Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3578 del 9 maggio 2022, ha affermato che il termine ordinario per la definizione del procedimento di emersione previsto dal D.L. 34 del 2020 deve essere di 180 giorni. Il Consiglio di Stato ha ribadito che le materie dell’immigrazione e della cittadinanza viaggiano su di un binario normativo separato da quello generale dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi e che che, per tali materie, sono previsti termini non perentori e assai più lunghi. Tuttavia, in tema di procedimenti di emersione, in mancanza di una esplicita indicazione del termine, deve essere ritenuto ragionevole e conforme al carico di lavoro del Ministero dell’Interno, il termine di 180 giorni, scaduto il quale, l’interessato potrà agire contro l’amministrazione per ottenere la conclusione del procedimento.
Registrazione del webinar "Il diritto al soggiorno: aggiornamenti sulla protezione speciale e sulla regolarizzazione 2020" tenuto mercoledì 2 marzo 2022 su Google Meet. Il webinar, a cura degli avvocati Irene Pagnotta e Alberto Pasquero (ASGI) si inserisce nell'ambito dei progetti SOFIA e Mediato.
Materiali:
La protezione speciale. Le modifiche introdotte dal D.L. 130/2020, l’applicazione del nuovo istituto e le criticità emerse - Avv. Irene Pagnotta
Le procedure di emersione - art. 103 del D.L. 34 del 19 maggio 2020 - avv. Alberto Pasquero
Il Tribunale Amministrativo per la Puglia, con la Sentenza n. 270 del 16 febbraio 2022 ha affermato che, nel caso in cui la procedura di emersione sia rigettata per cause esclusivamente imputabili al datore di lavoro, debba trovare applicazione l’art. 5, co. 11 bis del L. Dlgs. 109/2012. La disposizione, emanata in occasione di una precedente procedura di regolarizzazione, prevede il rilascio del permesso per attesa occupazione in capo al lavoratore nel caso in cui il datore di lavoro non abbia presentato la domanda in maniera diligente. Ciò al fine di evitare conseguenze negative per il lavoratore straniero che, in caso contrario, subirebbe un pregiudizio a causa di una condotta di cui non è responsabile.
2 marzo 2022
ore 14.00 - 17.00
Google Meet
Il diritto al soggiorno: aggiornamenti sulla protezione speciale e sulla regolarizzazione 2020
a cura degli avvocati ASGI Irene Pagnotta e Alberto Pasquero
Il webinar affronterà i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale e diritti connessi, e si concentrerà sull'emersione dei rapporti di lavoro disciplinata dall'articolo 103 del D.L. 34/2020 (Regolarizzazione 2020), sullo stato delle domande e sul diritto a svolgere attività lavorativa.
Iscrizione obbligatoria entro il giorno prima dell'evento attraverso la compilazione del modulo online: compila
Il link per partecipare agli incontri verrà inviato il giorno prima dell'evento.
per info: info@piemonteimmigrazione.it
Con la Circolare dell’11 maggio 2021, il Ministero dell’Interno chiarisce che nel caso di cessazione del rapporto di lavoro inizialmente dichiarato nella domanda di emersione, sarà possibile il subentro di un nuovo datore di lavoro, anche se non componente del nucleo familiare del precedente. Il subentro è consentito sia nel caso in cui il rapporto di lavoro si sia interrotto per scadenza del termine del contratto sia per altre cause non di forza maggiore. Tale disciplina è applicabile ai tre settori lavorativi previsti dall’emersione quindi il settore agricolo, il lavoro domestico e quello di assistenza alla persona. Nel caso in cui non vi sia un nuovo datore di lavoro disponibile all'assunzione del lavoratore, potrà essere rilasciato allo straniero, anche in considerazione del lasso temporale intercorso dall'invio dell'istanza iniziale, un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Con il comunicato che si allega la Prefettura di Torino fornisce un importante aggiornamento sull’andamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare presentate ai sensi dell’art. 103, co. 1 del D.L. 34/2020.
Scarica qui l'Avviso della Prefettura di Torino su emersione 2020
Con la Circolare del 23 novembre 2020, il Ministero del lavoro fornisce importanti indicazioni in tema di rinnovo dei permessi di soggiorno cd. “temporanei” rilasciati nell'ambito della procedura di emersione, ai sensi dell’art. 103, co. 2 D.L. 34 del 2020. Si tratta di permessi di soggiorno della durata di sei mesi che possono essere convertiti per lavoro subordinato nel caso il titolare abbia svolto in tale periodo attività lavorativa in uno dei tre settori indicati dall’art. 103, co. 3 D.L. 34 del 2020 (lavoro in agricoltura, lavoro domestico, cura della persona). La Circolare spiega che, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, sarà necessario esibire una certificazione attestante lo svolgimento di detta attività rilasciata dall’Ispettorato del Lavoro compentente in relazione al luogo in cui si è svolta la prstazione lavoroativa. La richiesta dell’attestazione deve essere inviata via mail dal lavoratore all’Ispettorato competente allegando la copia del permesso di soggiorno (o della ricevuta della richiesta) e la documentazione relativa al rapporto di lavoro (per es. comunicazione UNILAV, buste paga, estratto contributivo).
Con la Circolare del 17 novembre 2020, il Ministero dell’Interno fornisce nuove importanti indicazioni operative sulla procedura di emersione ai sensi dell’art. 103 del D.L. 34 del 2020. In particolare, oltre alle indicazioni in tema di prova della presenza in Italia, di reddito del datore di lavoro e di interruzione del rapporto di lavoro, si stabilisce la possibilità di procedere alla conclusione del procedimento di emersione in presenza della sola richiesta di idoneità alloggiativa. La Circolare, inoltre, riapre la possibilità di invio delle domande per quei datori di lavoro che avevano provveduto al pagamento del contributo forfetario di 500,00 euro ma non avevano poi effettuato l’invio telematico. Queste istanze potranno essere inviate, sempre in modalità telematica, a partire dalle ore 9.00 del 25 novembre 2020 fino alle 20.00 del 31 dicembre 2020.
Circolare indicazioni operative 17.11.2020
Con il Decreto del 7 luglio 2020, appena pubblicato, sono stati definiti gli importi del contributo forfettario dovuto dal datore di lavoro che ha presentato istanza di emersione del rapporto di lavoro già in essere con un lavoratore irregolare (pagamento non previsto per l’ipotesi di conclusione di nuovo contratto). ll contributo forfettario è determinato, per ciascun mese o frazione di mese, in cui si sia svolto il lavoro irregolare in: a) euro 300,00, per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; b) euro 156,00, per i settori dell’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza; c) euro 156,00, per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Il Ministero dell’Interno ed Ministero del Lavoro hanno emesso, in data 24 luglio 2020, una nuova circolare in tema di regolarizzazione dei lavoratori stranieri. In particolare, l’Amministrazione fornisce indicazioni sulle modalità e sulle tempistiche di avvio del rapporto di lavoro a seguito dell’inoltro della domanda telematica di emersione. Vengono, inoltre, forniti alcuni chiarimenti in tema di cessazione del rapporto di lavoro prima del termine della procedura, di datore di lavoro plurimo nel caso di assunzione per lavoro domestico o assistenza alla persona e di lavoratore già impiegato regolarmente con un contratto in corso.