Normativa

Il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali conseguiti all’estero permette di valorizzare le esperienze e le conoscenze acquisite da cittadini stranieri minori e adulti al di fuori dei confini nazionali e favorisce il loro accesso allo studio e al lavoro in Italia.

La corrispondenza tra i titoli di studio e le qualifiche professionali ottenute all’estero e quelle italiane è essenziale per assicurare, in attuazione degli articoli 14 e 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell'art. 6 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, degli articoli 4 e 34 della Costituzione, la mobilità degli individui a fini educativi e professionali con il conseguente riconoscimento del diritto a continuare il proprio percorso formativo e professionale ad un livello equivalente o superiore a quello svolto nel Paese di provenienza nel rispetto del diritto alla libera scelta della professione, dell’istituto e del luogo di formazione.

I cittadini europei ed extraeuropei che intendano ottenere il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali ottenute all’estero devono essere titolari della libertà di circolazione e di stabilimento, da intendersi quale diritto di partecipare in maniera stabile e continuativa alla vita economica di un paese diverso da quello di origine.

Per tali ragioni, solamente coloro che siano muniti di un valido titolo in forza del quale possano soggiornare nel territorio italiano hanno la facoltà di ottenere il riconoscimento dei percorsi di formazione pregressi compiuti all’estero.

Altro aspetto peculiare della disciplina del riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali riguarda la provenienza del titolo.

Ove l’interessato, titolare del diritto alla libera circolazione sul territorio italiano, sia in possesso di un titolo di studio conseguito nell’Unione Europea o in uno Stato equiparato a questi fini (Stati dello Spazio Economico Europeo[1] e Svizzera) o con cui l’Italia abbia concluso specifici accordi, vanta a pieno titolo il diritto al riconoscimento della qualifica professionale. Ove il diploma professionale sia stato ottenuto in un Paese terzo sarà possibile il riconoscimento della qualifica solo nel rispetto delle procedure normative nazionali, permanendo la necessità di un raffronto tra le conoscenze attestate dal diploma e le qualifiche richieste nello stato per lo svolgimento della professione.

In materia di al riconoscimento dei titoli di studio per finalità accademiche, la provenienza del titolo ha un’incidenza limitata nel corso del procedimento amministrativo in quanto la competenza a dichiarare l’equivalenza tra i titoli di studio è rimessa alle istituzioni universitarie nell’ambito della propria autonomia.

Da questo inquadramento, emerge come l’esatta determinazione del fine per il quale si intende ottenere il riconoscimento del titolo o della qualifica professionale è essenziale per la corretta individuazione delle pubbliche amministrazioni competenti nell’espletamento del procedimento amministrativo e delle modalità di svolgimento dell’istruttoria.

Il presente documento sistematizza il quadro normativo internazionale e nazionale, raccoglie le principali pronunce giurisprudenziali in materia e individua stratificazioni, lacune e antinomie normative.

Scopo del progetto è analizzare i procedimenti amministrativi che, dichiarando la corrispondenza tra i titoli di studio, riconoscono equivalente o equipollente ai titoli nazionali le qualifiche estere riservando specifica attenzione allo studio delle procedure di riconoscimento riservate a categorie di individui particolarmente vulnerabili come i richiedenti asilo, i titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati.

Nel corso della ricerca, si è, inoltre, analizzato il tema del diritto allo studio con specifico riguardo ai requisiti che i minori devono possedere per poter accedere alla scuola, oltre agli specifici strumenti esperibili a tutela del diritto all’istruzione.

[1] Norvegia, Islanda, Liechtenstein  

Le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali analizzate in questa sezione riguardano gli adulti vale a dire coloro che abbiano ottenuto all’estero un diploma di scuola secondaria, una laurea di primo o di secondo livello, un dottorato di ricerca ovvero abbiano ottenuto un titolo abilitativo allo svolgimento di specifiche professioni.
Con la ratifica della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea (comunemente detta Convenzione di Lisbona) avvenuta mediante la legge n. 148 del 11 luglio 2002, l’Italia ha introdotto il principio del riconoscimento finalizzato dei titoli di studio e delle qualifiche professionali in ragione del quale i procedimenti amministrativi volti alla dichiarazione di corrispondenza tra i titoli di studio e le qualifiche professionali conseguite all’estero e quelle italiane divergono in ragione della specifica finalità per la quale è necessario procedere al riconoscimento del titolo.
Le finalità per le quali si intende ottenere il riconoscimento dei titoli di studio o delle qualifiche professionali sono:

  1. Riconoscimento formale dei titoli di studio,
  2. Riconoscimento non formale dei titoli di studio,
  3. Riconoscimento professionale.

L’art. 2 della legge 148 del 2002 consente a chi possiede un titolo di studio conseguito all’estero, a chi abbia studiato o abbia concluso un ciclo di studi all’estero di ottenere il riconoscimento del percorso di formazione compiuto al di fuori del territorio italiano.

Il giudizio ottenuto al termine di tale procedimento amministrativo può configurarsi alternativamente quale giudizio di equivalenza o dichiarazione di equipollenza.

Il giudizio di equivalenza, disciplinato dall’art. 2 della legge 148 del 2002, consente a colui che sia titolare di un titolo di studio conseguito all’estero di ottenere una dichiarazione di corrispondenza tra tale titolo e quello italiano al fine di poter accedere al livello di istruzione superiore successivo (corsi di laurea di primo e di secondo livello o accesso ad un dottorato di ricerca). Tale giudizio consente, inoltre, a colui che abbia studiato per un certo periodo di tempo all’estero di ottenere la declaratoria di corrispondenza tra il periodo di studio svolto all’estero e quello che si sarebbe potuto svolgere in Italia. In questo secondo caso, si rinvia a programmi di partenariato transfrontaliero posti a fondamento di accordi bilaterali o multilaterali di scambio tra istituti liberamente individuati i quali favoriscono una cooperazione interuniversitaria. Costituiscono un esempio di tali progetti il programma Erasmus e quello Socrates, il progetto Marco Polo e il progetto Turandot.

Il giudizio di equivalenza non conferisce valore legale al titolo di studio straniero, limitandosi a verificare la corrispondenza tra i due titoli e a favorire il proseguimento degli studi allo stesso livello di quelli svolti nel paese di provenienza.

In ragione delle caratteristiche appena descritte, è possibile qualificare il giudizio di equivalenza quale riconoscimento a effetto sostitutivo del ciclo di studi compiuto all’estero[1].

La competenza per questo giudizio è attribuita alle Università e agli istituti di istruzione universitaria, i quali, fatti salvi gli accordi bilaterali o multilaterali, la esercitano nell'ambito della loro autonomia, in conformità ai rispettivi ordinamenti ed in ossequio ai principi generali vigenti in materia.

In particolar modo, in caso di giudizio di equivalenza a fini dell’accesso ai corsi di primo ciclo dell’istruzione superiore, le amministrazioni competenti devono accertare l’ufficialità del titolo finale di scuola secondaria del sistema estero di riferimento e la sua idoneità a consentire l’iscrizione a corsi accademici della medesima natura. Alle Università italiane è, inoltre, richiesto di verificare che il titolo sia stato ottenuto dopo un percorso complessivo di almeno 12 anni di scolarità e che vi sia stato il superamento di una prova nazionale o di un esame finale, se previsto dall’ordinamento straniero[2].

La procedura di valutazione dei titoli finali esteri di primo e di secondo ciclo per l’accesso rispettivamente ai corsi di secondo (ad esempio, la laurea magistrale) e terzo ciclo (ad esempio, il dottorato di ricerca) impone alle Università di accertare che il titolo ufficiale rispettivamente di primo o secondo ciclo del sistema estero di riferimento, sia stato rilasciato da un’istituzione ufficiale del sistema estero. Il titolo di cui si chiede l’equivalenza deve, inoltre, consentire nel sistema estero di riferimento l’ingresso a medesimi corsi di secondo o terzo ciclo e deve presentare elementi di natura e disciplinari corrispondenti a quelli del titolo italiano richiesto per l’ingresso (come la natura accademica o elementi di ricerca).

Per una visione complessiva della normativa di riferimento, consulta pdfla tabella sinottica.

 

[1] M. CONSITO, L’immigrazione intellettuale, Napoli, 2012, 102 e ss.

[2] Nel caso in cui il sistema scolastico straniero preveda, per l’iscrizione alla laurea di primo livello, percorsi di durata inferiore ai 12 anni, il candidato, prima di aver accesso ai corsi universitari in Italia, è tenuto a dimostrare di aver frequentato l'università, superando i relativi esami, per un numero di anni pari al raggiungimento del requisito minimo dei dodici anni di scolarità. Per tali esami al candidato è inibita la possibilità di chiedere la convalida.

Oltre al giudizio di equivalenza, il titolare di un titolo di studio estero può richiedere la c.d. dichiarazione di equipollenza, con la quale, al termine di un procedimento amministrativo caratterizzato da una dettagliata analisi del percorso di studi svolto all’estero, si conferisce, in Italia, valore legale al titolo straniero, assimilandolo al corrispondente titolo di primo, di secondo o di terzo livello rilasciato dalle corrispondenti Università italiane.

Tale procedura è stata introdotta nel nostro ordinamento con il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, il quale, al fine di assicurare ai cittadini italiani all’estero, ai cittadini non regnicoli e agli stranieri il diritto di poter liberamente circolare, studiare e lavorare, introduceva una procedura con cui le università potevano dichiarare la corrispondenza tra il titolo estero rilasciato dalle università o da altri altri istituti superiori stranieri e il titolo italiano ovvero ammettere l’interessato a sostenere l’esame di laurea con dispensa totale o parziale degli esami di profitto.

Tale disposizione è stata abrogata per effetto della legge 148 del 2002, la quale, ricalcando la precedente normativa, ha introdotto una nuova procedura di valutazione dei titoli accademici esteri di primo e di secondo ciclo volta ad ottenere un corrispondente titolo italiano.

Il fine del procedimento disciplinato dall’art. 2 della legge 148 del 2002 è costituito dalla necessità di assicurare l’accesso ad un nuovo sistema educativo previo conferimento del valore legale al titolo di studio conseguito all’estero a coloro che, muovendosi verso uno stato diverso, abbiano esercitato il proprio diritto di circolazione. Tale procedura consente, inoltre, a colui che sia titolare di un diploma di scuola superiore o universitario di accedere al mondo del lavoro con specifico riconoscimento del pregresso percorso formativo.

In questa specifica ipotesi, il giudizio di equipollenza si qualifica quale riconoscimento a effetto cumulativo in quanto, al fine di assicurare la possibilità per lo straniero di intraprendere un percorso di studi successivo e supplementare in uno Stato diverso ovvero di accedere al mondo del lavoro, si accredita un titolo di studio straniero[1].

La competenza per l’espletamento di tale procedimento amministrativo è attribuita alle singole Università, le quali, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta della parte istante, possono rilasciare il corrispondente titolo italiano senza la richiesta di superare ulteriori esami o di presentare elaborati finali (riconoscimento diretto o equipollenza diretta) oppure possono richiedere all’interessato di sostenere ulteriori esami per conseguire crediti aggiuntivi o redigere delle relazioni per colmare la parte del curriculum studiorm non coperta dal titolo estero (abbreviazione di corso).

Al fine della richiesta di rilascio del corrispondente titolo italiano, le Università devono accertarsi che:

  • il titolo estero sia un titolo ufficiale di primo o di secondo livello del sistema estero di riferimento;
  • il titolo consenta, nel sistema estero di riferimento, l’ingresso a corsi accademici di secondo o terzo ciclo;
  • il titolo sia corrispondente, sia sotto i profili della didattica e della ricerca (per esempio, numero di crediti, durata, natura accademica e/o elementi di ricerca, ecc.), sia per tipologia e ambito disciplinare ad un titolo di studio italiano.

Occorre evidenziare che, per quanto riguarda il giudizio di equipollenza, il luogo di ottenimento del titolo di studio è irrilevante in quanto i predetti requisiti devono essere soddisfatti da chiunque richieda il riconoscimento del titolo di studio estero, indipendentemente dalla nazionalità e dallo Stato che abbia rilasciato la qualifica.

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[1] M. CONSITO, op. cit., 102.

Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 stabilisce che i cittadini di Stati membri dell'Unione europea, i cittadini degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica che abbiano conseguito in uno Stato diverso dall'Italia un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria o di istruzione professionale possano ottenere l'equipollenza con i titoli di studio finali italiani.

Gli interessati possono presentare domanda di rilascio della dichiarazione di equipollenza all’Ufficio Scolastico della provincia di residenza se si tratta di licenza di scuola secondaria di primo grado, oppure all’Ufficio Scolastico Regionale se si tratta di diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Occorre rilevare che, per il rilascio della dichiarazione di equipollenza, non sono previste tabelle di corrispondenza tra i titoli di studio stranieri e quelli italiani: l’effettiva corrispondenza tra le materie caratterizzanti i singoli corsi di studio, tra i programmi di studio svolti all’estero e quelli svolti dalle scuole italiane deve essere valutata caso per caso.

Per tali ragioni, gli interessati possono eventualmente essere sottoposti a prove integrative ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero da un’apposita commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione al fine di accertare la conoscenza della lingua italiana e la preparazione sulle materie che caratterizzano il corso di studio italiano.

La norma vigente in materia di giudizio di equipollenza in riferimento ai diplomi di scuola secondaria superiore o inferiore individua come soggetti legittimati attivi solamente i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica che abbiano compiuto 18 anni.

Allo stato attuale, coloro che abbiano la cittadinanza di un paese terzo, pur potendo validamente proseguire il proprio percorso di studi in Italia mediante un giudizio di equivalenza relativo al pregresso percorso di studi, non possono ottenere il giudizio di equipollenza e, conseguentemente, il riconoscimento legale del diploma straniero di scuola secondaria superiore o inferiore.

Per una visione complessiva della disciplina, consulta pdfla tabella sinottica.

Ai sensi del D.P.R. dell’11 luglio 1980 n. 382, coloro che abbiano conseguito presso Università non italiane il titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica possono chiederne il riconoscimento con domanda diretta al Ministero della pubblica istruzione.

La domanda deve essere corredata dai titoli attestanti le attività di ricerca e i lavori compiuti presso le università non italiane.

L'eventuale riconoscimento è operato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN).

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Gli istituti tecnici superiori sono un sistema di formazione terziaria professionalizzante non universitaria che, rispondendo alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche, erogano percorsi formativi integrati per la preparazione di tecnici specializzati promuovendo processi di innovazione.

Ai sensi dell’art. 10 del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008, n. 86 possono iscriversi presso un istituto tecnico superiore coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore ovvero di un diploma professionale tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n 226.

L'accesso ai percorsi è consentito anche a coloro che non siano in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento, mediante giudizio di equivalenza, delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Al termine del corso di studi, si consegue un diploma di tecnico superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro Europeo delle Qualifiche. La certificazione rilasciata che attesta le competenze acquisite è valida in ambito nazionale (art. 69 legge 144/1999).

Ai sensi dell’art. 69 della legge n. 144 del 1999, le Regioni possono programmare l’istituzione dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, i quali, inserendosi nell’ambito del sistema di formazione integrata superiore, permettono il conseguimento di un diploma di tecnico superiore con la certificazione delle competenze corrispondente al V livello del Quadro Europeo delle Qualifiche

Ai sensi dell’art. 3. del D.M. n. 436 del 2000, coloro che sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore possono accedere ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

A questo proposito, il decreto ministeriale precisa che, sebbene l’istituzione degli IFTS spetti alle Regioni, l'accesso ai percorsi è consentito anche a coloro che non siano in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

La Regione Piemonte, con la legge regionale n. 63 del 13 aprile 1995, pur disponendo che alle attività di formazione ed orientamento professionale possono essere ammessi anche i cittadini stranieri e apolidi nel rispetto della normativa vigente, non prevede alcun strumento innovativo per permettere il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero.

A livello regionale, le soluzioni adottate, pur essendo improntate a favorire l’integrazione tra le politiche del lavoro, della formazione e dell'orientamento professionale, nonché dell'istruzione e delle politiche sociali con le politiche dello sviluppo economico, non prevedono alcuna tutela effettiva nei confronti di coloro che abbiano compiuto all’estero il proprio percorso di studi.

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La legge sull’istruzione superiore, approvata con il regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933, consente di ottenere la dichiarazione di equipollenza dei diplomi conseguiti all’estero presso istituti di alta formazione artistica e musicale.

Il procedimento amministrativo per il riconoscimento in Italia di tali titoli di studio è di competenza del Ministero per la pubblica istruzione, il quale, sentito il parere delle autorità accademiche e della competente sezione del consiglio superiore delle antichità e belle arti, dichiara ovvero nega l’equipollenza del titolo di studio conseguito presso un istituto artistico e musicale estero.

Secondo quando disposto dal regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933, l’istanza per l’ottenimento del giudizio di equipollenza può essere presentata solamente da coloro che abbiano la cittadinanza italiana ovvero, per effetto della legge n. 29 del 25 gennaio 2006, coloro che abbiano la cittadinanza di un altro stato membro dell’Unione Europea.

La disciplina normativa vigente, circoscrivendo la legittimazione attiva ai soli cittadini italiani e, più genericamente, europei, sembra impedire ai cittadini provenienti da Paesi terzi la possibilità di ottenere il riconoscimento dei titoli di studio relativi all’alta formazione artistica e musicale conseguiti all’estero.

Occorre, a questo proposito, rilevare che la legge n. 228 del 24 dicembre 2012, al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi, ha stabilito che i diplomi accademici di primo e di secondo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università.

In assenza di pronunce giurisprudenziali in materia, pare, quindi, ragionevole sostenere che a fronte della dichiarata equipollenza tra i predetti titoli di studio, i cittadini provenienti da Paesi terzi possano richiedere il riconoscimento del titolo di studio conseguito presso un istituto di alta formazione artistico musicale estero al fine di poter partecipare ad un pubblico concorso. La procedura che i titolari di tale titolo di studio dovrebbero seguire per poter ottenere il riconoscimento del diploma ai fini dell’accesso al pubblico concorso non sarebbe, quindi, quella delineata dal regio decreto n. 1592 del 1933, bensì quella prevista dal D.P.R. 189 del 2009, di cui si parlerà successivamente.

A questo proposito, si evidenzia che, di regola, i titolari di un diploma in alta formazione artistica e musicale richiedono il giudizio di equipollenza del diploma ottenuto all’estero solamente per l’ammissione ad un pubblico concorso in quanto il percorso di formazione presso i predetti istituti prepara gli studenti ad intraprendere professioni nel settore dell’arte, della musica e della danza, le quali, tradizionalmente, rientrano tra le professioni non regolamentate, per le quali, come successivamente si approfondirà, la competenza circa il riconoscimento del titolo di studio spetta esclusivamente al datore di lavoro.

Parallelamente a quanto analizzato, occorre studiare la condizione di coloro che, avendo ottenuto un diploma di primo o di secondo livello nel settore dell’alta formazione artistica e musicale, vogliano proseguire il proprio percorso di studio in Italia. Si ritiene che, al fine di poter accedere a cicli di istruzione superiore, costoro potranno certamente richiedere un giudizio di equivalenza rispetto ai periodi di studio svolti all'estero oltre ai titoli di studio stranieri di cui siano in possesso ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 2 della legge 148/2002.

Per una visione complessiva della normativa di riferimento, consulta pdfla tabella sinottica.

Ai richiedenti asilo è preclusa la possibilità di iscriversi ai corsi di laurea erogati dalle Università sino a quando non venga loro riconosciuta la protezione internazionale.

Tale scelta, riconducibile alla precarietà della condizione in cui i richiedenti protezione internazionale versano, è sicuramente lesiva del diritto allo studio. Per tali ragioni, alcune università offrono ai richiedenti protezione internazionale la possibilità di avviare il proprio percorso universitario consentendo l’iscrizione a singoli corsi di studio.

L’Università di Bologna, a partire da un progetto realizzato con il Comune di Bologna per l’integrazione dei richiedenti asilo e rifugiati presenti sul territorio, prevede per i richiedenti asilo la possibilità di frequentare singoli corsi di studio. Per l’iscrizione ai corsi singoli è necessario verificare, sulla base della documentazione (anche incompleta) presentata, che il livello di istruzione conseguito sia quello richiesto per la frequenza del corso in questione. Il riconoscimento del titolo di studio, che implica la verifica della validità dello stesso, è richiesto solo nel caso in cui, dopo la regolarizzazione della presenza in Italia, il migrante decida di iscriversi ad un corso di laurea. In questa ipotesi, sarà possibile valorizzare i crediti formativi maturati tramite la frequenza dei corsi singoli attraverso la loro convalida.

L’Università di Trento, a partire dal 2015, ha avviato, in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, il Centro Informativo per l’Immigrazione della Provincia di Trento e l’Opera Universitaria, un progetto con cui garantire, a partire dall’a.a. 2016/2017 e per i cinque successivi, a richiedenti protezione internazionale la possibilità di iscriversi a corsi singoli presso l'Università di Trento, una borsa di studio e il posto alloggio per un periodo pari al percorso di studi universitario.

I candidati sono selezionati dall’Università degli Studi di Trento sulla base dei documenti prodotti attestanti un percorso di studio pregresso di durata pari ad almeno 12 anni e un’adeguata conoscenza della lingua italiana, oltre ad un colloquio conoscitivo e motivazionale.

Per agevolare i candidati che non siano in possesso della documentazione necessaria per provare il pregresso percorso di studio, la convenzione ha introdotto la possibilità di autocertificare il possesso di tali titoli di studio.

Dopo la procedura di selezione, i candidati vengono supportati da tutors nella scelta dei singoli corsi a cui iscriversi, nell’iscrizione ad un centro linguistico di ateneo, oltre ad essere seguiti per tutta la durata del percorso universitario.

I beneficiari di tali borse di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie e, grazie all’aiuto dell’Opera Universitaria, possono concorrere, se interessati, all’assegnazione di un posto alloggio gratuito.

Progetto analogo è stato sviluppato dall’Università Telematica Uninettuno, la quale mette a disposizione degli studenti richiedenti asilo venti borse di studio, a copertura dei costi della retta annuale per frequentare singoli corsi previsti dall’offerta formativa dell’Ateneo.

L’Università del Piemonte Orientale prevede per i richiedenti asilo la possibilità di frequentare singoli corsi di studio esonerandoli dal pagamento della contribuzione studentesca.

L'Ateneo ha, inoltre, attivo il Progetto “CORRIDOI EDUCATIVI PER STUDENTI SIRIANI”, il quale mira a creare percorsi di ingresso regolare e sicuro per  studenti di nazionalità siriana che sono arrivati negli anni accademici passati e che arriveranno in Italia  per proseguire i propri studi accademici presso l’Università degli studi del Piemonte orientale ed essere supportati nel loro percorso di inserimento nel tessuto sociale locale.

Consulta il report di analisi delle norme nazionali e regionali

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