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Con l’entrata in vigore del D.L. 113/18, sono già operative le modifiche nella gestione dell’accoglienza previste dal Sistema SPRAR come comunicato dal Servizio Centrale al responsabili degli enti titolari dei progetti in una nota del 25 ottobre 2018. In particolare si sottolinea che dal 5.10.18 non potranno più essere inseriti nei progetti SPRAR i richiedenti asilo ed i titolari di protezione umanitaria mentre potranno rimanere in accoglienza fino alla scadenza del progetto coloro che sono stati inseriti prima di quella data.
Cortometraggio sul tema dell'accoglienza dei richiedenti asilo sul territorio italiano con un'attenzione particolare al territorio piemontese.
Il video mostra da un lato alcune problematiche che caratterizzano il processo di accoglienza e dall'altro alcune ricadute di queste problematiche sui territori e sui richiedenti asilo, nonché i modelli locali di sviluppo positivo.
Estratti di approfondimento realizzati per il cortometraggio FUORI EMERGENZA: La complessità dell'accoglienza all'interno del progetto Ve.S.T.A - Verso Servizi Territoriali Accoglienti promosso da Regione Piemonte in collaborazione con l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali dell'Università del Piemonte Orientale (UPO) e l’Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte (IRES).
Capitolo 1 / I NUOVI FLUSSI MIGRATORI
Capitolo 2 / IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA
Capitolo 3 / LA COMMISSIONE
Capitolo 4 / IL LAVORO
Con l’art. 1 del D.L. n. 113/2018 è stata disposta la modifica dell’art. 5, co. 6 D.lgs. 286/98 con l’abrogazione della disposizione che prevedeva il rilascio del permesso di soggiorno in presenza di gravi motivi di carattere umanitario o risultante da obblighi costituzionali o internazionali. Il decreto prevede l’introduzione di nuovi permesso di soggiorno di carattere temporaneo per salute, per calamità naturale oppure per particolare valore civile.
Con la pubblicazione sulla G.U. del 4 ottobre 2018, è entrato in vigore il D.L. cd. “Sicurezza” contenente tra l’altro disposizioni in materia di protezione umanitaria ed internazionale anche con riferimento all’accoglienza, in tema di espulsioni e trattenimento nei C.P.R. nonché di iscrizione anagrafica e cittadinanza. Il D.L. è ora approdato al Parlamento per la conversione in legge che dovrà avvenire entro il 3 dicembre 2018.
In data 20 agosto 2018 è stato pubblicato il nuovo bando per la selezione di volontari in Servizio Civile Universale (SCU). Il programma è rivolto a giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare volontari/e di Servizio Civile partecipando a progetti che si realizzeranno tra il 2018 e il 2019 in Italia e all’estero. La quota complessiva è di 53.363 posti di cui 28.967 previsti dal bando nazionale e 24.396 dai diversi bandi regionali. Possono accedere al programma tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, inclusi richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale e umanitaria.
Inoltre, per i soli progetti realizzati in Italia, il bando riserva 190 posti a giovani stranieri titolari di protezione internazionale o umanitaria. Il termine di invio della domanda è fissato al 28 settembre 2018. Tutte le informazioni sono presenti sul sito http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it
La Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, con la Circolare dell’8 agosto 2018, ha affermato la necessità di dare attuazione alla norme previste dalla L. 46/2017 in tema di notifica via PEC dei provvedimenti delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale. Com’è noto l’entrata di vigore della procedura che prevede le notifiche ai richiedenti asilo tramite PEC con consegna del provvedimento da parte del responsabile del centro o la struttura ove questi sia accolto era stata sospesa con la Circolare del 10 agosto 2017. Ora la Commissione Nazionale chiede alle Commissioni territoriali di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata ed il nominativo del responsabile del servizio di notificazione entro il 31 agosto 2018. L’avvio della procedura è fissato per il 30 settembre 2018.
Il Ministero dell'Interno, con la Circolare del 4 luglio 2018, ha inteso fornire alle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale alcuni chiarimenti sui presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria. L'Amministrazione sottolinea come il riconoscimento di tale forma di protezione debba avvenire nell'ambito dei principi già consolidati dalla giurisprudenza, in particolare la sentenza della Corte di Cassazione n. 4455 del 23 febbraio 2018, richiamando le Commissioni a valutare in maniera rigorosa le condizioni di vulnerabilità del richiedente, non riconducibili a condizioni di mera difficoltà bensì, come specificato nella sentenza citata, riferibili a condizioni di partenza di privazione o violazione dei diritti umani nel Paese di origine.
ll Ministero dell'Interno, con la Circolare del 4 luglio 2018, ha inteso fornire alle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale alcuni chiarimenti sui presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria. L 'Amministrazione sottolinea come il riconoscimento di tale forma di protezione debba avvenire nell'ambito dei principi già consolidati dalla giurisprudenza, in particolare la sentenza della Corte di Cassazione n. 4455 del 23 febbraio 2018, richiamando le Commissioni a valutare in maniera rigorosa le condizioni di vulnerabilità del richiedente, non riconducibili a condizioni di mera difficoltà bensì, come specificato nella sentenza citata, riferibili a condizioni di partenza di privazione o violazione dei diritti umani nel Paese di origine.
Circolare protezione umanitaria
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4455 del 23 febbraio 2018, ha stabilito un importante principio in tema di riconoscimento della protezione umanitaria. La Suprema Corte, dopo un'attenta rassegna dei contenuti di questa forma di protezione nel quadro normativo italiano ed europeo, afferma che la stessa possa certamente essere riconosciuta a coloro che abbiano raggiunto un elevato grado di integrazione sociale e lavorativa nel nostro paese. Tuttavia tale requisito non può essere un fattore esclusivo di concessione della protezione ma è necessario anche un ulteriore approfondimento sulla condizione di vulnerabilità del richiedente volto ad accertare la sussistenza di situazioni di effettiva deprivazione dei diritti umani nel paese di origine.
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