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Novità Legislative

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A seguito della sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 29460/2019, che ha affermato che le nuove disposizioni del D.L. 113/2018 relative all’abrogazione della protezione umanitaria non sono retroattive, la Commissione Nazionale Asilo ha diramato una circolare con la quale si informano le Commissioni Territoriali che le domande di protezione internazionale formulate prima del 5 ottobre 2018 dovranno essere valutare sulla base della precedente normativa e, nel caso di diniego già adottato, potranno essere riesaminate su esplicita richiesta dell’interessato.

 pdfCircolare CNA

Con la sentenza n. 688 dell’8 novembre 2019, il Tribunale Amministrativo delle Marche ha stabilito che, ai fini della conversione del permesso di soggioro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro con contratto a tempo indeterminato, è sufficiente che il lavoratore abbia svolto attività lavorativa stagionale per almeno tre mensilità, anche se il permesso di soggiorno era stato rilasciato per un periodo più lungo. In particolare con riferimento al settore agricolo dove il calcolo della prestazione lavorativa avviene “a giornate”, il lavoratore dovrà dimostrare di aver lavorato per almento 13 giornate al mese per un totale di 39 giornate lavorate nel trimestre.

pdfSentenza Tar Marche 688/2019

 

Pubblicato in data 28 novembre 2019 il decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero degli Affari Esteri che regola l’erogazione del reddito di cittadinanza ( e della pensione di cittadinanza) in favore dei cittadini stranieri residenti regolarmente in Italia. In particolare, il decreto ha stabilito l’elenco dei Paesi di origine per i quali è necessario produrre la documentazione relativa al patrimonio immobiliare mentre per i cittadini di tutti gli altri paesi le pratiche sono state sbloccate e sono in arrivo i primi pagamenti. Ecco il decreto con l'elenco dei paesi:pdfDecreto Reddito di Cittadinanza stranieri

 La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 29460/2019, ha affermato che le nuove disposizioni del D.L. 113/2018 (convertito in L. 132/2018) relative all’abrogazione della protezione umanitaria e del permesso per motivi umanitari non si applicano alle domande di protezione internazionale formulate prima dell’entrata in vigore del decreto quindi prima del 5 ottobre 2018. Tali domande dovranno essere valutate in base alla normativa in vigore al momento della loro presentazione e quindi sia le Commissioni Territoriali che i Tribunali di merito potranno ancora riconoscere la protezione umanitaria con conseguente rilascio di un permesso di soggiorno per “casi speciali” in base all’art. 1, co. 9 L. 132/2019.

pdfCassazione Sezioni Unite n. 29460/2019

 

Con la Circolare del 24 luglio 2019 il Ministero della Salute fornisce importanti indicazioni in tema di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale a seconda delle varie tipologie di permesso di soggiorno. In particolare viene ribadita l’iscrizione obbligatoria per le categorie di permessi di soggiorno temporanei introdotti dalla L. 132/2018. Per i perrmessi di soggiorno validi solo per il territorio nazionale (cure mediche ex art. 19, co. 2, lett. d-bis; calamità naturale), si segnala che non dovrà essere rilasciata la TEAM ma solo la Tessera Sanitaria. I titolari di permesso per motivi umanitari mantengono l’assistenza sanitaria a titolo obbligatorio fino alla scadenza del permesso di soggiorno. Nella circolare si rammenta infine che, in caso di mancanza di residenza, l’iscrizione avviene nel luogo di effettiva dimora indicato nel permesso di soggiorno.

pdfCircolare Salute 24.07.19

È entrato in vigore il Decreto ministeriale 4 ottobre 2019 con il quale il Ministero degli Affari Esteri ha provveduto all'individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Si tratta di: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia, Tunisia e Ucraina. L’elenco potrà subire ulteriori modifiche. L’inserimento avviene quando si può escludere che in quel determinato Stato sussistano atti di persecuzione, tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, o che sia presente pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Di conseguenza il richiedente asilo che provenga da un paese considerato sicuro dovrà dimostrare la sussistenza di gravi motivi per superare tale presunzione e vedersi riconosciuta la protezione internazionale.

pdfDecreto Paesi Sicuri

Il Ministero dell’Interno ha recentemente diramato una Circolare che conferma l’obbligo di apporre la marca da bollo di euro 16,00 per tutte le istanze dirette all’Amministrazione, ivi comprese le istanze di rilascio del permesso di soggiorno per attesa asilo e quelle per il riconoscimento della protezione internazionale, la cui ricevuta costituisce permesso di soggiorno provvisorio.

Circolare Min. Interno 6.8.19

 

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6249/2019 del 25 luglio 2019 ha confermato il principio in base al quale il permesso di soggiorno può essere rilasciato anche allo straniero, già titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, che abbia prodotto un reddito inferiore alla soglia prevista (pari al reddito minimo richiesto per l’esenzione dalla partecipazione alla spese sanitaria cioè euro 8.263,31).
Il rilascio del permesso per attesa occupazione ha, infatti, la finalità di sopperire a temporanee o parziali carenze di reddito e può essere rilasciato anche al lavoratore autonomo in difficoltà ma che abbia, comunque, dimostrato di avere la capacità di svolgere una attività produttiva.

pdfConsiglio di Stato n. 6249/2019

Il Tribunale di Milano, con una decisione del 30 agosto 2019, ha ritenuto che debba essere riconosciuta la cittadinanza italiana anche alla minore che non sia formalmente convivente con il genitore che acquista la cittadinanza italiana ma che abbia, comunque, con quest’ultimo un legame effettivo di condivisione morale e materiale. Nel caso di specie la madre della minore si era allontanata dal nucleo familiare con la bambina e solo dopo diversi anni il padre era riuscito a riprendere i contatti con la figlia, passando dei periodi di vacanza con lei, fino ad ottenerne nuovamente l’affidamento da parte dell’Autorità Giudiziaria. Al momento dell’acquisto della cittadinanza italiana da parte del padre, dunque, la figlia non si trovava presso la sua residenza ma viveva con la madre. La convivenza richiesta dalla disposizione, afferma il Tribunale, non deve essere intesa nel senso della mera coabitazione ma deve caratterizzarsi in quel complesso di rapporti che attengono alla condivisione, all’aiuto materiale e al sostegno morale che, in questo caso, il padre aveva in modo fattivo mantenuto con la bambina.

pdfTribunale MI 30 agosto 2019

 Il Tribunale di Napoli, con l’ordinanza del 10 luglio 2019, ha affermato che l’iscrizione anagrafica non costituisce presupposto necessario ai fini dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. L’art. 34, co. 1 D.Lgs. 286/98 stabilisce, infatti, per alcune tipologie di permesso di soggiorno (tra cui quelli per lavoro, per motivi familiari, per protezione internazionale ed attesa asilo) l’obbligatorietà dell’iscrizione nel territorio di residenza o, in mancanza, in quello di effettiva dimora. Il presupposto per l’iscrizione al SSN è, dunque, costituito dal rilascio del permesso di soggiorno.

pdfTribunale di Napoli 10 luglio 2019

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15750/2019 emessa a sezioni unite in data 9 maggio 2019, ha affermato che, in tema di autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di un minore straniero ai sensi dell’art. 31 co. 3 D.Lgs. 286/98, il diniego non può derivare automaticamente dalla sussistenza di una condanna per uno dei reati ostativi all’ingresso o al soggiorno in Italia. La presenza di un condanna, afferma la Suprema Corte, costituisce un impedimento solo se indice di concreta e attuale pericolosità sociale e deve essere bilanciata con altre circostanze quali la pregnanza e l’effettività del legame familiare ed affettivo con il minore e l’interesse superiore di quest’ultimo.

pdfCassazione n. 15750/2019

A seguito della pubblicazione sulla G.U, in data 15 giugno 2019 è entrato in vigore il D.L. n. 53 del 14 giugno 2018. Alcune disposizioni riguardano la materia dell’immigrazione ed in particolare prevedono la possibilità per il Ministro dell’Interno (di concerto con il Ministro dei Trasporti e quello della Difesa) di vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di navi militari o navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero, limitatamente alle violazioni delle leggi in materia di immigrazione, nei casi in cui la nave sia impegnata in attività di scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti. In caso di violazione di questi divieti il comandante (ed anche l’armatore ed il proprietario) sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro, fatta salva l’applicazione di sanzioni penali. Nel caso di reiterazione commessa con l’utilizzo della medesima nave si applica anche la sanzione della confisca della nave, preceduta dal sequestro cautelare.

pdfDecreto Legge n. 53/19

A partire dal 10/06/2019, i soggetti che hanno presentato domanda di protezione internazionale hanno la possibilità di aprire un conto di base presso Poste Italiane s.p.a. tramite l’esibizione del solo permesso di soggiorno provvisorio senza necessità di produrre anche il passaporto. Inoltre il permesso di soggiorno provvisorio sarà accettato per svolgere operazioni allo sportello sia di tipo occasionale sia nell’ambito del suddetto rapporto di conto corrente.

Il Ministero dell’Interno, con la Conferenza dei Rettori delle Università italiane ed in collaborazione con l’Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario (Andisu), mette a disposizione 100 borse di studio per studenti universitari titolare di protezione internazionale. Possono partecipare al bando gli studenti titolari di protezione internazionale vincitori dei bandi per gli anni accademici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 che hanno diritto alla conferma della borsa di studio e gli studenti titolari di protezione internazionale ottenuta entro il 15 luglio 2019 in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione al corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico o dottorato di ricerca prescelto, che si iscrivono per la prima volta al sistema universitario italiano. Le informazioni ed il bando sono presenti sul Sito del Ministero dell'Interno e le domande vanno presentate entro il prossimo 15 luglio.

La Direzione Sanità della Regione Piemonte ha recentemente fornito indicazioni in relazione all’iscrizione al Servizio Sanitario dei richiedenti asilo privi di iscrizione anagrafica. In particolare, ha affermato l’obbligatorietà dell’iscrizione al SSN nel luogo del domicilio che deve essere individuato in linea generale in quello dichiarato alla Questura al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale oppure nell’indirizzo del centro per i richiedenti asilo dimoranti presso strutture di accoglienza. Nel caso di mancata indicazione del domicilio sul permesso di soggiorno oppure in caso di mutamento dell’indirizzo, l’iscrizione al SSN avverrà sulla base di una autodichiarazione di effettiva dimora e/o domicilio effettuata dal cittadino straniero presso la ASL competente. Nessuna ulteriore documentazione dovrà essere richiesta al tal fine. Nella circolare si ricorda, infine, che lo status di regolarmente soggiornante per richiesta protezione internazionale può essere dimostrato, oltre che con il permesso di soggiorno, tramite la ricevuta rilasciata al momento della formalizzazione del Mod. C3 o il cedolino della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o, infine, con il ricorso contro il diniego della richiesta di protezione internazionale.

pdfCircolare Regione Piemonte

Il Consiglio di Stato, con due recenti sentenze (la sentenza n. 1837 del 20/03/19 e la sentenza n. 3121 del 14/5/19) ha annullato due provvedimenti di diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione basati su precedenti penali. Il Consiglio di Stato ha affermato che, pur nell’ambito di un’ampia discrezionalità che caratterizza questo tipo di decisioni, la sussistenza di pregresse condanne non può essere considerata automaticamente ostativa in assenza di una concreta valutazione circa le caratteristiche e le modalità dell'episodio di reato e le conseguenze sulla non compiuta integrazione. Nei casi in esame i precedenti penali riguardavano fattispecie contravvenzionali di modesta entità, punite con la sola pena pecuniaria e per le quali era intervenuta la cessazione degli effetti penali tramite riabilitazione o estinzione del reato ed il Consiglio di Stato ha rinviato all'Amministrazione per una nuova valutazione delle posizioni.

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