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A seguito dell'approvazione della nuova legge sui minori stranieri non accompagnati, si profilano importanti novità in relazione alla tipologia di permessi di soggiorno rilasciati ai minori. Dovranno, infatti, cessare i rilasci dei permessi di soggiorno per affidamento, attesa affidamento o integrazione del minore e tutti i permessi di soggiorno dovranno essere rilasciati per minore età e per motivi familiari. Il minore, inoltre, potrà richiedere direttamente il permesso di soggiorno alla questura competente, anche in assenza della nomina del tutore.

Con la Circolare del 28 febbraio 2017, il Ministero dell'Istruzione fornisce le indicazioni per le procedure di ingresso e soggiorno degli studenti universitari stranieri per l'anno accademico 2017/2018. Le disposizioni riguardano gli ingressi per lungo periodo e riguardano il rilascio del visto di ingresso per studio, il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per studio, le modalità di iscrizione ai corsi e di valutazione dell'idoneità dello studente all'iscrizione.

pdfCircolare Ministero Istruzione anno 2017/2018

 

Il 29 marzo scorso il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sui minori stranieri non accompagnati (MSNA). Si tratta di una testo che disciplina in maniera organica tutta la materia dell'accoglienza e della tutela dei diritti del minore introducendo importanti disposizioni in tema di identificazione ed accertamento dell'età, nomina del tutore, strutture di accoglienza, casi di rimpatrio assistito e tutela dei minori vittime di tratta. La normativa entrarà in vigore a seguito della promulgazione e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.


 

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2017 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 con i nuovi Livelli essenziali di assistenza cd. “LEA”. Il provvedimento sostituisce il DPCM 29 novembre 2001 anche in materia di iscrizione al SSN degli stranieri. In particolare, all’art. 63, il decreto afferma che “I minori stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sono iscritti al Servizio sanitario nazionale ed usufruiscono dell'assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani”.

Con la Circolare del 7 marzo 2017, il Ministero della Salute fornisce alcuni chiarimenti in tema di iscrizione dei richiedenti asilo al Servizio Sanitario Nazionale. In particolare il Ministero ritorna sulla procedura di iscrizione che necessita del previo rilascio del codice fiscale numerico provvisorio. Come già disposto, in accordo con l’Agenzia delle Entrate, il rilascio del codice fiscale deve avvenire al momento della verbalizzazione della domanda di protezione internazionale.Nella circolare si sottolinea, inoltre, la necessità di provvedere alla modifica dell’ASL competente nel caso di trasferimento del rifugiato oppure alla cancellazione dell’iscrizione al momento della perdita dei requisiti.

pdfCircolare Salute richiedenti protezione

Il Ministero dell’Interno ed il Ministero del Lavoro hanno diramato la Circolare congiunta dell’8 marzo 2017 contenente le indicazioni operative sulla presentazione delle domande di ingresso e di conversione dei permessi di soggiorno nell’ambito delle quote previste dal decreto flussi del 2017. Nella circolare vengono spiegate le modalità operative e la tempistica nonché sono elencati i diversi moduli necessari per presentazione telematica delle istanze. A seguito delle registrazione sul sito del Ministero sarà disponibile anche un help desk per supportate l’utente nella compilazione dei diversi moduli e nell’invio delle domande.

pdfCircolare decreto flussi 2017

E’ prevista per il 13 marzo 2017 la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il “decreto-flussi” per il 2017 che autorizza in totale 30.850 ingressi tra quelli per lavoro subordinato (riservata a coloro che hanno completato i programmi di formazione all'estero e ai lavoratori di origine italiana), per lavoro stagionale e per lavoro autonomo, nonchè per le conversioni dei permessi di soggiorno per studio e tirocinio in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo.
Dal 14 marzo sarà possibile compilare, sul sito del Ministero dell'Interno, le domande per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo e inoltre per le conversioni dei permessi di soggiorno mentre l’invio potrà avvenire solo a partire dalle ore 9.00 del 20 marzo. Dal 21 marzo si potranno preparare on line le domande per l’ingresso dei lavoratori stagionali, ma gli invii saranno possibili solo a  partire dalle ore 9.00 dal  28 marzo. Per tutte le tipologie di ingressi e e per le conversioni il termine della presentazione delle domande è fissato fino al 31 dicembre 2017.

pdfDecreto Flussi 2017

Con ordinanza del 22 febbraio 2017, il Tribunale di Milano ha riconosciuto che l’affissione ad opera di Lega Nord, Lega Lombarda e Lega Nord Saronno di cartelli contenenti  le espressioni “Saronno non vuole clandestini”  “Renzi e Alfano vogliono mandare a Saronno 32 clandestini: vitto alloggio e vizi pagati da noi. Nel frattempo ai saronnesi tagliano le pensioni ed aumentano le tasse” “Renzi e Alfano complici dell’invasione” costituisce una discriminazione. Infatti l’utilizzo del termine “clandestini” (ossia di coloro che si trovano irregolarmente nel territorio) e “richiedenti asilo” (ossia di coloro esercitano il diritto fondamentale di chiedere protezione internazionale) oltre ad essere erronea ha una valenza denigratoria e crea un clima intimidatorio e ostile.

Tribunale di Milano del 22 febbraio 2017

E’ entrato in vigore il 18 febbraio il Decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13  contenente disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale. Come anticipato il decreto istituisce le sezioni specializzate in materia di protezione internazionale che saranno competenti anche sui ricorsi relativi all’allontamento del cittadino comunitario, al ricongiungimento familiare ed all’apolidia. Il decreto intende semplificare e velocizzare le procedure di riconoscimento della protezione internazionale e l'allontanamento di chi non ha diritto alla protezione con l'introduzione di nuove disposizioni in tema di identificazione e notifica dei provvedimenti. Il provvedimento, inoltre, elimina il grado di appello nei ricorsi avverso il diniego delle commissioni, pertanto, avverso la decisione del giudice di primo grado sarà ammesso solo il ricorso per cassazione. Il Decreto rimarrà in vigore per 60 giorni termine entro il quale dovrà essere convertito in legge a pena di decandenza.

Il 10 febbraio 2017 il Governo ha varato un decreto legge che contiene importanti misure in relazione all’accoglienza dei richiedenti asilo e alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale. In particolare, il Governo ha intenzione di aumentare il numero delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale presenti sul territorio e di creare sezioni specializzate nel diritto di asilo presso i Tribunali. Per quanto riguarda la procedura, il decreto elimina il grado di appello nei ricorsi avverso il diniego delle commissioni, pertanto,  avverso la decisione del giudice di primo grado sarà ammesso solo il ricorso per cassazione. Il decreto è in fase di pubblicazione e non è ancora entrato in vigore, potrebbe inoltre subire ulteriori modifiche.

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L’importo annuo dell’assegno sociale per il 2017 sarà pari ad euro 5.824,91. Come è noto l’importo dell’assegno sociale regola i parametri di reddito per la richiesta di ricongiungimento familiare e di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Con un importo di euro 5.824,91 ecco alcuni esempi di limiti minimi di reddito per il 2017:

Richiedente e 1 familiare : 8.737,36 € annui
Richiedente e 2 familiari - 11.649,82 € annui

Per ogni familiare in più occorre aggiungere 2912,45 €
Richiedente e 2 o più minori di 14 anni - 11.649,82 annui
Richiedente e 2 o più minori di 14 anni e un familiare - 14.562,27 € annui

A seguito dell’approvazione della legge sulle unioni civili, il Governo era intervenuto con il D.P.C.M. del 23 luglio 2016. Nel provvedimento si leggeva tra l’altro che che il cittadino straniero che voglia costituire in Italia un'unione civile in Italia, è tenuto a presentare all'ufficiale dello stato civile il nulla osta da parte dell'autorità competente del proprio Paese di origine. Tuttavia, ciò risultava particolarmente difficile per i paesi nei quali l’omosessualità è vietata o anche perseguita penalmente. Con i provvedimenti varati il 13 gennaio 2017 si è ora chiarito che il cittadino straniero che non possa ottenere dal suo paese di origine il certificato di stato libero, possa invece produrre una dichiarazione sostitutiva.

Come è noto, il Parlamento, nell’aprile del 2014, aveva approvato in via definitiva la legge-delega sulla riforma delle sanzioni che prevedeva di trasformare in illecito amministrativo il reato di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato. Tuttavia il Governo non aveva ritenuto di mettere mano al testo e ancora nel gennaio del 2016 il Governo Renzi aveva deciso di posticipare l’intervento sulla materia per timore delle reazioni dell’opinione pubblica in tema di sicurezza. Ora il nuovo Governo Gentiloni potrebbe, invece, giungere al passo finale e provvedere finalmente all’abrogazione nell'ambito delle modifiche attualmente allo studio su espulsione ed asilo.

Il Tribunale di Torino, con l’ordinanza dal 19 dicembre 2016, pur affermando che la situazione del Gambia, paese di provenienza del richiedente, non integra i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, ha tuttavia ritenuto che la stessa sia caratterizzata da molteplici e gravi violazioni dei diritti umani. Il Giudice, dunque, proprio in ragione di tale situazione, ha deciso di riconoscere la protezione umanitaria, avendo riguardo del fatto che il ricorrente ha lasciato il proprio paese da minorenne e non conserva alcun legame familiare in quel territorio.

pdfTribunale Torino 19.12.16

Con la sentenza n. 444 del 30 novembre 2016 la Corte d’Appello di Brescia ha stabilito il carattere discriminatorio della condotta dell’INPS che nelle disposizioni della legge 190 del 2014 esclude dal cd. bonus-bebè i cittadini non comunitari non titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Ciò in quanto in base disposizioni comunitarie tale beneficio deve essere garantito a tutti coloro che soggiornano per lavoro. Con la Circolare n. 214 del 6 dicembre 2016, l'INPS ha invece chiarito l’estensione dell’assegno di natalità anche ai titolari di carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro e carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro.

pdfCircolare INPS 06/12/16

Il Ministero dell'Interno ha emanato la Circolare del 24 novembre 2016 contenente le indicazioni operative relative alle modifiche intervenute con il Decreto Legislativo n. 203/2016. Tra l'altro, l'Amministrazione specifica che gli stagionali stranieri possono essere impiegati solo nel settore agricolo ed in quello turistico-alberghiero. Inoltre sottolinea la previsione relativa alla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato già dopo il primo ingresso stagionale a condizione che il lavoratore sia stato effettivamente assunto con il contratto stagionale e che siano previste quote nel decreto flussi. Infine, a proposito del nulla osta pluriennale, autorizzazione che consente più ingressi al di fuori del decreto flussi da rilasciarsi in favore del lavoratore che sia entrato in Italia come stagionale almeno una volta negli ultimi cinque anni, l'Amministrazione dà conto della sussistenza di posti dispobinili nelle quote del decreto flussi del 2016. Le stesso potranno essere ancora utilizzate, con i nuovi requisti, entro il 31.12.16.

pdfCircolare Ministero Interno stagionali

 

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