E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la L. 173 del 18 dicembre 2020 di conversione del D.L. 21 ottobre 2020 n. 130. Risultano, dunque, definitivamente superate alcune disposizioni dei cd. “Decreti Sicurezza”. La nuova normativa modifica e migliora il regime di “protezione speciale” che verrà ora concesso non solo nei casi in cui esista, in caso di rimpatrio, un fondato rischio di tortura o trattamenti inumani ma anche a tutela della vita privata e familiare, dell’integrazione sociale e lavorativa del richiedente e, comunque, nel rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano come previsto dall'art. 5, co. 6 D.Lgs. 286/98, ora ripristinato. Il permesso di soggiorno per protezione speciale, inoltre, avrà durata di due anni e sarà possibile convertirlo per lavoro. La legge modifica anche alcune disposizioni sul procedimento di riconoscimento della protezione internazionale in tema di esame prioritario della domanda e di domanda reiterata. Vengono, infine, modificate le norme che riguardano il sistema di accoglienza e viene portato nuovamente a due anni (prorogabile a tre anni) il termine per la definizione delle pratiche di cittadinanza.
Con la legge n. 159 del 27 novembre 2020 è stato convertito il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 dove si prevede tra l’altro la proroga automatica dei permessi di soggiorno al 31 gennaio 2021. La disposizione si applica a tutti i permessi di soggiorno scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge n. 159, cioè il 4 dicembre 2020.
Con la Circolare del 23 novembre 2020, il Ministero del lavoro fornisce importanti indicazioni in tema di rinnovo dei permessi di soggiorno cd. “temporanei” rilasciati nell'ambito della procedura di emersione, ai sensi dell’art. 103, co. 2 D.L. 34 del 2020. Si tratta di permessi di soggiorno della durata di sei mesi che possono essere convertiti per lavoro subordinato nel caso il titolare abbia svolto in tale periodo attività lavorativa in uno dei tre settori indicati dall’art. 103, co. 3 D.L. 34 del 2020 (lavoro in agricoltura, lavoro domestico, cura della persona). La Circolare spiega che, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, sarà necessario esibire una certificazione attestante lo svolgimento di detta attività rilasciata dall’Ispettorato del Lavoro compentente in relazione al luogo in cui si è svolta la prstazione lavoroativa. La richiesta dell’attestazione deve essere inviata via mail dal lavoratore all’Ispettorato competente allegando la copia del permesso di soggiorno (o della ricevuta della richiesta) e la documentazione relativa al rapporto di lavoro (per es. comunicazione UNILAV, buste paga, estratto contributivo).
Con la Circolare del 17 novembre 2020, il Ministero dell’Interno fornisce nuove importanti indicazioni operative sulla procedura di emersione ai sensi dell’art. 103 del D.L. 34 del 2020. In particolare, oltre alle indicazioni in tema di prova della presenza in Italia, di reddito del datore di lavoro e di interruzione del rapporto di lavoro, si stabilisce la possibilità di procedere alla conclusione del procedimento di emersione in presenza della sola richiesta di idoneità alloggiativa. La Circolare, inoltre, riapre la possibilità di invio delle domande per quei datori di lavoro che avevano provveduto al pagamento del contributo forfetario di 500,00 euro ma non avevano poi effettuato l’invio telematico. Queste istanze potranno essere inviate, sempre in modalità telematica, a partire dalle ore 9.00 del 25 novembre 2020 fino alle 20.00 del 31 dicembre 2020.
Circolare indicazioni operative 17.11.2020
Il Ministero dell’Interno ha comunicato che, a partire dal 21/10/2020, sono stati attivati tre numeri telefonici per consentire ai richiedenti la cittadinanza italiana di comunicare con l’Amministrazione e chiedere informazioni e chiarimenti sulla propria pratica. I numeri telefonici sono 06/46539955 (lunedì/mercoledì) - 3346909996 (mercoledì) - 3346909859 (venerdì), tutti con orario 10-12.
Entra in vigore oggi, il D.L. 21 ottobre 2020 n. 130, che supera alcune disposizioni dei cd. “Decreti Sicurezza”. Tra al’altro, la nuova normativa modifica la “protezione speciale”, regime introdotto con il D.L. n. 113/2018 e concesso nei casi in cui esista, in caso di rimpatrio, un fondato rischio di tortura o trattamenti inumani. Il D.L. n. 130/2020 ne amplia i casi di riconoscimento con la valutazione della tutela della vita privata e familiare e dell’integrazione sociale e lavorativa del richiedente. Il permesso di soggiorno per protezione speciale, inoltre, avrà durata di due anni e sarà possibile convertirlo per lavoro. Il decreto modifica anche alcune disposizioni sul procedimento di riconoscimento della protezione internazionale in tema di esame prioritario della domanda e di domanda reiterata. Vengono, infine, modificate le norme che riguardano il sistema di accoglienza e viene portato a tre anni il termine per la definizione delle pratiche di cittadinanza.