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Il Ministero dell'Interno, con la Circolare del 4 luglio 2018, ha inteso fornire alle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale alcuni chiarimenti sui presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria. L'Amministrazione sottolinea come il riconoscimento di tale forma di protezione debba avvenire nell'ambito dei principi già consolidati dalla giurisprudenza, in particolare la sentenza della Corte di Cassazione n. 4455 del 23 febbraio 2018, richiamando le Commissioni a valutare in maniera rigorosa le condizioni di vulnerabilità del richiedente, non riconducibili a condizioni di mera difficoltà bensì, come specificato nella sentenza citata, riferibili a condizioni di partenza di privazione o violazione dei diritti umani nel Paese di origine.

pdfCircolare Min. Interno 4 luglio 2018

ll Ministero dell'Interno, con la Circolare del 4 luglio 2018, ha inteso fornire alle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale alcuni chiarimenti sui presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria. L 'Amministrazione sottolinea come il riconoscimento di tale forma di protezione debba avvenire nell'ambito dei principi già consolidati dalla giurisprudenza, in particolare la sentenza della Corte di Cassazione n. 4455 del 23 febbraio 2018, richiamando le Commissioni a valutare in maniera rigorosa le condizioni di vulnerabilità del richiedente, non riconducibili a condizioni di mera difficoltà bensì, come specificato nella sentenza citata, riferibili a condizioni di partenza di privazione o violazione dei diritti umani nel Paese di origine.

pdfCircolare protezione umanitaria

 

Il Decreto Legislativo n. 71 dell'11 maggio 2018 ha modificato l'art. 27 bis del T.U. Immigrazione introducendo nuove disposizioni in tema di ingresso e soggiorno per volontariato. Le norme appena entrate in vigore regolano l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 25 e i 35 anni per la partecipazione ad un programma di attivita' di volontariato di interesse generale e di utilita' sociale nell'ambito di una quota stabilita da un decreto che verrà emanato entro il 30 giugno di ogni anno. L'ingresso potrà avvenire previo nulla osta rilasciato in base alla sussistenza di diversi requisiti quali l'appartenenza del promotore dell'attività di volontariato a determinate categorie di enti senza scopo di lucro e di utilità sociale, la stipula di una convenzione tra volontario ed ente indicante in dettaglio le attività da svolgere, la polizza assicurativa e la copertura delle spese di viaggio, vitto, alloggio. Il permesso di soggiorno verrà rilascaito con la dicitura «volontario» per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno.

Il Decreto Legislativo n. 71 dell'11 maggio 2018 ha modificato l'art. 27 bis del T.U. Immigrazione introducendo nuove disposizioni in tema di ingresso e soggiorno per volontariato. Le norme appena entrate in vigore regolano l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 25 e i 35 anni per la partecipazione ad un programma di attivita' di volontariato di interesse generale e di utilita' sociale nell'ambito di una quota stabilita da un decreto che verrà emanato entro il 30 giugno di ogni anno. L'ingresso potrà avvenire previo nulla osta rilasciato in base alla sussistenza di diversi requisiti quali l'appartenenza del promotore dell'attività di volontariato a determinate categorie di enti senza scopo di lucro e di utilità sociale, la stipula di una convenzione tra volontario ed ente indicante in dettaglio le attività da svolgere, la polizza assicurativa e la copertura delle spese di viaggio, vitto, alloggio. Il permesso di soggiorno verrà rilascaito con la dicitura «volontario» per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno.

 

Con la nota del 25 maggio 2018, l’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) chiarisce l’interpretazione della nozione di “residenza” richiesta per accedere alle politiche attive del lavoro da parte dei richiedenti protezione internazionale. L’Agenzia ha ritenuto di interpretare estensivamente il termine “residenti” ritenendo sufficiente, ai fini dell’accesso ai servizi per l’impiego, la prova della dimora abituale. Ciò in quanto per il richiedente asilo, ai sensi l’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 142/2015, il centro o la struttura dove è accolto rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica.

pdfComunicazione ANPAL

 

Con la nota del 25 maggio 2018, l’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) chiarisce l’interpretazione della nozione di “residenza” richiesta per accedere alle politiche attive del lavoro da parte dei richiedenti protezione internazionale. L’Agenzia ha ritenuto di interpretare estensivamente il termine “residenti” ritenendo sufficiente, ai fini dell’accesso ai servizi per l’impiego, la prova della dimora abituale. Ciò in quanto per il richiedente asilo, ai sensi l’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 142/2015, il centro o la struttura dove è accolto rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica.

 pdfComunicazione ANPAL

Con la Sentenza n. 5850 del 24 maggio 2018, il Tribunale Amministrativo per il Lazio ha confermato la legittimità del diniego di visto per motivi di turismo sulla base della valutazione della sussistenza del c.d. “rischio migratorio”. L’interessato non è stato in grado di fornire all’Amministrazione la prova delle condizioni che giustificano il soggiorno dalle quali si potesse ritenere che egli avesse interesse a fare rientro nel Paese di origine alla scadenza del visto.

pdfTAR Lazio 5850/2018

Con la Sentenza n. 5850 del 24 maggio 2018, il Tribunale Amministrativo per il Lazio ha confermato la legittimità del diniego di visto per motivi di turismo sulla base della valutazione della sussistenza del c.d. “rischio migratorio”. L’interessato non è stato in grado di fornire all’Amministrazione la prova delle condizioni che giustificano il soggiorno dalle quali si potesse ritenere che egli avesse interesse a fare rientro nel Paese di origine alla scadenza del visto.

pdfTAR Lazio 5850/2018

Con la nota n. 5070 del 2 maggio 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che il Reddito di Inclusione (R.E.I.) è una provvidenza economica oggetto di diritto soggettivo in base alla legislazione vigente. Per tale motivo il beneficio è concesso ai cittadini dell’UE ed i loro familiari titolari di diritto al soggiorno, ai cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ed ai titolari di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria). La misura non è invece garantita ai titolari di protezione umanitaria.
Si segnala inoltre che i beneficiari devono essere residenti in via continuativa in Italia da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.

pdfNota Ministero Lavoro prot. 5070/2018

Con la nota n. 5070 del 2 maggio 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che il Reddito di Inclusione (R.E.I.) è una provvidenza economica oggetto di diritto soggettivo in base alla legislazione vigente. Per tale motivo il beneficio è concesso ai cittadini dell’UE ed i loro familiari titolari di diritto al soggiorno, ai cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ed ai titolari di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria). La misura non è invece garantita ai titolari di protezione umanitaria.
Si segnala inoltre che i beneficiari devono essere residenti in via continuativa in Italia da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.

pdfNota Ministero Lavoro prot. 5070/2018

Il Tribunale Ordinario di Torino, con la sentenza del 9 maggio 2018, ha riconosciuto la propria competenza in una controversia in materia di accertamento dello stato di cittadinanza. Ciò in applicazione delle disposizioni introdotte con la L. 46/2017 che hanno assegnato alle sezioni specializzate del Tribunale Ordinario del luogo in cui ha dimora il ricorrente le controversie in tema di apolidia e cittadinanza. Pare, dunque, superata la distinzione tra le controversie relative alla richiesta di cittadinanza per matrimonio e quelle relative alla richiesta per residenza decennale in relazione alle quali risultava finora competente il Tribunale Amministrativo per il Lazio.

pdfTribunale TORINO 9 maggio 2018

Con la Circolare congiunta n. 4079 del 7 maggio 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale per il Lavoro hanno finalmente chiarito che il cittadino straniero in possesso della ricevuta della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari può svolgere attività lavorativa. Questo perché, ai sensi dell’art. 14, co. 1 D.P.R. 394/99, il permesso per motivi familiari consente di svolgere attività lavorativa senza necessità di conversione in permesso per motivi di lavoro. Pertanto l’art. 5, co. 9 bis T.U. Immigrazione deve trovare applicazione anche per i permessi di soggiorno per motivi familiari.

pdfCircolare n. 4079 del 7 maggio 2018

Il Tribunale di Roma, con la sentenza del 17 aprile 2018, ha dichiarato lo status di cittadini italiani dei discendenti, nati in Brasile, di un cittadino italiano deceduto senza rinunciare alla cittadinanza italiana né acquisire quella brasiliana. Il Tribunale ha ammesso il ricorso alla via giudiziale per l’accertamento della cittadinanza iure sanguinis in presenza di un grave ritardo da parte dell’Autorità Consolare italiana in Brasile a cui i ricorrenti si erano rivolti fin dal 2014. Nella sentenza si legge, infatti, che l’Amministrazione è tenuta ha rispettare il termine di 730 giorni previsto dall’art. 3 del D.P.R. 362/1994 e che l’incertezza in ordine al definizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza ed il decorso di un lasso irragionevole di tempo equivalgono ad un diniego che giustifica il ricorso alla tutela giurisdizionale.

pdfTribunale di Roma 17 aprile 2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4455 del 23 febbraio 2018, ha stabilito un importante principio in tema di riconoscimento della protezione umanitaria. La Suprema Corte, dopo un'attenta rassegna dei contenuti di questa forma di protezione nel quadro normativo italiano ed europeo, afferma che la stessa possa certamente essere riconosciuta a coloro che abbiano raggiunto un elevato grado di integrazione sociale e lavorativa nel nostro paese. Tuttavia tale requisito non può essere un fattore esclusivo di concessione della protezione ma è necessario anche un ulteriore approfondimento sulla condizione di vulnerabilità del richiedente volto ad accertare la sussistenza di situazioni di effettiva deprivazione dei diritti umani nel paese di origine.

pdfCassazione n. 4455/2018

Sul sito del Ministero dell'Interno sono state pubblicate le linee guida per l’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti asilo. E' stata anche pubblicato l'allegato A contenente l'elenco aggiornato dei progetti presenti sul territorio. Le Linee Guida sono state elaborate nell’ambito del progetto “Meccanismi di coordinamento per le vittime di tratta”, realizzato dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati - UNHCR e approvate dalla Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo

pdfLinee Guida Vittime di tratta

pdfAllegato A Aggiornato

 

Con il messaggio del 13 febbraio 2018, l’INPS si adegua a quanto disposto dal Tribunale di Milano e estende il "premio nascita" a tutte le madri regolarmente soggiornanti sul Territorio Nazionale. Nel messaggio l’Ente dichiara di aver modificato la procedura di presentazione telematica della domanda in modo tale da consentire l’accesso anche alle madri titolari di un permesso diverso da quello per soggiornanti di lungo periodo. Viene, inoltre, previsto il riesame delle domande respinte in precedenza a seguito di richiesta di riesame da parte della richiedente su apposito modulo da presentare alla struttura presso cui era stata presentata la domanda. L’INPS, tuttavia, segnala di aver impugnato la decisione del Tribunale e che le somme corrisposte a questa tipologia di persone dovranno essere restituite nel caso in cui l’Autorità Giudiziaria si pronunciasse in maniera difforme dal Tribunale di Milano.

pdfMessaggio INPS del 13.02.2018

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