Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2819 del 2 aprile 2025 ha affermato che qualsiasi impulso del cittadino, purché effettuato nelle forme e nei modi previsti, fa sorgere l’obbligo, in capo all’Amministrazione, di provvedere su tale richiesta, anche se nell’ambito della procedura è prevista l’interposizione di piattaforme informatiche esternalizzate a fornitori esterni. Nel caso in esame si trattava della richiesta di visto al Consolato italiano presentata tramite piattaforma informatica gestita da una società esterna di servizi, richiesta a cui il Consolato nel termine di 6 mesi, non aveva mai dato seguito né con fissazione dell’appuntamento, né tantomeno con il rilascio del visto.
