Strumenti di accessibilità
In caso di diniego della protezione internazionale, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, il permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciato al MSNA può essere convertito in permesso per studio, per accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo.
In tal caso, la richiesta è presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione del diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ovvero entro 30 giorni dalla notifica del decreto con cui l'Autorità giudiziaria ha negato la sospensione del provvedimento impugnato, o ancora entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto di rigetto del ricorso.
Nel caso in cui uno o entrambi i soggetti che devono sposarsi siano titolari dello status di rifugiato non potendo rivolgersi alle proprie autorità diplomatiche, dovranno chiedere il rilascio al Tribunale di un atto notorio che attesti, alla presenza di due testimoni, che non vi sono impedimenti a contrarre matrimonio. Il predetto atto notorio dovrà poi essere inviato in originale presso l’ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati sito a Roma, in Via Caroncini 19, con copia del riconoscimento dello status di rifugiato, del permesso di soggiorno in corso di validità e di un documento di identità di entrambi i nubendi. L’ACNUR provvede alla vidimazione dell’atto ed al suo rinvio al richiedente. La pratica è gratuita.
A fronte della presentazione di tale documentazione i futuri coniugi chiedono al Comune di procedere alle pubblicazioni di matrimonio, che potrà essere celebrato non prima di 8 giorni dalla effettiva pubblicazione.
I titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria non sono tenuti a dimostrare né l’idoneità abitativa dell’alloggio di cui hanno disponibilità, né il raggiungimento della soglia di reddito richiesta.
ll Ministero dell'Interno, con la Circolare del 4 luglio 2018, ha inteso fornire alle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale alcuni chiarimenti sui presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria. L 'Amministrazione sottolinea come il riconoscimento di tale forma di protezione debba avvenire nell'ambito dei principi già consolidati dalla giurisprudenza, in particolare la sentenza della Corte di Cassazione n. 4455 del 23 febbraio 2018, richiamando le Commissioni a valutare in maniera rigorosa le condizioni di vulnerabilità del richiedente, non riconducibili a condizioni di mera difficoltà bensì, come specificato nella sentenza citata, riferibili a condizioni di partenza di privazione o violazione dei diritti umani nel Paese di origine.
Circolare protezione umanitaria
Il titolare di protezione internazionale ha libertà di circolazione nell’Area Schengen, in esenzione dal visto, per un periodo massimo di 90 giorni.
Il permesso di soggiorno per protezione internazionale rilasciato dallo Stato italiano non consente lo svolgimento di attività lavorativa in un altro Stato membro dell’UE.
Il beneficiario della protezione internazionale ha diritto al ricongiungimento familiare a condizioni privilegiate rispetto ai titolari di un diverso titolo di soggiorno.
La procedura di ricongiungimento familiare e le categorie di familiari ricongiungibili sono le medesime previste in via generale dal T.U. Immigrazione ma se il titolare di protezione internazionale è un minore non accompagnato, è consentito l’ingresso ed il soggiorno per ricongiungimento familiare ai suoi ascendenti diretti di primo grado senza le limitazioni previste in via generale.
Il titolare di protezione internazionale ai fini dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare non deve fornire la prova del possesso di un alloggio idoneo e di un reddito minimo. Se è impossibilitato a fornire documenti ufficiali che provino i vincoli familiari può ricorrere ad altri mezzi atti a dimostrarne l’esistenza, e le medesime rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine sono tenute a svolgere le verifiche di volta in volta ritenute necessarie al fine di rilasciare adeguate certificazioni sostitutive. In ogni caso la domanda di ricongiungimento familiare del titolare di protezione internazionale non può essere rifiutata unicamente per l’assenza di documenti probatori i vincoli familiari.
Decorsi 5 anni di permanenza in Italia il beneficiario di protezione internazionale, in presenza di determinati requisiti, ha il diritto di chiedere il rilascio del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Il calcolo del periodo di soggiorno è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.
Il titolare di protezione internazionale, a differenza dei titolari di diverso titolo di soggiorno, non deve produrre la documentazione relativa all’idoneità dell’alloggio, né dimostrare il superamento del test di conoscenza della lingua italiana, ma deve indicare un luogo di residenza.
Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo riporta l’indicazione dello Stato che ha riconosciuto la protezione internazionale e la data del riconoscimento.
Il D.L. n. 20 /2023 ha stabilito che il permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, pur consentendo lo svolgimento di attività lavorativa, non è in via generale convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, fatta eccezione per alcuni casi specifici.
Nei casi in cui è possibile convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale è sempre necessario il possesso del passaporto.
Il richiedente protezione internazionale ha diritto a permanere in Italia sino all’adozione della decisione sulla sua domanda e, in caso di proposizione del ricorso contro la decisione negativa della Commissione Territoriale, per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere sul territorio nazionale.
Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo di durata semestrale, rinnovabile, che ha validità limitatamente al territorio italiano.
Il richiedente non è, dunque, autorizzato a circolare e soggiornare negli altri Stati UE e, laddove rintracciato in uno Stato membro, privo di un diverso titolo di soggiorno valido su quel territorio, sarà riaccompagnato in Italia.
Il richiedente la protezione internazionale è altresì tenuto ad informare le autorità competenti in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio, per consentire di ricevere le comunicazioni inerenti alla sua domanda. Il richiedente è tenuto a comparire personalmente avanti alla Commissione Territoriale per lo svolgimento del colloquio personale finalizzato all’esame della sua domanda di protezione internazionale e, in caso di regolare convocazione e mancata comparizione, senza una preventiva richiesta di rinvio, la Commissione Territoriale decide la domanda sulla base della documentazione a sua disposizione.
Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale il richiedente può svolgere attività lavorativa.
Nei casi in cui la Questura non rilasci il permesso di soggiorno per richiesta asilo contestualmente alla ricezione della domanda di protezione internazionale, provvede comunque a rilasciare un attestato nominativo, che costituisce un permesso di soggiorno provvisorio e che consente la stipula di un contratto di lavoro.
In pendenza della procedura di rinnovo del permesso di soggiorno, e sempre che non sia stata adottata una decisione definitiva sulla domanda di protezione internazionale, il richiedente può svolgere l’attività lavorativa.
Il permesso di soggiorno per richiesta asilo non può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
In caso di rigetto della domanda di protezione internazionale il richiedente può presentare ricorso al Tribunale territorialmente competente.
Per la presentazione del ricorso è necessaria l’assistenza di un avvocato, ma il richiedente privo delle risorse necessarie per sostenere il pagamento delle spese legali può presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, personalmente o tramite l’avvocato incaricato. Il ricorso deve essere presentato, a pena d’inammissibilità, nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione della decisione della Commissione Territoriale, ovvero nel termine ridotto di 15 giorni se la domanda è stata esaminata dalla Commissione Territoriale secondo una procedura accelerata o il richiedente asilo è sottoposto a trattenimento.
Il richiedente protezione internazionale ha diritto a rimanere sul territorio italiano sino alla scadenza del termine per proporre il ricorso.
La presentazione del ricorso sospende automaticamente l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 35-bis, co. 3, d.lgs. n. 25/2008.
In questi ultimi casi il provvedimento impugnato può essere sospeso dal Tribunale previa presentazione di apposita istanza.
La proposizione del ricorso o dell’istanza cautelare non sospende l’efficacia esecutiva della decisione di rigetto della Commissione Territoriale che respinge o dichiara inammissibile un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-bis.
Il richiedente autorizzato a permanere sul territorio a seguito della presentazione del ricorso ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo, tranne nell’ipotesi in cui si trovi trattenuto in un C.P.R.
Il ricorso contro la decisione della Commissione Territoriale può essere presentato sia nel caso in cui la Commissione Territoriale abbia negato il riconoscimento della protezione internazionale e di quella speciale, sia nel caso in cui sia stata riconosciuta al richiedente una forma di protezione, ma lo stesso ritenga di aver diritto ad una protezione maggiore.
Il richiedente che ha manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso alle misure di accoglienza, che devono garantire il rispetto della sfera privata - comprese le differenze di genere e delle esigenze connesse all’età - la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l’unità dei nuclei familiari, l’apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze e idonee a prevenire ogni forma di violenza per garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti.
I richiedenti asilo possono essere accolti unicamente nei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) o nei Centri governativi di prima accoglienza, ad eccezione dei richiedenti asilo in condizione di vulnerabilità, e di quelli che hanno fatto ingresso sul territorio nazionale a seguito di corridoi umanitari o evacuazione o programmi di reinsediamento che, invece, possono accedere alle strutture del SAI.
Hanno accesso al Sistema di Accoglienza ed Integrazione (SAI) in presenza di posti disponibili:
La domanda presentata da un genitore si estende anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore, al momento della presentazione della richiesta.
La domanda può essere presentata dal minore anche in un momento diverso, per il tramite del genitore.
Il minore non accompagnato che voglia accedere alla domanda di protezione internazionale ha diritto di ricevere ogni informazione necessaria nonché di partecipare a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano, e di essere ascoltato, alla presenza di un mediatore culturale e linguistico. L’autorità che riceve la domanda dà immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni per l’apertura della tutela e per la nomina del tutore che assiste il minore in ogni fase della procedura. La domanda può essere presentata personalmente dal minore o dal suo tutore. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere nuovamente all’ascolto del minore anche senza la presenza del genitore o del tutore, fermo restando la presenza del personale di sostegno, tenuto conto del suo grado di maturità e di sviluppo, nell’esclusivo interesse del minore.
La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l’ufficio di polizia di frontiera, all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale, oppure all’ufficio della Questura competente in base al luogo di dimora del richiedente. Al momento della domanda l’autorità che la riceve è tenuta ad informare il richiedente sulla procedura da seguire sui suoi diritti e doveri durante la procedura, sui tempi ed a consegnare un opuscolo informativo. La domanda può essere presentata in ogni momento e non può essere respinta, né esclusa, per il solo fatto di non essere stata presentata tempestivamente. La verbalizzazione della domanda di protezione avviene attraverso la sottoscrizione di un modello, chiamato “C3” nel quale, il richiedente, dovrà fornire i suoi dati anagrafici, l’indicazione dei suoi più stretti familiari, della sua cittadinanza, della lingua parlata, dell’eventuale orientamento religioso e/o appartenenza etnica, nonché dei Paesi da lui attraversati prima di arrivare in Italia. Se il modello “C3” presenta degli errori di traduzione e/o di trascrizione, il richiedente, innanzi alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione Internazionale, confermerà o meno i suoi dati anagrafici ed i motivi posti a fondamento della sua domanda di protezione. Il C3 rappresenta pertanto il necessario presupposto per l’avvio della procedura che porterà all’audizione del richiedente innanzi alla Commissione Territoriale.
Con la nota del 25 maggio 2018, l’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) chiarisce l’interpretazione della nozione di “residenza” richiesta per accedere alle politiche attive del lavoro da parte dei richiedenti protezione internazionale. L’Agenzia ha ritenuto di interpretare estensivamente il termine “residenti” ritenendo sufficiente, ai fini dell’accesso ai servizi per l’impiego, la prova della dimora abituale. Ciò in quanto per il richiedente asilo, ai sensi l’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 142/2015, il centro o la struttura dove è accolto rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica.
Con la nota del 25 maggio 2018, l’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) chiarisce l’interpretazione della nozione di “residenza” richiesta per accedere alle politiche attive del lavoro da parte dei richiedenti protezione internazionale. L’Agenzia ha ritenuto di interpretare estensivamente il termine “residenti” ritenendo sufficiente, ai fini dell’accesso ai servizi per l’impiego, la prova della dimora abituale. Ciò in quanto per il richiedente asilo, ai sensi l’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 142/2015, il centro o la struttura dove è accolto rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica.
La protezione internazionale rappresentata il sistema di norme volte a garantire, tutelare e proteggere i diritti fondamentali della persona costretta a fuggire dal Paese di cittadinanza o di di dimora abituale per il fondato timore di subire persecuzioni personali o danni gravi, che si trova in uno degli Stati in cui è in vigore la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati. La protezione Internazionale include lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria.
Lo status di rifugiato è riconosciuto allo straniero o apolide, il quale, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione del proprio Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza (apolide) e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra.
Qualora lo straniero o apolide, richiedente la protezione internazionale, non possieda i requisiti per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, potrà ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria se nei suoi confronti sussistono fondati motivi per ritenere che, qualora egli ritornasse nel Paese di origine (o nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, se apolide) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno. È considerato danno grave, il rischio fondato di subire una condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte, tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, e la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Il permesso di soggiorno per casi speciali è rilasciato in presenza di particolari fattispecie concrete, che presentano tra loro caratteristiche molto diverse, ma in presenza delle quali il diritto al soggiorno consegue a ragioni di carattere umanitario.
È denominato permesso di soggiorno per casi speciali quello rilasciato in favore delle vittime di violenza domestica (art. 18-bis TUIMM), delle vittime di grave sfruttamento lavorativo (art. 22, co. 4-quater TUIMM), nei casi di soggiorno per protezione sociale (art. 18 TUIMM).
È altresì rilasciato ai sensi dell’art. 1, co. 9, DL n. 113/2018, ovvero a coloro che avrebbero avuto diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari oramai abrogato.
Nel 2023 sono stati rilasciati in Piemonte 24.683 nuovi permessi di soggiorno (7,5% dei nuovi permessi rilasciati a livello nazionale), di cui il 32% per protezione. Dato nettamente in calo rispetto all’anno precedente: si passa da 13.674 nel 2022 a 7.838 permessi per protezione rilasciati nel 2023, circa 5.800 permessi in meno (-43%).
La tendenza riflette quella a livello nazionale, che vede quasi dimezzarsi il numero dei permessi per protezione rilasciati: si passa dagli oltre 200mila permessi nel 2022 (202.552) ai circa 106mila nel 2023 (-47,6%), in buona parte a causa del ridimensionamento dei permessi speciali per protezione temporanea rilasciati ai cittadini ucraini a seguito della guerra (da 149mila a 21mila).
Nel 2023 in Piemonte il 46% dei cittadini non comunitari regolarmente presenti ha un permesso di soggiorno in scadenza: i principali motivi dei permessi di soggiorno a termine sono relativi alla famiglia (38,3%), lavoro (26,8%), protezione internazionale e richiesta asilo (27,6%) e studio (4,7%). I titolari di protezione e i richiedenti asilo in Piemonte rappresentano lo 0,8% della popolazione della regione.
[Fonte: ISTAT, dati al 01/01/2024]
Sono 9.365 le persone presenti all'interno dei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) in Piemonte, che rappresentano lo 0,2% della popolazione della regione.
Vi è una forte sproporzione di genere, con l'86 di uomini e il 14% di donne; in particolare, in alcune province la percentuale di uomini supera il 90% (VCO 98%, Cuneo 95%, Alessandria 92% e Asti 91%)..
Tra gli uomini i primi due paesi d’origine sono il Bangladesh e il Pakistan, mentre per le donne tra i paesi di provenienza più frequenti figurano la Costa d’Avorio, Perù, Nigeria, Camerun, Tunisia, Ucraina e Georgia. In generale, più del 40% delle persone all’interno dei CAS proviene da Bangladesh e Pakistan.
Tra i minori le provenienze più diffuse sono Perù (19%), Costa D’Avorio (10%) e Ucraina (8%), seguite da Tunisia (7%), Turchia (7%), Georgia (6%) e dalla Turchia-Etnia Curda (5%).
Il 44% delle persone accolte si trova nei centri della Città Metropolitana di Torino. Si tratta, inoltre, di persone molto giovani: una su 3 ha infatti tra i 18 e i 24 anni e più della metà di loro (55%) ha tra i 18 e 29 anni. Il 10% delle persone accolte è minore: tra questi, 38 sono minori stranieri non accompagnati.
[Fonte: Prefettura di Torino, dati al 30/11/2024 e per alcune sezioni al 28/01/2025]
Il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) offre 2469 posti in Piemonte, il 6,4% dei posti disponibili in Italia. Gli enti locali titolari di progetto sono 36, di cui 23 comuni, 2 unioni di comuni, 1 provincia e 10 enti consortili (enti gestori delle funzioni socio-assistenziali).
La provincia di Torino è l’unica che offre posti per persone con disagio mentale e/o disabilità fisica, di cui la quasi totalità (36 su 46) nel Comune di Torino; anche per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati più della metà dei posti disponibili è concentrata nel Comune di Torino (68%), a cui si aggiungono il territorio del Con.I.Sa (Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale Valle di Susa, 16%), la provincia di Alessandria (10%) e il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale 12 (CISA 12) di Nichelino, Vinovo, None e Candiolo (6%).
[Fonte: SAI - Sistema di accoglienza e integrazione, dati al 31/12/2024]
Tabelle e grafici
02_Motivi_permessi_di_soggiorno_2023.xlsx
03_Presenze_per_provincia_nei_CAS_11_2024.xlsx
04_Genere_presenze_CAS_CMT_11_2024.xlsx
05_Età_presenze_CAS_CMT_01_2025.xlsx
06_Provenienza_presenze_CAS_CMT_01_2025.xlsx
07_Provenienza_minori_presenti_CAS_CMT_01_2025.xlsx
08_Posti_finanziati_SAI_11_2024.xlsx
09_Posti_finanziati_per_provincia_e_tipologia_SAI_02_2024.xlsx
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