ottobre 2024.
È entrato in vigore il 5 aprile, il Decreto Interministeriale del 29 febbraio 2024 che stabilisce le modalità di rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per i cd. “nomadi digitali”. Si tratta di lavoratori autonomi o subordinati altamente qualificati che svolgono la loro attività da remoto grazie alla tecnologia. Per ottenere l’ingresso in Italia sarà necessario dimostrare un reddito pari a tre volte quello previsto per l’esenzione dalla spesa sanitaria, la disponibilità di un alloggio e di una assicurazione sanitaria ed una esperienza pregressa di almeno sei mesi. Il nomadi digitali otterranno un permesso della validità di un anno, rinnovabile se permangono le condizioni e sarà consentito loro di effettuare il ricongiungimento familiare.
A seguito della pubblicazione del Decreto Flussi, in data 30 ottobre 2023, è stata emanata la Circolare esplicativa contenente le indicazioni operative per l’avvio delle procedure a partire dal 2 dicembre 2023. Nel provvedimento si danno indicazioni relative agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale, anche con riferimento al settore dell’assistenza familiare e dell’assistenza socio – sanitaria. Ulteriori spiegazioni vengono fornite per gli ingressi per lavoro stagionale e per lavoro autonomo. Infine, la Circolare fornisce le indicazioni per la presentazione telematica delle domande in relazione alla tempistica, alle tipologie di moduli previsti ed ai documenti da allegare.
Circolare Interministeriale 30 ottobre 2023
Il 3 ottobre 2023 è stato pubblicato il decreto flussi relativo alle annualità 2023, 2024, 2025. Nel provvedimento vengono indicati i settori produttivi interessati che sono stati ampliati rispetto all’ultimo decreto, le quote di ingresso per i lavoratori per i contratti non stagionali, stagionali e per il lavoro autonomo. Sono, inoltre, indicate le scadenze per l’invio delle domande che partiranno dal prossimo 2 dicembre. Con la Circolare Interministeriale di prossima pubblicazione verranno fornite le indicazioni operative.
Il 14 agosto 2023 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato il 19 luglio 2023 che prevede una ulteriore quota di ingressi, pari a 40.000 unità, per il lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, in aggiunta agli ingressi già previsti del D.P.C.M di inizio anno e relativamente alle domande presentate a partire dal 27 marzo 2023. Le quote aggiuntive saranno, dunque, valutate in ordine cronologico rispetto alle richieste di nulla osta inviate ma che non avevano avuto seguito per esaurimento dei posti disponibili. Non sarà, pertanto, necessario presentare nuove istanze da parte dei datori di lavoro.
Con la Nota del 21 marzo 2023 n. 2066, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce importanti indicazioni alla luce delle nuove disposizioni introdotte con il D.L. n. 20 del 2023 con particolare riferimento alle misure di semplificazione della procedura.
In primo luogo, le verifiche sulla capacità economica dell’azienda che vuole effettuare l’assunzione dal lavoratore che si trova all'estero saranno di norma svolte da un professionista (consulente del lavoro) che predisporrà una asseverazione da produrre all’Amministrazione, la quale svolgerà soltanto dei controlli a posteriori.
Inoltre, a seguito della presentazione della domanda, il nulla osta dovrà essere rilasciato nel termine di 60 giorni, qualora successivamente emergano elementi ostativi lo stesso sarà revocato.
Infine, il rilascio del nulla osta autorizza a svolgere attività lavorativa, nell’attesa di ottenere il permesso di soggiorno.
In data 30 gennaio 2023 è stata emanata la Circolare esplicativa in relazione al Decreto Flussi per l’anno 2022 da attivarsi a partire dal 27 marzo 2023. Nel provvedimento si danno, tra l’altro, indicazioni relative agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale, con particolare riferimento alla gestione degli ingressi dei lavoratori da impiegarsi nelle aziende di autotrasporto ed agli adempimenti necessari in relazione alla patente di guida richiesta. Ulteriori spiegazioni vengono fornite per gli ingressi per lavoro stagionale e per lavoro autonomo. Infine, la Circolare fornisce le indicazioni per la presentazione telematica delle domande in relazione alla tempistica, alle tipologie di moduli previsti ed ai documenti da allegare.
Con il D.L. 73/2022, in vigore dal 22 giugno 2022, sono state introdotte alcune disposizioni per semplificare e velocizzare il rilascio dei nulla osta all’ingresso per lavoro previsti dal “decreto flussi 2021” e dal futuro “decreto flussi 2022” . Il decreto prevede, innanzitutto, che il rilascio del nulla osta per le richieste di ingresso di lavoratori relativi al decreto flussi 2021 avvenga nel termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 22.7.2022. Il successivo visto di ingresso sarà rilasciato nel termine di 20 giorni. Per consentire questa velocizzazione, il sistema di accertamenti e controlli relativo ad eventuali elementi ostativi verrà attivato successivamente al rilascio del nulla osta, cioè al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. A seguito del rilascio del nulla osta ed in attesa della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro potrà anche già provvedere all’assunzione il lavoratore che si trovi in Italia.
E’ stato pubblicato, in data 17 gennaio 2022. il decreto di programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2022. Il Governo ha autorizzato l’ingresso di 69.700 unità relative sia al lavoro subordinato stagionale e non sia al lavoro autonomo.
In particolare, sono previsti: 20.000 ingressi per lavoro non stagionale nel settore dell’autotrasporto, dell’edilizia ed in quello turistico alberghiero per i cittadini di paesi che hanno stretto accordi con l’Italia; 7000 quote per la conversione di permessi di soggiorno ad altro titolo in permessi di soggiorno per lavoro; 500 ingressi per lavoro autonomo; 100 ingressi per i cittadini non comunitari che abbiano svolto programmi di formazione nel paese di origine, 100 ingressi per i discendenti di italiani resdienti in Venezuela. Le quote rimennti sono destinate agli ingresssi dei lavoratori stagionali.
Le domande potranno essere presentate, tramite l’applicativo presente sul sito del Ministero dell’Interno, a partire dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto per l’ingresso di lavoratori non stagionali ed a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione per l’ingresso dei lavoratori stagionali.
Con l’ordinanza del 4 giugno 2021, il Tribunale Amministrativo per il Lazio ha stabilito che la garanzia relativa ai mezzi ecomonici di sussistenza a favore dello studente che chieda il visto di ingresso può essere fornita anche dal fratello o da altra persona. Ciò in ossequio all’art. 39, co. 3 lett. a) del D.Lgs. 286/98 in cui si afferma che la garanzia economica può essere fornita “da parte di enti o cittadini italiani e stranieri” e non soltanto dai genitori come indicato della Circolare del Miur emanata per l’anno accadmico 2020/2021 che escludeva espressamente, in modo illegittimo secondo il TAR del Lazio, l’esibizione di fideiussioni bancarie e garanzie fornite da terze persone.
Il Tribunale di Roma ha ordinato il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi umanitari per il ricongiungimento di un minore con la madre, titolare di protezione internazionale. Il figlio era, infatti, rimasto nel paese di origine in condizione di minore non accompagnato e, nonostante il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, l’Ambasciata non aveva provveduto al rilascio del visto. Il Giudice ha, dunque, affermato il principio secondo il quale il diritto all’unità familiare deve essere sempre salvaguardato, soprattutto in presenza di un minore, ed ha confermato che l’ordinamento, in particolare l’art. 25 Regolamento (CE) 810/09 consente, senza ulteriori disposizioni di attuazione, il rilascio di un visto di carattere umanitario anche in deroga alle disposizioni generali.
Il 13 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri contenente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2020. Il provvedimento prevede le seguenti quote di ingresso: a) 12.850 lavoratori per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. Nell'ambito di questa quota sono riservati 6.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico-alberghiero di cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. Le quote rimanenti sono ripartite tra ingressi di cittadini non comunitari che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi di origine, ingressi di lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela e ingressi di cittadini non comunitari per lavoro autonomo, nonché tra conversioni dei permessi di soggiorno già detenuti ad altro titolo (per es. studio, formazione, lavoro stagionale) in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9 del 22 ottobre; b)18.000 lavoratori per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero cittadini per i cittadini dei Paesi elencati precedentemente. Le istanze potranno essere inviate a partire dalle ore 9 del 27 ottobre.
Circolare Interministreriale Decreto Flussi 2020
Dal 2 febbraio 2020 è entrata in vigore la riforma del codice di visti di ingresso per soggiorni brevi nell’Unione Europea. Le nuove disposizioni prevedono, tra l’altro, l’aumento delle tariffe per il rilascio dei visti per turismo o affari per l’Area Schengen. In particolare, il costo standard passa da 60 a 80 euro mentre passa da 35 a 40 euro per i richiedenti con età compresa dai 6 ai 12 anni, rimangono esclusi dal pagamento i minori di 6 anni, studenti e ricercatori.
Il Tribunale di Roma, con una ordinanza del 21 febbraio 2019, ha ordinato il rilascio di un visto per motivi umanitari ai sensi dell’art. 25 del Regolamento CE 810/2009 in favore di un minore non accompagnato che si trovava in Libia. Il ragazzo aveva intrapreso da solo il viaggio per raggiungere la madre regolarmente residente in Italia ma era stato prima detenuto e poi bloccato a causa delle sue precarie condizioni di salute. Egli era però in contatto con la madre e con operatori umanitari che lo avevano identificato. Il Giudice, su ricorso della madre, ha affermato la diretta applicabilità dell’art. 25, Regolamento CE 810/09 ed ha, quindi, ordinato il rilascio del visto sia in ragione della tutela del diritto all’unità familiare sia del diritto alla salute del minore.
Con la Sentenza n. 5850 del 24 maggio 2018, il Tribunale Amministrativo per il Lazio ha confermato la legittimità del diniego di visto per motivi di turismo sulla base della valutazione della sussistenza del c.d. “rischio migratorio”. L’interessato non è stato in grado di fornire all’Amministrazione la prova delle condizioni che giustificano il soggiorno dalle quali si potesse ritenere che egli avesse interesse a fare rientro nel Paese di origine alla scadenza del visto.
Con la Sentenza n. 5850 del 24 maggio 2018, il Tribunale Amministrativo per il Lazio ha confermato la legittimità del diniego di visto per motivi di turismo sulla base della valutazione della sussistenza del c.d. “rischio migratorio”. L’interessato non è stato in grado di fornire all’Amministrazione la prova delle condizioni che giustificano il soggiorno dalle quali si potesse ritenere che egli avesse interesse a fare rientro nel Paese di origine alla scadenza del visto.
