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Novità Legislative

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Il richiedente protezione internazionale che, dopo il rigetto del ricorso da parte del Tribunale Ordinario abbia proposto appello in base alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della L. 46 del 2017, non può essere espulso. Ciò in quanto, l'art. 19, co 4 D.Lgs. 150/2011 (ora abrogato ma ancora in vigore per i dinieghi notificati prima del 17/08/2017) stabilisce la sospensione dell'esecutività del rigetto fino al termine della procedura di impugnazione con il passaggio in giudicato della decisione. Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sez. VI con l'ordinanza n. 699/2018.

pdfCassazione ordinanza 699/2018

 

Il decreto legislativo n. 220 del 22 dicembre 2017, recante  disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, relativamente alle commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, è entrato in vigore il 31 gennaio 2018. Il provvedimento, attribuisce, tra l’altro, al Tribunale per i minorenni, anziché al giudice tutelare, il potere di nominare il tutore del minore non accompagnato. Questa disposizione comincerà ad applicarsi alle comunicazioni relative alla presenza di un minore non accompagnato affettuate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dopo il trentesimo giorno dall'entrata di vigore del decreto.

Con la circolare n.35/167 del 2018, il Ministero dell’Interno ed il Ministero del Lavoro forniscono i dettagli operativi per la presentazione delle domande relative al “decreto - flussi” per l’anno 2018. Nel documento l’Amministrazione ribadisce i numeri e le suddivisioni delle quote e la modalità telematica di invio delle domande al sito del Ministero dell’Interno. Sono indicati in dettaglio i moduli da utilizzare per ciascuna domanda ed i termini per la presentazione.

pdfCircolare Decreto Flussi 2018

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2017 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2018“. Nel provvedimento si legge che, per l'anno 2018, sono  ammessi cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 30.850 unità. In particolare sono ammessi, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, cittadini non comunitari entro una quota di 12.850 unita'. Tra questi sono previsti 500 ingressi per cittadini stranieri, residenti  all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine. E,’ inoltre, autorizzata, tra l'altro, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: 4.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 3.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 800 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da  altro  Stato  membro dell'Unione europea e la conversione in permessi di soggiorno per lavoro  autonomo di: 700 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 100  permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati da altro Stato membro dell'Unione europea. Il decreto prevede anche l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo di 2.400 cittadini non comunitari residenti all'estero,  appartenenti a particolari categorie, tra cui imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse non inferiori a 500.000 euro. Per quanto riguarda gli ingressi per lavoro stagionale, sono ammessi nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non  comunitari residenti all'estero entro una quota di 18.000 unita'. I termini per la presentazione delle domande decorrono a partire dal settimo giorno dalla pubblicazione per i lavoratori non stagionali e dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione per i lavoratori stagionali.

 

 

Con la Sentenza n. 275 del 20 dicembre 2017, la Corte Costituzionale interviene sul respingimento differito alla frontiera cioè sul caso in cui il cittadino straniero, ritenuto privo dei requisiti per l'ingresso, sia ammesso temporaneamente in Italia per necessità di pubblico soccorso ma poi successivamente sottoposto ad accompagnamento coattivo alla frontiera.
La Consulta ha ribadito come l’accompagnamento alla frontiera sia una modalità di esecuzione del respingimento differito che comporta una limitazione della libertà personale e che, pertanto, siano necessarie le garanzie previste dall’art. 13 della Costituzione per i casi di restrizione della libertà personale, invitando il legislatore  ad intervenire in proposito.

pdfCorte Costituzionale n. 275 del 2017

Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 12 dicembre 2017, ha dichiarato il carattere discriminatorio del comportamento dell’INPS che, a seguito di una Circolare emanata dopo la L. 232/16, aveva ristretto il campo delle beneficiarie del cd. “premio nascita” solo alle madri non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il Giudice, dunque, ha ordinato all’INPS di eliminare la condotta discriminatoria estendendo il beneficio a tutte le madri regolarmente presenti in Italia e che rispondano ai requisiti previsti dalla legge.

pdfOrdinanza Trib Milano 12.12.17

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 258 del 7 dicembre 2017, ha dichiarato l’illegittimità della disposizione della L. 91/1992 sulla cittadinanza nella parte in cui non prevede l’esonero dal giuramento della persona disabile che, a causa della sua patologia, non sia in grado di prestare il giuramento. L’imposizione del giuramento costituisce una forma di discriminazione e di emarginazione della persona affetta da disabilità che deve essere rimossa al fine di consentire anche alla persona affetta patologie psichiche l’acquisizione della cittadinanza.  L’esonero dal giuramento prescinde dal tipo di incapacità, rilevano l’impossibilità materiale di compiere l’atto in ragione della patologia in essere.

pdfSentenza Corte Costituzionale cittadinanza

pdfComunicato Stampa Cittadinanza

 

Il Tribunale di Bergamo, con l’ordinanza del 30 novembre 2017, ha stabilito che il cd. “premio alla nascita”, previsto dalla L. n. 232/16 e pari ad 800 euro, deve essere riconosciuto a tutte le madri, anche straniere, purché titolari di permesso unico lavoro. La legge, infatti, in un primo tempo aveva stabilito la corresponsione della somma senza distinzione di nazionalità ma, in seguito, una Circolare INPS aveva escluso dal beneficio tutte le cittadine straniere prive di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il Tribunale ha ritenuto che l’esclusione fosse in contrasto con il testo della legge e con la direttiva dell’Unione Europea n.2011/98 che garantisce la parità di trattamento nell’accesso alle prestazioni di maternità a tutti i migranti titolari di un permesso per famiglia o per lavoro.

pdfOrdinanza Trib. Bergamo 30.11.17

 

Il Giudice di Pace di Torino, con l’ordinanza del 22 novembre 2017, ha annullato il decreto di espulsione adottato nei confronti di un soggetto dichiaratosi minorenne al momento dello sbarco in Italia ma che, sottoposto ad accertamento sanitario, era stato considerato di età ossea pari o maggiore di anni 18. Nell’ambito del procedimento il minore aveva anche prodotto un certificato di nascita da cui risultava la sua minore età. Il Giudice, sul punto, ha ritenuto di seguire la procedura prevista per l’identificazione dei minori stranieri non accompagnati prevista dall’art. 19 bis D.Lgs. 142/2015 (recentemente introdotto con la L. 47 del 2017) ove si afferma che l’età viene prioritariamente dimostrata tramite documenti anagrafici e che, solo in caso di dubbio, il minore viene sottoposto ad accertamento socio-sanitario. Nel caso in esame, inoltre, il referto dell’accertamento sanitario non indicava il margine di errore come invece previsto obbligatoriamente dalla citata disposizione di legge.

pdfGDP Torino 22.11.17

Il Parlamento dell'Unione Europea ha approvato la proposta di riforma del Regolamento n. 604/2013 (cd. Regolamento Dublino III) già varato in sede di Commissione per le Libertà Civili, la Giustizia e gli Affari Interni. Si tratta di un testo destinato a mutare profondamente la disciplina della protezione internazionale poichè si propone di eliminare la competenza automatica nella valutazione della domanda di asilo del primo paese in cui il richiedente ha fatto ingresso. La competenza verrebbe decisa in base a delle quote che riguardano tutti i paesi dell’Unione Europea. Inoltre, con la riforma si intende ampliare la nozione di famiglia, includendo anche i fratelli e le sorelle nonché i figli maggiorenni del richiedente, consentendo così la riunione di famiglie che attualmente potrebbero rimanere separate. Infine, troverebbero rilievo in tema di competenza anche altri fattori di collegamento tra il richiedente e lo Stato in cui intende recarsi come precedenti soggiorni, corsi di studio o formazione o sponsorizzazione da parte di enti. Ora la riforma sarà all'esame dei Governi dei Paesi Membri all'interno del Consiglio Europeo.

Con due decisioni, il Tribunale di Torino ha concesso il riconoscimento dello status di rifugiato a un cittadino gambiano ed ad un cittadino nigeriano sulla base del loro orientamento sessuale. Ciò in considerazione  del fatto che, nei paesi di origine, l’omosessualità è considerata un reato e che pertanto, in caso di rimpatrio, i ricorrente sono concretamente esposti al rischio di subire atti persecutori direttamente dalle proprie autorità nazionali. In particolare, si segnala come in Gambia l’omosessualità sia punita con pene molto alte che in alcuni casi possono arrivare all’ergastolo e che, pertanto, nel caso in esame debba essere garantita la protezione internazionale.

pdfOrdinanze Tribunale Torino

Con la sentenza n. 5040/2017 del 19 ottobre 2017, il Consiglio di Stato ha affermato che la convivente more uxorio di un cittadino italiano ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno anche in assenza del matrimonio. Ciò in ossequio alle norme introdotte con la L. 76 del 2016 sulle unioni civili che ha definito la convivenza come la condizione di due persone maggiorenni stabilmente legate da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Pertanto, anche in assenza di una modifica specifica del T.U. Immigrazione, la Questura interessata avrebbe dovuto, previa verifica della situazione di fatto, valutare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 286/98 alla convivente more uxorio del cittadino italiano.

pdfConsiglio di Stato n. 5040/2017

Con un avviso di integrazione del 17 ottobre 2017, il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha modificato l’avviso del 3 agosto in tema di presentazione dei progetti di servizio civile aggiungendo la possibilità di partecipazione anche a giovani titolari di protezione internazionale ed umanitaria nell’ambito dei progetti finanziati dal Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI). I progetti dovranno prevedere attività e modalità che coinvolgano sia giovani volontari ordinari che giovani rifugiati. Tutte le informazioni sul sito del Dipartimento della Gioventù.

Il Giudice di Pace di Milano, con la decisione del 15 settembre 2017, ha confermato il divieto di adottare un decreto di espulsione nei confronti della persona intenzionata a richiedere la protezione internazionale. Ciò in quanto la decisone sulla fondatezza della domanda di asilo spetta esclusivamente alla competente Commissione Territoriale e nessuna valutazione preventiva è demandata alle Questura che ricevono la domanda.pdfGDP Milano 15.9.17

Con l’ordinanza del 27 luglio 2017, la Corte di Cassazione ha confermato che la sospensione dell’efficacia del provvedimento che nega la protezione internazionale è prevista per legge e si estende anche ai gradi di giudizio successivi al primo e fino al passaggio in giudicato della decisione. Ne consegue che non può essere adottato decreto di espulsione nei confronti di coloro che hanno proposto appello. Tale situazione trova applicazione soltanto ai giudizi già in corso dal momento che per i nuovi provvedimenti di diniego devono ora applicarsi le disposizioni della L. 46/2017 (cd. “Legge Minniti”) che ha abolito il grado di appello e stabilito la sospensione automatica soltanto per il primo grado di giudizio.

pdfCassazione 27 luglio 2017

Con la Circolare del 28 agosto 2017, il Ministero dell’Interno fornisce importanti chiarimenti sulle modifiche introdotte dalla L. 7 aprile 2017, n. 47 in tema di protezione dei minori stranieri non accompagnati. In particolare, il Ministero sottolinea gli aspetti relativi al divieto espresso di respingimento del MSNA ma anche del minore adottato, non munito di visto di ingresso e non accompagnato da almeno un genitore. Importanti novità sono state introdotte in tema di accertamento dell’età del minore ove si sancisce che l’accertamento debba essere multidisciplinare e che, qualora permangano dubbi sull’età, si presume sempre che lo stesso sia minorenne. Infine nella Circolare si sottolineano le differenze tra i casi di rilascio del permesso di soggiorno per minore età e per famiglia.

pdfCircolare Interno 28/08/2017 MSNA

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