In caso di diniego della protezione internazionale, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, il permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciato al MSNA può essere convertito in permesso per studio, per accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo. In tal caso, la richiesta è presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione del diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ovvero entro 30 giorni dalla notifica del decreto con cui l'Autorità giudiziaria ha negato la sospensione del provvedimento impugnato, o ancora entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto di rigetto del ricorso.
Dal divieto di espulsione e di respingimento deriva l’impossibilità di procedere al trattenimento degli stranieri minorenni, trattandosi di una modalità di esecuzione dei provvedimenti di allontanamento. Resta ferma, invece, la possibilità che i minori accompagnati seguano i genitori che devono essere espulsi. Il divieto di espulsione, respingimento e trattenimento che vige in Italia per i minori non opera in generale a livello europeo: la “direttiva rimpatri” consente l’applicazione di tali misure anche nei loro confronti. Troviamo quindi paesi europei in cui la detenzione amministrativa di MSNA e di famiglie con figli minori è prevista per legge e applicata anche nella prassi (Polonia, Belgio, Bulgaria).
Il 29 aprile 2024 è stata lanciata la Piattaforma web dedicata ai prodotti realizzati nell'ambito di progetti finanziati dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI 14-20).
La Piattaforma, liberamente accessibile, rappresenta un passo importante nel promuovere la condivisione di conoscenze tra tutti coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nella gestione del fenomeno migratorio in Italia e intendono contribuire al suo miglioramento. Per accedere alla piattaforma: Repertorio FAMI 14-20.