Percorsi Formativi
In quali settori trovano maggiormente lavoro i cittadini e le cittadine straniere? Come possono ottenere il riconoscimento delle proprie qualifiche e dei titoli di studio? Quali servizi e informazioni sono a disposizione di chi vuole intraprendere un percorso di riconoscimento? E che ruolo possono ricoprire operatori e stakeholders nei processi di valorizzazione del capitale umano?
Il ciclo di formazione Migrazioni e capitale umano: strumenti e risorse per una valorizzazione delle competenze promosso nell’ambito del progetto “Fatti Riconoscere! Accesso allo studio e al lavoro in Italia” affronta questi temi, con l'obiettivo di potenziare e aggiornare le conoscenze di operatori pubblici e del privato sociale e stakeholders in materia di riconoscimento dei titoli di studio e valorizzazione delle competenze possedute da chi arriva dall’estero.
Programma intero ciclo di formazione
Modulo I - Popolazione straniera e mercato del lavoro
a cura del Dipartimento di Politiche, Cultura e Società (Università di Torino)
Modulo II - La normativa in materia
a cura del Dipartimento di Giurisprudenza (Università di Torino)
Modulo III - Studi di caso
a cura del Dipartimento di Giurisprudenza, dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione e dell’Associazione A Pieno Titolo
Come fare per ottenere il riconoscimento dell'abilitazione professionale acquisita all'estero?
slide introduttive normativa - Dip. Giurisprudenza - UniTo
slide introduttive - ASGI
studio di caso K. - Ass. A Pieno Titolo
studio di caso M. - Ass. A Pieno Titolo
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Modulo IV - Servizi e risorse
a cura di IRES Piemonte e del Dipartimento di Culture, Politica e Società
Il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali conseguiti all’estero permette di valorizzare le esperienze e le conoscenze acquisite da cittadini stranieri minori e adulti al di fuori dei confini nazionali e favorisce il loro accesso allo studio e al lavoro in Italia.
La corrispondenza tra i titoli di studio e le qualifiche professionali ottenute all’estero e quelle italiane è essenziale per assicurare, in attuazione degli articoli 14 e 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell'art. 6 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, degli articoli 4 e 34 della Costituzione, la mobilità degli individui a fini educativi e professionali con il conseguente riconoscimento del diritto a continuare il proprio percorso formativo e professionale ad un livello equivalente o superiore a quello svolto nel Paese di provenienza nel rispetto del diritto alla libera scelta della professione, dell’istituto e del luogo di formazione.
I cittadini europei ed extraeuropei che intendano ottenere il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali ottenute all’estero devono essere titolari della libertà di circolazione e di stabilimento, da intendersi quale diritto di partecipare in maniera stabile e continuativa alla vita economica di un paese diverso da quello di origine.
Per tali ragioni, solamente coloro che siano muniti di un valido titolo in forza del quale possano soggiornare nel territorio italiano hanno la facoltà di ottenere il riconoscimento dei percorsi di formazione pregressi compiuti all’estero.
Altro aspetto peculiare della disciplina del riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali riguarda la provenienza del titolo.
Ove l’interessato, titolare del diritto alla libera circolazione sul territorio italiano, sia in possesso di un titolo di studio conseguito nell’Unione Europea o in uno Stato equiparato a questi fini (Stati dello Spazio Economico Europeo[1] e Svizzera) o con cui l’Italia abbia concluso specifici accordi, vanta a pieno titolo il diritto al riconoscimento della qualifica professionale. Ove il diploma professionale sia stato ottenuto in un Paese terzo sarà possibile il riconoscimento della qualifica solo nel rispetto delle procedure normative nazionali, permanendo la necessità di un raffronto tra le conoscenze attestate dal diploma e le qualifiche richieste nello stato per lo svolgimento della professione.
In materia di al riconoscimento dei titoli di studio per finalità accademiche, la provenienza del titolo ha un’incidenza limitata nel corso del procedimento amministrativo in quanto la competenza a dichiarare l’equivalenza tra i titoli di studio è rimessa alle istituzioni universitarie nell’ambito della propria autonomia.
Da questo inquadramento, emerge come l’esatta determinazione del fine per il quale si intende ottenere il riconoscimento del titolo o della qualifica professionale è essenziale per la corretta individuazione delle pubbliche amministrazioni competenti nell’espletamento del procedimento amministrativo e delle modalità di svolgimento dell’istruttoria.
Il presente documento sistematizza il quadro normativo internazionale e nazionale, raccoglie le principali pronunce giurisprudenziali in materia e individua stratificazioni, lacune e antinomie normative.
Scopo del progetto è analizzare i procedimenti amministrativi che, dichiarando la corrispondenza tra i titoli di studio, riconoscono equivalente o equipollente ai titoli nazionali le qualifiche estere riservando specifica attenzione allo studio delle procedure di riconoscimento riservate a categorie di individui particolarmente vulnerabili come i richiedenti asilo, i titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati.
Nel corso della ricerca, si è, inoltre, analizzato il tema del diritto allo studio con specifico riguardo ai requisiti che i minori devono possedere per poter accedere alla scuola, oltre agli specifici strumenti esperibili a tutela del diritto all’istruzione.
Video-Interviste
Interviste sul percorso di riconoscimento di titoli di studio acquisiti in paesi esteri a cura di IRES Piemonte e del Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università degli Studi di Torino.
Ricerca
Ricerca sulle caratteristiche socio-demografiche e sull’analisi sociologica dei percorsi di inserimento scolastico-professionale di minori e adulti con cittadinanza non italiana.
La ricerca intende mettere a fuoco risorse e vincoli con cui richiedenti asilo, minori stranieri (accompagnati e non), adulti non italiani lungo residenti incontrano nei percorsi di istruzione, qualificazione e formazione o di recupero di percorsi di studio esperiti altrove. L’approfondimento qualitativo consentirà di raccogliere bisogni nformativi e di verificare se e quanto le risorse esistenti risultino efficaci.
Percorsi Formativi
21 marzo 2023 | 10.00 - 12.00 | online
Tavola rotonda online Capitale umano in emigrazione e percorsi di inclusione. Tra normativa, buone pratiche e risorse informative
locandina
La migrazione del sapere in Europa - Manuela Consito, Elena Belliardo - Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino
Competenze in movimento: valorizzare i titoli di studio stranieri. Percorsi, strumenti e risorse a sostegno dell'inclusione - Roberta Ricucci, Giulia Marroccoli - Dipartimento di Culture Politica e Società, Università di Torino
Conoscere, prevenire e contrastare le discriminazioni. La rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte - Giovanna Spolti - IRES Piemonte, Rete regionale contro le discriminazioni
Strumenti e risorse - Roberta Valetti - IRES Piemonte
4 aprile 2023 | 14.30 - 16.30 | online
Webinar Migranti, rifugiati e richiedenti asilo in Italia: l'inserimento lavorativo e il complesso riconoscimento delle competenze
locandina
Roberta Ricucci, Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università di Torino
a breve saranno disponibili le slide
12 aprile 2023 | 14.30 - 16.30 | online
Webinar Strumenti e risorse per la valorizzazione delle competenze: la normativa europea in materia di riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali stranieri
locandina
slide - Elena Belliardo e Vittoria Marchese, Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino
19 aprile 2023 | 14.30 - 16.30 | online
Webinar La giurisprudenza europea in merito all’utilizzo di qualifiche e di titoli di studio professionali stranieri
slide - Elena Belliardo e Vittoria Marchese, Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino
3 maggio 2023 | 14.30 - 16.30 | online
Webinar L'ABC dei percorsi di riconoscimento: orientarsi tra servizi e procedure
locandina
slide - Juri Di Molfetta, Associazione A Pieno Titolo
10 maggio 2023 | 14.30 - 16.30 | online
Webinar Richiedenti asilo e rifugiati alla prova del riconoscimento: prassi, circolari e pratiche. Un aggiornamento in materia
locandina
locandina - Juri Di Molfetta, Associazione A Pieno Titolo
slide - Laura Furno, Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
14 giugno 2023 | 14.30 - 16.30 | online
Webinar Dove trovo le giuste informazioni? Una guida alle risorse online
locandina
slide - Giulia Marroccoli, Dipartimento di Culture, Politica e Società - UniTo, Roberta Valetti e Silvia Genetti, IRES Piemonte
21 giugno 2023 | 14.30 - 16.30 | online
Tavola rotonda: L'accesso al mondo universitario. Buone pratiche, sinergie e risorse
slide - Gianluca Zucconelli, Università Iuav di Venezia
slide - Anca Abalasei, Debora Bonetti e Valeria Petta, Università di Torino
slide - Cristina Conti, Università degli Studi del Piemonte Orientale
21 settembre 2023 | 14.30 - 17.30 | online
Migrazioni e capitale umano: strumenti e risorse per una valorizzazione delle competenze
Incontro formativo rivolto specificatamente ai/lle referenti dei Nodi Antidiscriminazione della rete regionale piemontese.
Locandina
Per un vocabolario della valorizzazione del capitale umano: orientarsi tra normative e procedure - Elena Belliardo, Vittoria Marchese, Dip. Giurisprudenza, UniTo
Migrazioni e capitale umano - Juri Di Molfetta, Ass. A Pieno Titolo
slide - Laura Furno, ASGI
26 settembre 2023 | 14.30 - 17.30 | online
Migrazioni, richiedenti asilo e rifugiati in Italia. L'inserimento lavorativo e il complesso riconoscimento delle competenze
Locandina
Processi migratori e mutamento sociale - Roberta Ricucci, Dipartimento di Culture, Politica e Società - UniTo)
L'ABC dei percorsi di riconoscimento: orientarsi tra servizi e procedure - Juri Di Molfetta, Ass. A Pieno Titolo
5 ottobre 2023 | 14.30 - 16.30 | online
Webinar Migranti, rifugiati e richiedenti asilo alla prova del riconoscimento dei titoli di studio
Incontro formativo rivolo specificatamente a docenti, operatori e operatrici attivi presso i Centri Per l'Istruzione degli Adulti - CPIA
Locandina
slide - Laura Furno, ASGI
I percorsi di valorizzazione di titoli e competenze acquisiti all'estero - Juri Di Molfetta, Ass. A Pieno Titolo
Le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali analizzate in questa sezione riguardano gli adulti vale a dire coloro che abbiano ottenuto all’estero un diploma di scuola secondaria, una laurea di primo o di secondo livello, un dottorato di ricerca ovvero abbiano ottenuto un titolo abilitativo allo svolgimento di specifiche professioni.
Con la ratifica della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea (comunemente detta Convenzione di Lisbona) avvenuta mediante la legge n. 148 del 11 luglio 2002, l’Italia ha introdotto il principio del riconoscimento finalizzato dei titoli di studio e delle qualifiche professionali in ragione del quale i procedimenti amministrativi volti alla dichiarazione di corrispondenza tra i titoli di studio e le qualifiche professionali conseguite all’estero e quelle italiane divergono in ragione della specifica finalità per la quale è necessario procedere al riconoscimento del titolo.
Le finalità per le quali si intende ottenere il riconoscimento dei titoli di studio o delle qualifiche professionali sono:
L’art. 2 della legge 148 del 2002 consente a chi possiede un titolo di studio conseguito all’estero, a chi abbia studiato o abbia concluso un ciclo di studi all’estero di ottenere il riconoscimento del percorso di formazione compiuto al di fuori del territorio italiano.
Il giudizio ottenuto al termine di tale procedimento amministrativo può configurarsi alternativamente quale giudizio di equivalenza o dichiarazione di equipollenza.
Il giudizio di equivalenza, disciplinato dall’art. 2 della legge 148 del 2002, consente a colui che sia titolare di un titolo di studio conseguito all’estero di ottenere una dichiarazione di corrispondenza tra tale titolo e quello italiano al fine di poter accedere al livello di istruzione superiore successivo (corsi di laurea di primo e di secondo livello o accesso ad un dottorato di ricerca). Tale giudizio consente, inoltre, a colui che abbia studiato per un certo periodo di tempo all’estero di ottenere la declaratoria di corrispondenza tra il periodo di studio svolto all’estero e quello che si sarebbe potuto svolgere in Italia. In questo secondo caso, si rinvia a programmi di partenariato transfrontaliero posti a fondamento di accordi bilaterali o multilaterali di scambio tra istituti liberamente individuati i quali favoriscono una cooperazione interuniversitaria. Costituiscono un esempio di tali progetti il programma Erasmus e quello Socrates, il progetto Marco Polo e il progetto Turandot.
Il giudizio di equivalenza non conferisce valore legale al titolo di studio straniero, limitandosi a verificare la corrispondenza tra i due titoli e a favorire il proseguimento degli studi allo stesso livello di quelli svolti nel paese di provenienza.
In ragione delle caratteristiche appena descritte, è possibile qualificare il giudizio di equivalenza quale riconoscimento a effetto sostitutivo del ciclo di studi compiuto all’estero[1].
La competenza per questo giudizio è attribuita alle Università e agli istituti di istruzione universitaria, i quali, fatti salvi gli accordi bilaterali o multilaterali, la esercitano nell'ambito della loro autonomia, in conformità ai rispettivi ordinamenti ed in ossequio ai principi generali vigenti in materia.
In particolar modo, in caso di giudizio di equivalenza a fini dell’accesso ai corsi di primo ciclo dell’istruzione superiore, le amministrazioni competenti devono accertare l’ufficialità del titolo finale di scuola secondaria del sistema estero di riferimento e la sua idoneità a consentire l’iscrizione a corsi accademici della medesima natura. Alle Università italiane è, inoltre, richiesto di verificare che il titolo sia stato ottenuto dopo un percorso complessivo di almeno 12 anni di scolarità e che vi sia stato il superamento di una prova nazionale o di un esame finale, se previsto dall’ordinamento straniero[2].
La procedura di valutazione dei titoli finali esteri di primo e di secondo ciclo per l’accesso rispettivamente ai corsi di secondo (ad esempio, la laurea magistrale) e terzo ciclo (ad esempio, il dottorato di ricerca) impone alle Università di accertare che il titolo ufficiale rispettivamente di primo o secondo ciclo del sistema estero di riferimento, sia stato rilasciato da un’istituzione ufficiale del sistema estero. Il titolo di cui si chiede l’equivalenza deve, inoltre, consentire nel sistema estero di riferimento l’ingresso a medesimi corsi di secondo o terzo ciclo e deve presentare elementi di natura e disciplinari corrispondenti a quelli del titolo italiano richiesto per l’ingresso (come la natura accademica o elementi di ricerca).
Per una visione complessiva della normativa di riferimento, consulta
la tabella sinottica.
[1] M. CONSITO, L’immigrazione intellettuale, Napoli, 2012, 102 e ss.
[2] Nel caso in cui il sistema scolastico straniero preveda, per l’iscrizione alla laurea di primo livello, percorsi di durata inferiore ai 12 anni, il candidato, prima di aver accesso ai corsi universitari in Italia, è tenuto a dimostrare di aver frequentato l'università, superando i relativi esami, per un numero di anni pari al raggiungimento del requisito minimo dei dodici anni di scolarità. Per tali esami al candidato è inibita la possibilità di chiedere la convalida.
Oltre al giudizio di equivalenza, il titolare di un titolo di studio estero può richiedere la c.d. dichiarazione di equipollenza, con la quale, al termine di un procedimento amministrativo caratterizzato da una dettagliata analisi del percorso di studi svolto all’estero, si conferisce, in Italia, valore legale al titolo straniero, assimilandolo al corrispondente titolo di primo, di secondo o di terzo livello rilasciato dalle corrispondenti Università italiane.
Tale procedura è stata introdotta nel nostro ordinamento con il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, il quale, al fine di assicurare ai cittadini italiani all’estero, ai cittadini non regnicoli e agli stranieri il diritto di poter liberamente circolare, studiare e lavorare, introduceva una procedura con cui le università potevano dichiarare la corrispondenza tra il titolo estero rilasciato dalle università o da altri altri istituti superiori stranieri e il titolo italiano ovvero ammettere l’interessato a sostenere l’esame di laurea con dispensa totale o parziale degli esami di profitto.
Tale disposizione è stata abrogata per effetto della legge 148 del 2002, la quale, ricalcando la precedente normativa, ha introdotto una nuova procedura di valutazione dei titoli accademici esteri di primo e di secondo ciclo volta ad ottenere un corrispondente titolo italiano.
Il fine del procedimento disciplinato dall’art. 2 della legge 148 del 2002 è costituito dalla necessità di assicurare l’accesso ad un nuovo sistema educativo previo conferimento del valore legale al titolo di studio conseguito all’estero a coloro che, muovendosi verso uno stato diverso, abbiano esercitato il proprio diritto di circolazione. Tale procedura consente, inoltre, a colui che sia titolare di un diploma di scuola superiore o universitario di accedere al mondo del lavoro con specifico riconoscimento del pregresso percorso formativo.
In questa specifica ipotesi, il giudizio di equipollenza si qualifica quale riconoscimento a effetto cumulativo in quanto, al fine di assicurare la possibilità per lo straniero di intraprendere un percorso di studi successivo e supplementare in uno Stato diverso ovvero di accedere al mondo del lavoro, si accredita un titolo di studio straniero[1].
La competenza per l’espletamento di tale procedimento amministrativo è attribuita alle singole Università, le quali, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta della parte istante, possono rilasciare il corrispondente titolo italiano senza la richiesta di superare ulteriori esami o di presentare elaborati finali (riconoscimento diretto o equipollenza diretta) oppure possono richiedere all’interessato di sostenere ulteriori esami per conseguire crediti aggiuntivi o redigere delle relazioni per colmare la parte del curriculum studiorm non coperta dal titolo estero (abbreviazione di corso).
Al fine della richiesta di rilascio del corrispondente titolo italiano, le Università devono accertarsi che:
Occorre evidenziare che, per quanto riguarda il giudizio di equipollenza, il luogo di ottenimento del titolo di studio è irrilevante in quanto i predetti requisiti devono essere soddisfatti da chiunque richieda il riconoscimento del titolo di studio estero, indipendentemente dalla nazionalità e dallo Stato che abbia rilasciato la qualifica.
Per una visione complessiva della normativa di riferimento, consulta
la tabella sinottica.
[1] M. CONSITO, op. cit., 102.
Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 stabilisce che i cittadini di Stati membri dell'Unione europea, i cittadini degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica che abbiano conseguito in uno Stato diverso dall'Italia un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria o di istruzione professionale possano ottenere l'equipollenza con i titoli di studio finali italiani.
Gli interessati possono presentare domanda di rilascio della dichiarazione di equipollenza all’Ufficio Scolastico della provincia di residenza se si tratta di licenza di scuola secondaria di primo grado, oppure all’Ufficio Scolastico Regionale se si tratta di diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Occorre rilevare che, per il rilascio della dichiarazione di equipollenza, non sono previste tabelle di corrispondenza tra i titoli di studio stranieri e quelli italiani: l’effettiva corrispondenza tra le materie caratterizzanti i singoli corsi di studio, tra i programmi di studio svolti all’estero e quelli svolti dalle scuole italiane deve essere valutata caso per caso.
Per tali ragioni, gli interessati possono eventualmente essere sottoposti a prove integrative ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero da un’apposita commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione al fine di accertare la conoscenza della lingua italiana e la preparazione sulle materie che caratterizzano il corso di studio italiano.
La norma vigente in materia di giudizio di equipollenza in riferimento ai diplomi di scuola secondaria superiore o inferiore individua come soggetti legittimati attivi solamente i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica che abbiano compiuto 18 anni.
Allo stato attuale, coloro che abbiano la cittadinanza di un paese terzo, pur potendo validamente proseguire il proprio percorso di studi in Italia mediante un giudizio di equivalenza relativo al pregresso percorso di studi, non possono ottenere il giudizio di equipollenza e, conseguentemente, il riconoscimento legale del diploma straniero di scuola secondaria superiore o inferiore.
Per una visione complessiva della disciplina, consulta
la tabella sinottica.
