Strumenti di accessibilità

Novità Legislative

Cerca nelle novità legislative

E’ entrata in vigore il 4 novembre scorso, la legge n. 199 del 29 ottobre 2016 che contiene le nuove disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. Le modifiche prevedono la rimodulazione del reato di caporalato che punisce il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche, ma non necessariamente, mediante l'attività di intermediazione, attraverso lo sfruttamento dei lavoratori ed approfittando del loro stato di bisogno.

Con il Decreto Legislativo n. 203 del 29 ottobre 2016 in attuazione della direttiva 2014/36/UE, sono state apportate alcune modifiche alla disciplina dell’ingresso e del soggiorno dei lavoratori stagionali. In particolare, il provvedimento conferma la possibilità di convertire il permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato già dopo il primo ingresso stagionale. Questo a condizione che il lavoratore sia stato effettivamente assunto con il contratto stagionale e che vi siano quote disponibili nel decreto flussi.  
Il decreto specifica che gli stagionali stranieri possono essere impiegati solo nel settore agricolo ed in quello turistico-alberghiero. Si stabilisce, inoltre, che il nulla osta pluriennale, autorizzazione che consente più ingressi  in anni successivi al di fuori del decreto flussi, potrà essere rilasciato al lavoratore che è entrato in Italia come stagionale almeno una volta negli ultimi cinque anni. Anche la regola del silenzio assenso dopo 20 giorni dalla richiesta del nulla osta viene ampliata a favore del lavoratore che abbia già lavorato come stagionale almeno una volta negli ultimi cinque anni.

pdfDecreto Legislativo Lavoro Stagionale

Il contributo da 80 a 200 euro per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno era stato cancellato dal Tar del Lazio lo scorso maggio in ossequio alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del settembre 2015 che aveva ritenuto sproprorzionato il carico del contributo sul richiedente. Per un certo periodo, dunque, il contributo non veniva più richiesto. Successivamente però il governo ha presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar, chiedendo anche la sospensione della decisione che bloccava i pagamenti. Questa richiesta è stata accolta e, quindi, i richiedenti sono nuovamente tenuti a pagare. La decisione del Consiglio di Stato sulla conferma della sospensione era prevista per 13 ottobre ma è stata nuovamente rinviata. Attualmente, dunque, l’Amministrazione continua a richiedere il pagamento del contributo.

 

Con la Circolare n. 40579 del 3 ottobre 2016, il Ministero dell’Interno ha fornito importanti indicazioni in relazione al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione. In particolare, ha precisato che l’art. 22, co. 11 D.Lgs. 286/98 prevede un termine minimo di validità del permesso per attesa occupazione non inferiore ad un anno. Questo, dunque, non impedisce che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato per un periodo più lungo o che lo stesso possa essere rinnovato con la stessa motivazione. L’Amministrazione, inoltre, ha affermato che al momento del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno deve sempre tenersi in considerazione il grado di integrazione sociale del richiedente e la presenza di altri redditi in capo ai suoi familiari.

pdfCircolare Ministero Interno 3 ottobre 2016

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3884 del 2016, ha affermato la possibilità di procedere alla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro anche oltre la scadenza. Ciò in quanto nessuna disposizione prevede esplicitamente la perentorietà dei termini previsti per il rinnovo e, dunque, tale considerazione deve essere estesa anche ai casi di conversione. Inoltre, in base all’art. 5, l’Amministrazione deve tenere in considerazione anche gli elementi sopravvenuti nonché superare le irregolarità amministrative sanabili, quale deve essere considerato il mero dato cronologico.

pdfConsiglio di Stato n. 3884 del 2016

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con una sentenza n. C-304/14 del 13 settembre 2016, ha confermato un principio già presente nelle disposizioni comunitarie e nella giurisprudenza che garantisce il diritto al soggiorno allo straniero non comunitario che abbia legami familiari importanti nel territorio di uno stato dell’Unione Europea, anche nel caso di commissione di reati. In particolare, si trattava di uno straniero genitore ed unico affidatario di un minore cittadino comunitario che avrebbe dovuto lasciare il territorio dell’Unione Europea e rinunciare ai diritti connessi al suo status di cittadino europeo nel caso di allontanamento del genitore. L’allontanamento del soggetto, ribadisce la Corte,  potrà avvenire solo nel caso in cui la sua condotta costituisca una minaccia effettiva, reale e sufficientemente grave per lo Stato membro.

pdfCGUE 13 settembre 2016

Con la circolare del 5 agosto 2016, il Ministero dell’Interno fornisce utili elementi per l’applicazione del diritto al ricongiungimento familiare nel caso di unione civile tra persone dello stesso sesso. Il cittadino straniero residente in Italia potrà, dunque, presentare richiesta di ricongiungimento familiare a favore del partner con cui ha contratto l’unione in Italia o all’estero e la Rappresentanza diplomatica italiana provvederà al rilascio del visto di ingresso a seguito degli accertamenti sull’autenticità dei documenti comprovanti l’unione civile.

pdfCirc. Ricongiungimento familiare unioni civili

Il Tribunale di Torino, con l'ordinanza del 19 luglio 2016, ha riconoscuto la protezione umanitaria ad un cittadino gambiano, richiedente asilo, che durante la sua permanenza in Italia aveva dimostrato un elevato grado di inserimento sociale sia grazie all'apprendimento della lingua italiana che con la frequenza di corsi di formazione e lo svolgimento di attività di volontariato. Il Giudice, nella decisione, ha sottolineato il carattere di clausola di salvaguardia del permesso di soggiorno per motivi umanitari che consente la permenenza in Italia in quei casi che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa ma nei quali ricorrono situazioni meritevoli di tutela per motivi umanitari.  

pdfOrdinanza Tribunale TO 19.7.16

Con l’ordinanza dell’8 luglio 2016, il Tribunale di Milano ha dichiarato il carattere discriminatorio delle disposizioni che prevedono il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno. La decisione si pone nel solco delle diverse sentenze che sono intervenute negli ultimi mesi e che hanno affermato il carattere di discriminatorio e sproporzionato della tassa sul permesso di soggiorno. Il Tribunale di Milano ha anche condannato l’Amministrazione alla restituzione ai ricorrenti di quanto illegittimamente versato.

pdfTribunale di Milano 8 luglio 2016

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2730 del 22 giugno 2016, ha stabilito un importante principio in tema di rinnovo del permesso di soggiorno quando il richiedente abbia stipulato un contratto di lavoro poco prima della scadenza del suo titolo di soggiorno. Nella sentenza si legge che l’Amministrazione, in presenza di un contratto di lavoro stipulato da pochi mesi, non può limitarsi a valutare il reddito storico maturato, quasi sicuramente insufficiente, ma deve tenere conto delle caratteristiche del contratto, delle ora lavorative e della durata dello stesso, al fine di compiere una prognosi sull’idoneità del contratto di lavoro a produrre un reddito corrispondente al limite previsto dall’ordinamento per il rinnovo del permesso di soggiorno.pdfConsiglio di Stato 2730/16

 

 

Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 31 marzo 2016, ha riconosciuto ad un cittadino gambiano la protezione umanitaria al fine di garantire un livello di vita adeguato per questi e per la sua famiglia a fronte delle condizioni di estrema povertà del paese di origine, tali da mettere in pericolo il diritto alla vita e alla salute del richiedente. Il Giudice ha, infatti, ritenuto che gli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato Italiano comprendano anche la tutela del diritto più generale all'integrità fisica, di cui il diritto alla salute e all'accesso all'alimentazione costituiscono una declinazione. A fronte quindi di una indagine approfondita sulle condizioni di vita del Gambia, il Tribunale ha ritenuto adeguato al caso il riconoscimento della protezione umanitaria.

pdfTribunale di Milano 31 marzo 2016

Il Tar del Lazio, con la sentenza n. 6095 del 2016, ha disposto l’annullamento di alcuni articoli del Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2011 nella parte in cui si riferiscono al pagamento del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno introdotto nel 2009 all’art. 5, co. 2 ter del T.U. Immigrazione. Il Tribunale Amministrativo ha preso atto della Sentenza del 2 settembre 2015 con la quale la Corte di Giustizia UE aveva dichiarato illegittimo, perché sproporzionato, il contributo richiesto per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno. Da questo momento, dunque, la tassa non è più dovuta mentre la strada per ottenere il rimborso appare ancora lunga.pdfTAR Lazio n.6095/2016

L'11 maggio 2016 è stata approvata in via definitiva alla Camera la legge che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso. L'unione, formalizzata avanti all'ufficiale di Stato civile, estende alle coppie omosessuali i diritti previsti dal matrimonio. Nella legge si stabilisce che, al fine di tutelare diritti e doveri, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio in altre leggi e quelle che contengono la parola "coniuge/i" si intendono applicate anche alle persone che si uniscono civilmente. Questo avrà importanti ripercussioni anche per i cittadini stranieri in materia, tra l'altro, di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, di ricongiugimento familare e di acquisto della cittadinanza italiana.

 

Con il decreto del 10 marzo 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato il 27 aprile 2016, sono stati sensibilmente aumentati gli importi previsti per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico che salgono a: 30,46 euro per la stampa del documento da parte del Poligrafico dello Stato; 110,46 euro di contributo per i permessi di durata inferiore a un anno; 130,46 euro per quelli di durata fino a due anni e 230,46 euro per la richiesta del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Sono rimasti, invece, invariati i ulteriori costi: 16 euro per marca da bollo e 30 euro per la spedizione tramite Poste Italiane.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1382 depositata il 7 aprile 2016, ha confermato il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per minore età di un ragazzo originario del Bangladesh a seguito di esame auxologico che aveva evidenziato un quadro di maturazione scheletrica compatibile con l'età di 19 anni. In particolare, pur essendo stati allegati al ricorso copie di un certificato di nascita ed un passaporto rilasciati all'interessato dal Consolato Generale del Bangladesh di Milano, il Consiglio di Stato ha ritenuto attendibile e correttamente eseguito l'accertamento medico effettuato sul ragazzo ed ha quindi confermato il diniego del permesso di soggiorno richiesto. 

pdfConsiglio di Stato n. 1382/16

Seguici

 

facebookyoutubeinstagram