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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29593 del 10 novembre 2025, ha stabilito che le modifiche introdotte con il D.L. n. 20 del 2023 (cd. Decreto “Cutro”) non hanno portato al venire meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero comunque presente in Italia, poiché nella norma rivisitata rimangono presenti i riferimenti ai principi costituzionali e internazionali. Nella sentenza di legge che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Pertanto, nonostante l’abrogazione del riferimento normativo all’art. 8 CEDU ad opera del decreto n. 20 del 2023, la protezione cd. “umanitaria” deve essere garantita in base ai vincoli sia costituzionali, che internazionali in virtù dell’art. 117 Cost..
La Corte di Cassazione Sezione I civile, con l’ordinanza n. 26089/2022 del 5 settembre 2022, ha nuovamente affermato la necessità di valutare, ai fini della concessione della protezione umanitaria (e quindi della protezione speciale), le attiività formative e lavorative svolte dal richiedente. Nell’ordinanza si sottolinea che l’integrazione sociale si può desumere dalla pluralità di attività, anche se l’integrazione lavorativa non sia sia ancora concretizzata in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, obbiettivo che presenta difficoltà rilevanti anche per i cittadini del Paese ospitante.
Il Tribunale di Torino, con il decreto del 10 marzo 2021, ha riconosciuto la protezione speciale ai sensi dell’art. 19, co. 1.1 del D.Lgs. 286/98 come modificato dal D.L. 130/2020 (convertito in L. n. 173/2020) ad un richiedente asilo che, a parere dell’Autorità Giudiziaria, ha raggiunto “un notevole grado di integrazione nel tessuto socio - economico dell’Italia”. Il Giudice ha, infatti, valutato positivamente lo svolgimento, da diversi anni, di regolare attività lavorativa ed affermato che, in caso di rimpatrio, il soggetto sarebbe sottoposto “ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotto a una situazione personale di precaritetà ed incertezza e costretto a rinunciare alla stabilità economica raggiunta”.
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la L. 173 del 18 dicembre 2020 di conversione del D.L. 21 ottobre 2020 n. 130. Risultano, dunque, definitivamente superate alcune disposizioni dei cd. “Decreti Sicurezza”. La nuova normativa modifica e migliora il regime di “protezione speciale” che verrà ora concesso non solo nei casi in cui esista, in caso di rimpatrio, un fondato rischio di tortura o trattamenti inumani ma anche a tutela della vita privata e familiare, dell’integrazione sociale e lavorativa del richiedente e, comunque, nel rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano come previsto dall'art. 5, co. 6 D.Lgs. 286/98, ora ripristinato. Il permesso di soggiorno per protezione speciale, inoltre, avrà durata di due anni e sarà possibile convertirlo per lavoro. La legge modifica anche alcune disposizioni sul procedimento di riconoscimento della protezione internazionale in tema di esame prioritario della domanda e di domanda reiterata. Vengono, infine, modificate le norme che riguardano il sistema di accoglienza e viene portato nuovamente a due anni (prorogabile a tre anni) il termine per la definizione delle pratiche di cittadinanza.
Entra in vigore oggi, il D.L. 21 ottobre 2020 n. 130, che supera alcune disposizioni dei cd. “Decreti Sicurezza”. Tra al’altro, la nuova normativa modifica la “protezione speciale”, regime introdotto con il D.L. n. 113/2018 e concesso nei casi in cui esista, in caso di rimpatrio, un fondato rischio di tortura o trattamenti inumani. Il D.L. n. 130/2020 ne amplia i casi di riconoscimento con la valutazione della tutela della vita privata e familiare e dell’integrazione sociale e lavorativa del richiedente. Il permesso di soggiorno per protezione speciale, inoltre, avrà durata di due anni e sarà possibile convertirlo per lavoro. Il decreto modifica anche alcune disposizioni sul procedimento di riconoscimento della protezione internazionale in tema di esame prioritario della domanda e di domanda reiterata. Vengono, infine, modificate le norme che riguardano il sistema di accoglienza e viene portato a tre anni il termine per la definizione delle pratiche di cittadinanza.
A seguito della sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 29460/2019, che ha affermato che le nuove disposizioni del D.L. 113/2018 relative all’abrogazione della protezione umanitaria non sono retroattive, la Commissione Nazionale Asilo ha diramato una circolare con la quale si informano le Commissioni Territoriali che le domande di protezione internazionale formulate prima del 5 ottobre 2018 dovranno essere valutare sulla base della precedente normativa e, nel caso di diniego già adottato, potranno essere riesaminate su esplicita richiesta dell’interessato.
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 29460/2019, ha affermato che le nuove disposizioni del D.L. 113/2018 (convertito in L. 132/2018) relative all’abrogazione della protezione umanitaria e del permesso per motivi umanitari non si applicano alle domande di protezione internazionale formulate prima dell’entrata in vigore del decreto quindi prima del 5 ottobre 2018. Tali domande dovranno essere valutate in base alla normativa in vigore al momento della loro presentazione e quindi sia le Commissioni Territoriali che i Tribunali di merito potranno ancora riconoscere la protezione umanitaria con conseguente rilascio di un permesso di soggiorno per “casi speciali” in base all’art. 1, co. 9 L. 132/2019.
È entrato in vigore il Decreto ministeriale 4 ottobre 2019 con il quale il Ministero degli Affari Esteri ha provveduto all'individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Si tratta di: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia, Tunisia e Ucraina. L’elenco potrà subire ulteriori modifiche. L’inserimento avviene quando si può escludere che in quel determinato Stato sussistano atti di persecuzione, tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, o che sia presente pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Di conseguenza il richiedente asilo che provenga da un paese considerato sicuro dovrà dimostrare la sussistenza di gravi motivi per superare tale presunzione e vedersi riconosciuta la protezione internazionale.
Il video descrive i requisiti per l'accesso ai servizi dei richiedenti e titolari di protezione internazionale dopo la legge n.132/2018 - Avv. E. Vilardi (ASGI) - Progetto Mediato
Il video descrive i requisiti per l'accesso ai servizi dei richiedenti e titolari di protezione internazionale dopo la legge n.132/2018 - Avv. E. Vilardi (ASGI) - Progetto Mediato
Incontri di Formazione del Progetto Prima (FAMI 2014-2020) "Pensare Prima al dopo"
Approfondimenti in materia di protezione internazionale e immigrazione in seguito alle novità introdotte dalla Legge 132/2018 (cosiddetta Legge Immigrazione e Sicurezza)
27 maggio 2019 - Vercelli
6 giugno 2019 - Cuneo
27 giugno - Novara
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Vademecum per la gestione degli aspetti burocratico-amministrativi legati alla disciplina dei permessi di soggiorno (ANPAL Servizi)
Incontri di Formazione del Progetto Prima (FAMI 2014-2020) "Pensare Prima al dopo"
Approfondimenti in materia di protezione internazionale e immigrazione in seguito alle novità introdotte dalla Legge 132/2018 (cosiddetta Legge Immigrazione e Sicurezza)
27 maggio 2019 ore 14:30 - 17:30
Via A. Manzoni, 8 A - 2° piano - Vercelli
6 giugno 2019 ore 14.30 - 17.30
Sala FALCO - Centro Incontri
C.so Dante 41 – Cuneo
27 giugno 2019 ore 14:00 - 17:00
Sala Consigliare - Provincia di Novara
piazza Matteotti 1 - Novara
Consulta i MATERIALI
Per tutte le sedi: iscrizione on line
Il progetto Prima “Pensare prima al Dopo” si propone di favorire l’inclusione socio–lavorativa dei cittadini di paesi terzi con un approccio che riesca il più possibile ad affrontare i bisogni specifici dei target che presentano maggiore svantaggio.
Il Tribunale di Roma, con una ordinanza del 21 febbraio 2019, ha ordinato il rilascio di un visto per motivi umanitari ai sensi dell’art. 25 del Regolamento CE 810/2009 in favore di un minore non accompagnato che si trovava in Libia. Il ragazzo aveva intrapreso da solo il viaggio per raggiungere la madre regolarmente residente in Italia ma era stato prima detenuto e poi bloccato a causa delle sue precarie condizioni di salute. Egli era però in contatto con la madre e con operatori umanitari che lo avevano identificato. Il Giudice, su ricorso della madre, ha affermato la diretta applicabilità dell’art. 25, Regolamento CE 810/09 ed ha, quindi, ordinato il rilascio del visto sia in ragione della tutela del diritto all’unità familiare sia del diritto alla salute del minore.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11312/2019 depositata il 26 aprile 2019 è intervenuta nel caso di un cittadino pakistano che si era visto respingere il ricorso avverso il diniego della protezione internazionale dal Tribunale di Lecce. Nella sentenza la Corte afferma che il Giudice chiamato a valutare la domanda di asilo ha l’obbligo di accertare la situazione reale del paese di provenienza in modo che ciascuna richiesta venga valutata in base alla situazione aggiornata del paese di origine. Non sono, dunque, ammesse formule stereotipate e generici riferimenti a fonti internazionali ma il Giudice è tenuto a specificare le fonti in base alle quali abbia proceduto a detto accertamento.
Il Tribunale di Torino, con due recenti ordinanze, ha riconosciuto la protezione umanitaria a due richiedenti asilo che avevano fatto domanda di protezione internazionale prima dell’entrata in vigore della legge 132 del 2018.
In entrambi i casi i giudici hanno ritenuto di concedere la protezione umanitaria a fronte del percorso di inserimento e di integrazione in Italia dei due ricorrenti che nel corso del giudizio hanno dimostrato di aver frequentato corsi di lingua italiana e di aver avviato attività lavorativa. Nelle decisoni si legge che, nonostante il parametro dell’inserimento sociale non possa essere l’unico presupposto della protezione umanitaria, si deve valutare che, in caso di rientro nel paese di orgine, tale inserimento verrebbe meno e questo costituirebbe sicuramente una compromissione della sua sfera di diritti inviolabili.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4890/2019, ha affermato che le nuove disposizioni del D.L. 113/2018 (convertito in L. 132/2018) relative all’abrogazione della protezione umanitaria e del permesso per motivi umanitari non si applicano alle domande di protezione internazionale formulate prima dell’entrata in vigore del decreto quindi prima del 5 ottobre 2018. Tali domande dovranno essere valutate in base alla normativa in vigore al momento della loro presentazione e quindi sia le Commissioni Territoriali che i Tribunali di merito potranno ancora riconoscere la protezione umanitaria con conseguente rilascio di un permesso di soggiorno per “casi speciali” in base all’art. 1, co. 9 L. 132/2019.
Incontro di formazione rivolto a operatori e operatrici del Progetto Mediato 6
Approfondimenti in materia di protezione internazionale e immigrazione in seguito alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113
a cura di ASGI
22 gennaio 2019 ore 14 – 17 Sala Lia Varesio - ATC corso Dante 14 - Torino
Il Ministero dell’Interno, Commissione Nazionale Asilo, ha emesso, in data 2 gennaio 2019, una Circolare al fine di fornire indicazioni sull’applicazione della L. 132/2018. In particolare si sottolinea l’introduzione di un doppio regime procedurale per il quale le Commissioni Territoriali sono competenti solo per il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione speciale, mentre gli altri tipi di permessi previsti dalla nuova normativa sono rilasciati dal Questore. In relazione, poi, alle domande di protezione internazionale presentate prima del 5.10.18 ma non ancora decise, si sottolinea come le Commissioni Territoriali possano valutare soltanto la sussistenza dei requisiti per la protezione internazionale e per la protezione speciale, non potendo più riconoscere la protezione umanitaria e rinviando al Questore per la valutazione sul rilascio degli altri tipi di permesso.
Il Ministero dell’Interno ha emesso in data 18 dicembre 2018 la Circolare n. 83774 nella quale l’Amministrazione ripercorre il testo della legge n. 132/2018 entrata in vigore il 4 dicembre 2018. In particolare, per quanto riguarda il tema immigrazione, si sottolinea l’avvenuta abrogazione della protezione umanitaria con l’elencazione dei permessi per “casi speciali” già introdotti dal D.L. 113/2018 e si aggiungono le nuove indicazioni relative alla procedura accelerata per la protezione internazionale inserite dalla L. 132/2018. Inoltre si sottolineano le modifiche in tema di accoglienza con la sostituzione dello SPRAR con il “sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati” (SIPROIMI).
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018 la legge n. 132 del 1° dicembre 2018 di conversione in legge del D.L. n. 113/18. La legge ha convertito con modificazioni il D.L. cd. “Sicurezza” entrato in vigore il 5 ottobre scorso contenente disposizioni in tema di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica. La legge è entrata in vigore il 4 dicembre 2018.
Il Tribunale di Roma con decreto del 21 novembre 2018 ha affermato, nel solco di numerose decisioni presso diversi Tribunali, che la Questura non ha alcun potere discrezionale in tema di protezione internazionale ed è chiamata semplicemente a ricevere la domanda di asilo, la cui valutazione nel merito è affidata esclusivamente alle Commissioni Territoriali. Sul punto deve considerarsi competente la Questura del luogo in cui dimora il richiedente, senza che ciò comporti la necessità di un alloggio stabile ben potendo la dimora consistere anche in un luogo precario o caritatevole.
Scheda pratica pensata per gli operatori e le operatrici che offre un primo quadro delle principali novità introdotte dal Decreto Immigrazione e Sicurezza (D.L. 113/18) in materia di permessi di soggiorno soprattutto con riferimento alla protezione umanitaria.
Scheda è disponibile QUI
Come già deciso da altri Tribunali di merito, anche il Tribunale di Torino con decreto del 9 novembre 2018 ha affermato che i nuovi criteri di riconoscimento della protezione umanitaria non possano trovare applicazione ai procedimenti iniziati in epoca precedente al 5.10.18. Ciò in quanto la nuova normativa ha carattere sostanziale ed, in difetto della disciplina transitoria, non può applicarsi retroattivamente ai procedimenti in corso.
Dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dal D.L. 113/2018, il permesso di soggiorno per richiesta protezione internazionale previsto dall’art. 4, co. 1 D.Lgs n. 142/2015 è valido come documento di riconoscimento ma non potrà più consentire l'iscrizione anagrafica. I servizi garantiti ai richiedenti saranno, dunque, erogati nel luogo di domicilio e non più di residenza. Sul punto è intervenuta una Circolare esplicativa del Ministero dell’Interno datata 18 ottobre 2018.
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